Glossario PAC

Il Parlamento europeo riunisce i rappresentanti dei 500 milioni di cittadini dell'Unione europea. Essi sono eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Il Parlamento europeo conta 751 deputati suddivisi in funzione della dimensione della popolazione degli Stati membri. Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti:

  • potere legislativo: il Parlamento condivide perlopiù il potere legislativo con il Consiglio dei ministri in particolare mediante la procedura di codecisione;
  • potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio votando il bilancio annuale rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento e controllando la sua esecuzione;
  • controllo politico delle istituzioni europee in particolare della Commissione: il Parlamento può approvare od opporsi alla designazione dei membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la Commissione nel suo insieme con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o orali dirette alla Commissione e al Consiglio esso esercita inoltre un potere di controllo sulle attività  dell'Unione.

Il Parlamento ha anche la possibilità  di costituire commissioni temporanee e di inchiesta i cui poteri non si limitano all'attività  delle istituzioni comunitarie ma possono anche riguardare l'azione degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie. Con il trattato di Amsterdam (entrato in vigore nel 1999) i poteri del Parlamento europeo si sono rafforzati in particolare grazie al fatto che la procedura di codecisione è stata notevolmente estesa. Questa evoluzione verso un potenziamento del ruolo di colegislatore del Parlamento si è rafforzata con il trattato di Nizza (entrato in vigore nel 2003) che gli ha attribuito un diritto di ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità  europee. La Costituzione europea in via di ratifica prevede inoltre di rafforzare i poteri di colegislatore del Parlamento europeo. Si prