Ultima Finestra sulla PAC di Agriregionieuropa

La Pac nel bilancio europeo

Il 2 maggio sono state pubblicate le proposte sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (Qfp) per il periodo 2021-2027 [link]. Nell’ambito del Qfp le risorse per la Pac ammontano a 365.006 milioni di euro a prezzi correnti, pari al 28,5% del totale degli stanziamenti per impegni (1.179.408 milioni di euro). Del totale per la Pac, 286.195 milioni di euro sono destinati al Feaga, di cui 267.485 per i pagamenti diretti e 19.870 milioni di euro per le misure di mercato, e 78.811 milioni di euro sono destinati al secondo pilastro. Altri 10 miliardi di euro sono previsti in Orizzonte Europa a sostegno della ricerca e dell'innovazione nei settori dell'alimentazione, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. Rispetto al 2014-2020 la Commissione stima una contrazione media delle risorse per la Pac di circa il 5%, che colpirà di più lo sviluppo rurale (-10%) – le cui risorse potranno essere salvaguardate grazie all’aumento del cofinanziamento nazionale – e di meno i pagamenti diretti (-4%). Secondo la Commissione le risorse per l’Italia si attesteranno complessivamente su 24.921,3 milioni di euro per pagamenti diretti (-3,9%), 8.892,2 milioni di euro per lo sviluppo rurale (-15,3%) e 2.545,5 milioni di euro per altre poste pre-allocate (-2,5%).
In valori costanti (prezzi 2018) il Qfp sarà pari a 1.134.583 milioni di euro in stanziamenti per impegni, pari all'1,114 % del reddito nazionale lordo (Rnl) dell'UE-27.

La Pac 2021-2027: un quadro di insieme

Il 29 novembre 2017 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione “Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura” [COM(2017)713] che traccia il percorso della riforma della politica agricola comune (Pac) dopo il 2020. La Comunicazione illustra il contributo dell'agricoltura nel fornire cibo ai cittadini dell'UE, in quantità e qualità adeguati, nel prendersi cura delle risorse naturali, nell'assicurare posti di lavoro, nella promozione delle zone rurali e nello sviluppo del mercato unico. Evidenzia inoltre i risultati della Pac in termini di stabilità del reddito agricolo, contributo agli obiettivi climatici e ambientali e alla vitalità delle zone rurali. Al tempo stesso, sottolinea la necessità di procedere verso un'agricoltura più sostenibile (secondo le tre dimensioni: economica, ambientale e sociale) per far fronte alle sfide derivanti dall'aumento della volatilità dei prezzi, dai cambiamenti climatici e dalla pressione sulle risorse naturali dell'attività agricola. La Comunicazione rappresenta un documento strategico volto a rafforzare il ruolo della Pac nella realizzazione delle priorità di Juncker e nel rispetto degli impegni assunti dall'UE a livello internazionale su clima e ambiente (COP21) e sviluppo sostenibile (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile).
La Comunicazione riflette la necessità di dimostrare il valore aggiunto dell'UE della Pac, per rispondere alle numerose critiche che le vengono mosse, attraverso il rafforzamento della sussidiarietà e un nuovo modello orientato ai risultati. Essa parte dalla considerazione che un’impostazione dall’alto (top-down) e un approccio poco attento alle specificità locali (one-size-fits-all) non sono più adatte alla complessità dell'agricoltura europea o ad un sistema complesso di pagamenti più selettivi e mirati; pertanto, propone un cambiamento radicale nel modo in cui viene fornito il sostegno all'agricoltura, che dovrebbe garantire una maggiore semplificazione e un'azione ambientale e climatica più ambiziosa.
Si ricorda che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) riconosce una competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri nel settore dell'agricoltura [link]. Di conseguenza, in materia agricola le istituzioni europee applicano il principio di sussidiarietà, vale a dire l’UE può intervenire se questo è giustificato dalla necessità (se gli obiettivi dell’azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri) e dal valore aggiunto (se per la sua portata o per i suoi effetti, l’azione può essere conseguita meglio a livello di UE) [link]. Per questo motivo la sussidiarietà viene definita un “concetto dinamico” in quanto l’azione comunitaria può essere ampliata o ridimensionata a seconda delle circostanze. La proposta di regolamento sembrano quindi andare verso un restringimento dell’intervento comunitario che, per molti detrattori, appare come il primo passo verso la rinazionalizzazione della Pac.
Nel nuovo modello proposto, l’UE stabilisce i parametri di base (riducendo così l'onere normativo a suo carico) e gli Stati membri elaborano un Piano strategico nazionale volto a raggiungere obiettivi e traguardi realistici e concordati, avendo a disposizione una maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti da adottare per tenere conto delle condizioni e dei bisogni locali.
Alla luce del nuovo approccio orientato a ciò che si vuole raggiungere piuttosto che a come viene raggiunto, le proposte sulla riforma della Pac presentate il 1 ° giugno [link] non modificano gli strumenti a disposizione degli Stati membri rispetto a quelli della Pac 2014-2020, ma consentono loro un'ampia flessibilità nell’adottare e combinare assieme gli strumenti che ritengono più appropriati ad affrontare al meglio le proprie specificità.
Di seguito si fornisce una lettura organica della proposta di regolamento, dove verranno messe in evidenza le principali novità e le differenze rispetto alla Pac 2014-2020.

Il regolamento sul Piano strategico della Pac

La proposta di regolamento sul Piano strategico della Pac [COM(218)392 (1) (2)] introduce e definisce i contenuti del New delivery model illustrato dalla Commissione nella sua Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”. Come anticipato, la Commissione propone un cambiamento radicale del modo in cui è fornito il sostegno all’agricoltura, passando da un approccio basato sulla conformità dei beneficiari a regole dettagliate (compliance) ad un approccio orientato ai risultati di ciascuno Stato membro (result-driven based). A tal fine si afferma di voler rafforzare la sussidiarietà attraverso un ribilanciamento delle responsabilità nella gestione della Pac tra UE e Stati membri. La nuova Pac dovrà inoltre fornire un sostegno più mirato e conseguire una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, con una maggiore attenzione agli obiettivi climatici e ambientali e alla modernizzazione dell’agricoltura.
Lo strumento attraverso il quale concretizzare questo nuovo approccio è il Piano strategico della Pac che ciascuno Stato membro dovrà elaborare per tutto il territorio nazionale, ma che potrà contenere anche elementi definiti a livello regionale.
Nell’ambito di tale Piano strategico, sulla base della valutazione delle proprie esigenze, ciascuno Stato membro dovrà definire una strategia di intervento, indicando gli obiettivi che si intendono conseguire e attraverso quali interventi. Il Piano strategico dovrà garantire la coerenza tra le azioni attuate, nel contesto di una condizionalità rafforzata e di un sistema di consulenza aziendale obbligatorio. Dovrà inoltre prestare particolare attenzione agli obiettivi climatici e ambientali e al rinnovo generazionale. A tal fine una parte dei fondi è destinata a raggiungere queste due priorità.

Obiettivi e indicatori

Ciascun Piano è finalizzato al conseguimento di nove obiettivi specifici, le priorità della Pac, che discendono dai suoi tre obiettivi principali: 1) promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; 2) rafforzare la tutela dell’ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE; 3) rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali. A questi si aggiunge l’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore. Dei nove obiettivi specifici, tre sono di tipo economico e riguardano il sostegno al reddito e l’orientamento al mercato, altri tre riguardano ambiente e clima, e tre ancora riguardano aspetti sociali e territoriali.
Il raggiungimento degli obiettivi specifici sarà valutato attraverso un set comune di indicatori: gli indicatori di output collegano ogni anno la spesa all’intervento (ad esempio, numero di beneficiari, numero di ettari, numero di capi di bestiame, numero di progetti, ecc.); gli indicatori di risultato valutano i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici e sono utilizzati per la quantificazione dei target finali e intermedi (milestone) (ad esempio, la percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno al reddito, la quota di Sau interessata al sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità, la percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti, ecc.); gli indicatori di impatto serviranno a valutare l’efficacia complessiva dell’attuazione della politica e saranno utilizzati nel contesto delle valutazioni dei Piani strategici e dell'intera Pac (ad esempio, andamento del reddito agricolo e per settori, riduzione delle emissioni di gas serra, ecc.). Il set comune di indicatori è contenuto in allegato alla proposta di regolamento.
Per consentire a ciascuno Stato membro di adeguare gli interventi alle proprie esigenze, la proposta di regolamento sul Piano strategico riunisce in un quadro normativo unico tutti gli interventi volti a sostenere gli agricoltori, distinguendo i tipi di intervento in quelli sotto forma di pagamenti diretti, quelli settoriali (attualmente rientranti nell'Ocm unica) e interventi per lo sviluppo rurale. Ogni Piano dovrà essere approvato dalla Commissione e sarà oggetto di una valutazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per verificare i progressi fatti ed attuare, se del caso, misure correttive.

L’agricoltore vero e proprio

In ossequio alla maggiore sussidiarietà, viene lasciato agli Stati membri il compito di definire cosa intendono per attività agricola, superficie agricola, ettari ammissibili, “agricoltore vero e proprio” (genuine farmer) e giovane agricoltore. In riferimento al genuine farmer, che prende il posto dell’agricoltore attivo, si segnala l’alleggerimento delle disposizioni per l’individuazione degli agricoltori che possono beneficiare del sostegno. Infatti, non esiste più il riferimento alla lista negativa (la lista di coloro che per definizione non possono essere beneficiari del sostegno) e si stabilisce che gli Stati membri dovranno definire gli “agricoltori veri e propri” sulla base di condizioni quali l’accertamento del reddito (income test), gli input di lavoro in azienda, l’oggetto sociale e/o l’inclusione nei registri. Tali condizioni non dovranno precludere l’accesso al sostegno agli agricoltori pluri-attivi.

Requisiti comuni ai tipi di intervento

I pagamenti diretti del primo pilastro, nonché i premi annuali del secondo per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (articolo 65), per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 66) e per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 67), sono assoggettati alla condizionalità. Si tratta di una condizionalità rafforzata, in quanto nell’ambito delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa) sono ricomprese le pratiche obbligatorie del greening (tranne la diversificazione che viene sostituita dalla rotazione delle colture), che diventano così baseline per gli altri impegni ambientali e climatici. Nelle Bcaa rientra anche l’utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti (Farm Sustainability Tool for Nutrients), che gli Stati membri dovranno rendere disponibile. Nell’ambito dei Criteri di gestione obbligatori (Cgo) sono stati inclusi il rispetto della Direttiva sul controllo dell’inquinamento delle acque da fosfati (direttiva 2000/60/CE), la direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi (direttiva 2009/128/CE) e il Regolamento 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili. In complesso, si passa da 6 a 10 Bcaa e da 13 a 16 Cgo. L’aspetto di rilievo da evidenziare è che il sistema di condizionalità deve essere contenuto nel Piano strategico e quindi ricevere anch’esso l’approvazione della Commissione.
La proposta inoltre stabilisce che il Piano strategico della Pac dovrà includere anche il servizio di consulenza aziendale che viene integrato nell’Akis (Agricultural Knowledge and Innovation Systems).
Inoltre, si chiede agli Stati membri di garantire che gli interventi previsti nel Piano strategico siano conformi agli impegni assunti dall’UE nell’ambito dell’accordo sull’agricoltura dell’Omc (Organizzazione mondiale sul commercio)

I pagamenti diretti

Per quel che riguarda i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, si propone un nuovo sistema che differisce dal precedente non tanto per la tipologia dei pagamenti adottati ma per la loro volontarietà/obbligatorietà e per le loro modalità di finanziamento.
I pagamenti diretti vengono distinti in pagamenti disaccoppiati e accoppiati. Nel primo gruppo ricadono a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità; b) il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; d) il regime per il clima e l’ambiente. Nel secondo gruppo ricadono il sostegno accoppiato al reddito e il pagamento specifico per il cotone.
L’ammontare dei pagamenti diretti superiore a 60.000 euro verrà assoggettato alla degressività per scaglioni (cioè a un taglio percentuale applicato ai pagamenti superiori a una certa soglia) e al capping (cioè a un tetto massimo di pagamenti diretti che è possibile ricevere, al di sopra del quale il taglio è del 100%), entrambi obbligatori. Nella Pac 2014-2020, invece, solo la degressività è obbligatoria (taglio di almeno il 5% degli importi superiori a 150.000 euro) ed è calcolata solo sul pagamento di base. Nella proposta è previsto che l’importo compreso tra 60.000 e 75.000 euro dovrà essere ridotto almeno del 25%; il taglio dovrà essere almeno del 50% sugli importi compresi tra 75.000 e 90.000 euro, almeno del 75% sugli importi compresi tra 90.000 e 100.000 euro e del 100% sull’importo superiore a 100.000 euro. Il taglio dovrà essere effettuato sulle somme da cui è stato detratto il costo del lavoro (detrazione che diventa così obbligatoria, mentre nella Pac 2014-2020 è facoltativa). Nel costo del lavoro occorrerà considerare anche quello retribuito con il risultato economico dell’azienda agricola. Cambia anche il calcolo del costo del lavoro che non è più rappresentato da salari, stipendi e oneri effettivamente versati ma è standardizzato moltiplicando le unità di lavoro per la retribuzione media nazionale o regionale. Le somme derivanti dal taglio dovranno essere utilizzate per finanziare prioritariamente il sostegno ridistributivo complementare al reddito. Eventuali somme in eccesso potranno essere utilizzate per finanziare altri interventi sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati. Tuttavia, agli Stati membri è lasciata la possibilità di spostare al secondo pilastro tutto o parte delle somme derivanti dal taglio per finanziare le misure di sviluppo rurale.
Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi e garantire che il sostegno contribuisca efficacemente agli obiettivi della Pac, gli Stati membri dovranno fissare una soglia fisica cioè un numero di ettari ammissibili al di sotto del quale non vengono concessi i pagamenti diretti disaccoppiati. Viene così a cadere la possibilità di fissare la soglia in termini di ammontare di pagamenti diretti al di sotto del quale non si procede al pagamento (soglia finanziaria). Attualmente l’Italia adotta la soglia finanziaria per tenere conto della propria struttura produttiva,  che vede una notevole presenza di aziende di piccole dimensioni ma con elevata intensità di lavoro e capitale.
Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento di importo uniforme concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall’agricoltore vero e proprio. Si tratta di un sistema simile all’attuale Regime di pagamento unico per superficie riservato ai nuovi Stati membri. In questa formulazione spariranno i diritti all’aiuto (i titoli), che cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2020. Agli Stati membri è concessa la possibilità di differenziare l’importo ad ettaro per tipologie di territorio che presentano condizioni socio-economiche e/o agronomiche simili.
Tuttavia, gli Stati membri potranno derogare da questa formulazione e decidere di concedere il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all’aiuto del regolamento 1307/2013. In tal caso, il valore unitario dei diritti all’aiuto sarà proporzionale al valore del pagamento base e del pagamento verde al 2020. Tale valore potrà essere differenziato tra territori. Entro il 2026 gli Stati membri dovranno fissare un livello massimo per il valore dei diritti all’aiuto per l’intero Stato membro o per ciascun gruppo di territori. Nel caso in cui il valore unitario dei diritti non è uniforme (all’interno dello Stato membro o dei gruppi di territori), lo Stato Membro dovrà assicurare la convergenza verso un valore uniforme al più tardi entro l’anno di domanda 2026. A tal fine, al più tardi dal 2026, tutti i diritti all’aiuto dovranno avere un valore pari ad almeno il 75% del valore unitario medio (per l’intero territorio o gruppi di territori) del sostegno al reddito di base per il 2026. L’aumento del valore dei diritti sarà finanziato con le somme derivanti dal taglio del valore dei diritti che stanno al di sopra del livello massimo e, dove necessario, riducendo la differenza tra il valore unitario dei diritti di pagamento (basati sul 2020) e il valore unitario medio pianificato per il sostegno di base al reddito per il 2026. Lo Stato membro potrà decidere di applicare la riduzione a tutti o parte dei diritti all’aiuto che eccedono il valore medio. Fermo restando il vincolo di garantire un valore dei diritti all’aiuto almeno pari al 75% del valore medio, gli Stati membri potranno fissare una riduzione massima che non potrà essere inferiore al 30%. Il regolamento non stabilisce la quota del massimale per i pagamenti diretti da attribuire al sostegno di base al reddito, così come non lo stabilisce per nessun pagamento diretto, tranne che per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e per il sostegno accoppiato, lasciando agli Stati membri la facoltà di definire l’ammontare di risorse necessario sulla base dell’analisi dei fabbisogni.
Nell’ambito del sostegno di base viene previsto il regime semplificato per i piccoli agricoltori, in favore dei quali dovrà essere corrisposto un importo forfettario (round sum) in sostituzione dei pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati. Il regolamento lascia ampia facoltà agli Stati membri nel definire l’importo del pagamento e la quota di risorse finanziarie da dedicare a tale aiuto.
Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è un pagamento obbligatorio (mentre nella Pac 2014-2020 è facoltativo e non è stato adottato dall’Italia) che ha lo scopo di ridistribuire il sostegno dalle aziende più grandi alle aziende piccole e medie. Si tratta di un pagamento annuale per ettaro ammissibile concesso agli agricoltori che hanno diritto al sostegno di base, il cui importo può essere differenziato per classi di ettaro. Lo Stato membro dovrà fissare il numero massimo di ettari per agricoltore che ha diritto al sostegno ridistributivo. Inoltre il valore dell’importo per ettaro non potrà essere superiore al valore medio nazionale dei pagamenti diretti (calcolato dividendo il massimale nazionale fissato nell’allegato IV per il numero di ettari previsto nell’anno per il sostegno di base). Tale pagamento verrà finanziato dal taglio sui pagamenti diretti, ma non è chiaro come venga finanziato nel caso in cui lo Stato membro scelga di trasferire le somme risultanti da capping e degressività al secondo pilastro.
Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento annuale, facoltativo, per ettaro ammissibile in favore dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda e che hanno diritto al sostegno di base. La proposta di regolamento prevede che gli Stati membri destinino obbligatoriamente almeno il 2% del massimale per i pagamenti diretti all’obiettivo specifico “Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali”. Gli Stati membri potranno utilizzare tale importo per finanziare il sostegno al reddito per i giovani agricoltori nell’ambito del primo pilastro e/o finanziare il sostegno all’Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali (articolo 69), trasferendo le relative somme al secondo pilastro.
La nuova architettura verde della proposta di regolamento prevede che gli Stati membri istituiscano interventi in favore di clima e ambiente sia nel primo che nel secondo pilastro. Si tratta, in entrambi i casi, di interventi che lo Stato membro dovrà obbligatoriamente prevedere ma ai quali gli agricoltori aderiranno in via volontaria. Nel caso del secondo pilastro è anche imposto che almeno il 30% del Feasr sia destinato ai tre obiettivi specifici climatico-ambientali. Nell’ambito del primo pilastro gli Stati membri dovranno (anche se nella traduzione in italiano dalla proposta è scritto erroneamente “possono”) fornire un sostegno a favore dei regimi per il clima e l’ambiente, i cosiddetti “regimi ecologici”, in favore degli “agricoltori veri e propri” che si impegnano, sulla loro superficie ammissibile, in pratiche benefiche per clima e ambiente. Spetta agli Stati membri definire tali pratiche che dovranno essere concepite per raggiungere i tre obiettivi specifici climatico-ambientali. Tali pratiche dovranno andare a) oltre i Cgo e Bcaa della condizionalità, b) oltre i requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti, l’uso di prodotti fitosanitari, benessere animale e qualsiasi altro requisito obbligatorio previsto dalla legge nazionale e comunitaria, c) oltre le condizioni per il mantenimento della superficie agricola in uno stato suscettibile al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari [articolo 4.1(a)] e d) essere differenti dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti nel secondo pilastro ai sensi dell’art. 65 (Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione). Il pagamento potrà essere concesso sotto forma di pagamento addizionale al sostegno di base, oppure come pagamento compensativo di tutti o parte dei maggiori costi o della perdita di reddito derivanti dagli impegni di gestione dell’articolo 65. Nel secondo pilastro è ovviamente stabilito che gli impegni di gestione dovranno essere differenti dagli impegni per i quali è fornito il sostegno nel primo pilastro.
Per valutare il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici, in particolare per valutare il raggiungimento del target di spesa fissato al 40%, viene stabilita una metodologia comune che attribuisce un peso a ciascun tipo di intervento a seconda del maggiore o minore contributo all’obiettivo. Ai regimi ecologici del primo pilastro e agli impegni di gestione del secondo viene attribuito un peso del 100%, che scende al 40% nel caso del sostegno di base al reddito, del sostegno ai giovani, del sostegno ridistributivo e dei pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 66).
La proposta di regolamento non cambia le disposizioni relative al pagamento accoppiato, denominato sostegno accoppiato al reddito. Le uniche novità riguardano la possibilità di concedere il sostegno accoppiato anche alle colture no-food (esclusi gli alberi) utilizzate in sostituzione dei materiali fossili e la quota di massimale che è possibile dedicare a tale pagamento. Al sostegno accoppiato, infatti potrà essere destinato fino al 10% del massimale per i pagamenti diretti, che potrà essere aumentato del 2% se gli importi corrispondenti sono destinati alle colture proteiche. Gli Stati membri potranno dedicare al sostegno accoppiato più del 10% solo se nel 2018 hanno utilizzato per il pagamento accoppiato più del 13%. In tal caso la percentuale da dedicare al sostegno accoppiato non potrà superare quella del 2018. Altra novità è legata al fatto che le decisioni nazionali di applicazione del pagamento accoppiato dovranno essere inserite nel Piano strategico e quindi saranno assoggettate all’approvazione della Commissione, mentre nella Pac 2014-2020 le scelte nazionali vanno solo comunicate mentre è richiesta una esplicita autorizzazione da parte della Commissione solo nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di utilizzare per il pagamento accoppiato una quota del suo massimale per pagamenti diretti superiore al 13%.

Interventi settoriali e di sviluppo rurale

Come anticipato, nell’ambito della proposta di regolamento sul Piano strategico sono riportati gli interventi settoriali ora afferenti all’Ocm unica. Si tratta degli interventi per ortofrutta e apicoltura (che devono essere obbligatoriamente istituiti da tutti gli Stati membri), vino (obbligatori per alcuni Stati membri), luppolo e olio d’oliva (facoltativi per gli Stati membri interessati), altri settori (facoltativi).
Per vino e ortofrutta la proposta conferma sostanzialmente quanto già ora previsto dal regolamento 1307/2013 con alcuni adeguamenti. Per l’olio d’oliva le modifiche sono più sostanziali e tendono a rivedere gli obiettivi dei programmi di attività, nonché ad avvicinare il finanziamento di tali interventi alle regole previste per l’ortofrutta. L’altra grande novità riguarda la possibilità di istituire nuovi interventi settoriali, in favore di prodotti o settori ora non coperti, secondo il modello ortofrutta (Organizzazioni di produttori e programmi operativi), con partecipazione comunitaria fino al 50% della spesa sostenuta e fino al 5% del valore della produzione commercializzata da ogni OP. A tali interventi settoriali potrà essere complessivamente dedicato fino al 3% del massimale per i pagamenti diretti.
Per quel che riguarda lo sviluppo rurale, la proposta prevede qualche adeguamento mantenendo inalterato l’impianto, pur passando da circa 70 tra misure e sottomisure a 8 tipi di intervento.

Flessibilità tra pilastri

Viene mantenuta la possibilità di trasferire risorse finanziarie tra primo e secondo pilastro fino al 15% delle relative dotazioni finanziarie. Tuttavia, i trasferimenti dal Feaga al Feasr potranno essere aumentati fino a 15 punti percentuali se tale incremento sarà utilizzato per interventi climatici e ambientali e fino a 2 punti percentuali per finanziare il pagamento per Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali (articolo 89), il cui importo unitario è stato aumentato fino a 100.000 euro.

Bonus di performance ambientale

Agli Stati membri che presentano delle performance soddisfacenti in relazione ai target ambientali e climatici è riconosciuto un bonus, pari al 5% della dotazione per lo sviluppo rurale assegnata allo Stato membro per il 2027. Il bonus sarà attribuito a quei paese per i quali gli indicatori di risultato degli obiettivi specifici climatico-ambientali avranno raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo nel 2025.

Contenuti del Piano strategico

Ciascun Piano strategico dovrà contenere delle sezioni prestabilite che mirano ad evidenziare:

  1. le condizioni partenza e la valutazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico della Pac (analisi Swot, valutazione ex ante, valutazione ambientale strategica);

  2. la strategia di intervento per ciascun obiettivo specifico, con l’indicazione dei target finali e intermedi, degli interventi e della loro coerenza e compatibilità, delle risorse finanziarie assegnate a ciascun intervento. Nell’ambito di tale sezione lo Stato membro dovrà fornire una panoramica dell’architettura ambientale e climatica del piano strategico della Pac e di come essa contribuisce ai target nazionali a lungo termine in materia di ambiente e clima derivanti dalla legislazione dell’UE (Piani nazionali derivanti dall’applicazione di direttive e regolamenti UE, quali ad esempio la direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la direttiva relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ecc. Tali direttive e regolamenti sono elencati in allegato alla proposta di regolamento). Dovrà fornire, inoltre, una panoramica degli interventi previsti in favore dei giovani nonché dei pagamenti settoriali, compresi i pagamenti accoppiati, e dell’approccio utilizzato per la gestione del rischio;

  3. la descrizione degli elementi comuni a più interventi, vale a dire i requisiti minimi, le definizioni che ciascuno Stato membro dovrà fornire, la descrizione del sistema di condizionalità e dell’assistenza tecnica;

  4. la descrizione di ciascun intervento, compresi le condizioni di ammissibilità, l’ambito territoriale, la dotazione finanziaria, gli importi unitari, gli output annuali previsti;

  5. una tabella riepilogativa dei target finali e intermedi e dei piani finanziari;

  6. la descrizione del sistema di governance e di coordinamento, che comprende l’identificazione di ciascun organismo di governance, delegato o intermedio e informazioni sui sistemi di controllo e sanzioni;

  7. la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della Pac, con riferimento sia alla promozione e condivisione delle conoscenze che allo sviluppo di tecnologie digitali;

  8. la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali.

Monitoraggio e valutazione

Annualmente, a partire dal 2023 e fino al 2030, gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione una relazione sull’efficacia dell’attuazione del Piano strategico della Pac nell’anno precedente (annual performance report), sulla cui base la Commissione effettuerà un esame e una verifica dell’efficacia dell’attuazione (annual performance review). Quando il valore di uno o più indicatori di risultato presenti una differenza di oltre il 25% dal relativo traguardo (milestone) per l'anno di riferimento, la Commissione potrà chiedere allo Stato membro di presentare un piano d’azione che descriva le azioni correttive previste e i tempi di realizzazione.
I Piani strategici saranno inoltre sottoposti ad una valutazione ex ante, in itinere ed ex post. La prima serve a migliorare la qualità dei Piani in fase di progettazione. Le altre due a migliorare la qualità dei Piani e a valutarne efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto dell’UE e contributo agli obiettivi generali e specifici della Pac. La valutazione ex ante, che comprende anche la valutazione ambientale strategica, sarà effettuata dall’autorità competente per la preparazione del Piano, le altre due saranno effettuate da organismi indipendenti individuati da ciascuno Stato membro. All’’autorità di gestione sarà affidato il compito di presentare una valutazione globale del Piano strategico della Pac entro il 31 dicembre 2031.
Anche la Commissione dovrà effettuare una valutazione intermedia (entro il terzo anno successivo all’avvio dei Piani) ed una valutazione ex post della Pac, al termine delle quali dovrà presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio sulla base di indicatori chiave contenuti in allegato alla proposta di regolamento.

La proposta sul regolamento orizzontale

La proposta sul finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac – il cosiddetto regolamento orizzontale [COM(2018)393 (1) (2)] – disciplina le norme di funzionamento del Feaga e del Feasr, che continuano a rappresentare i fondi di funzionamento dei due pilastri della Pac, adattandole alla maggiore sussidiarietà che il nuovo modello basato sui risultati e sulla performance (il new delivery model) affida agli Stati membri. Per questo motivo sono esclusi da questa proposta i servizi di consulenza e la condizionalità, che fanno ora parte della proposta di regolamento sul Piano strategico della Pac. Inoltre, per tenere conto della maggiore flessibilità accordata agli Stati membri nell’attuazione della politica, un capitolo a parte viene dedicato agli organi di governance. Nell’ambito di tale capitolo, compiti precedentemente attribuiti alla Commissione vengono trasferiti agli Stati membri – come, ad esempio, il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori oppure il riconoscimento dell’organismo di coordinamento nel caso di più agenzie di pagamento –, che dovranno individuare una apposita autorità ministeriale.
La “riserva agricola”, attualmente riserva di crisi, offrirà sostegno anche per la stabilizzazione e gestione del mercato. La riserva è costituita ad inizio anno, ma non più con il taglio dei pagamenti diretti, bensì iscritta direttamente nel bilancio dell’UE, riportando i fondi non utilizzati dell’anno precedente, a partire dalle somme del 2020. Ad inizio di ciascun anno dal 2021 al 2027 la riserva sarà pari almeno a 400 milioni di euro (prezzi correnti). Essa potrà essere utilizzata per finanziare le seguenti misure contenute nel regolamento sull’Ocm unica: a) misure di intervento pubblico e ammasso privato (articoli da 8 a 21); b) misure eccezionali  per contrastare le turbative del mercato (articolo 219); c) misure di sostegno connesse a malattie degli animali o alla perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante (articolo 220); d) misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici (articolo 221).
Per quel che riguarda la disciplina finanziaria, nel caso in cui si preveda un superamento dei massimali annui, il tasso di aggiustamento dei pagamenti diretti sarà applicato dalla Commissione tramite atto di esecuzione al 30 giugno, senza più passare dall’approvazione di Parlamento europeo e Consiglio. Inoltre a tale taglio saranno assoggettati tutti i pagamenti diretti, compresi quelli che ricadono sotto la soglia dei 2.000 euro (ora esentati).
La modifica più importante, tuttavia, è quella che riguarda la possibilità di sospendere i pagamenti mensili o intermedi nel caso di ritardato o insufficiente progresso verso il raggiungimento dei target fissati nel Piano strategico della Pac (laddove il divario tra indicatore di risultato e milestone sia superiore al 25%). In mancanza di un piano di azione o laddove questo si dimostri insufficiente a rimediare alla situazione la Commissione potrà sospendere i pagamenti. Questi saranno rimborsati quando, sulla base della performance review condotta dalla Commissione, si accerterà che si sono conseguiti progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi. Se tali progressi non sono stati ottenuti entro la chiusura del Piano strategico nazionale della Pac, la Commissione potrà ridurre definitivamente l'importo sospeso per lo Stato membro interessato.
La sospensione dei pagamenti potrà avvenire anche per gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, nel caso in cui lo Stato membro non adotti un piano di azione per rimediare alla situazione o tale piano venga ritenuto insufficiente.
Infine, la proposta di regolamento prevede una revisione del Sistema Integrato di gestione e controllo (Sigc) per favorire la transizione verso un’agricoltura moderna, anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali per il controllo e il monitoraggio.

Il Regolamento sull’Ocm unica

La proposta di regolamento sull’Ocm unica, modifica il regolamento 1308/2013 [COM(2018)394]. In particolare, da tale regolamento si propone di escludere tutti gli interventi settoriali (per olio d’oliva e olive da tavola, ortofrutta, vino, apicoltura e luppolo - articoli da 29 a 60), che vengono ricompresi nel regolamento sul Piano strategico della Pac. Inoltre, vengono eliminate tutte le norme divenute obsolete, come ad esempio le quote zucchero (articoli 124 e da 127 a 144, 192 e 193) e quelle relative ai sussidi alle esportazioni (articoli da 196 a 204). Sono confermati i programmi “frutta e verdura nelle scuole” e “latte nelle scuole” ma con dotazioni finanziarie ridotte (riduzione maggiore per il primo programma rispetto al secondo). Per quel che riguarda i nuovi diritti di impianto di superfici vitate la proposta prevede una maggiore flessibilità in favore degli Stati membri per il calcolo dell’1% per nuove autorizzazioni. Viene infine proposta una semplificazione delle norme relative alle indicazioni geografiche per quel che attiene alla registrazione e alle modifiche al disciplinare di produzione.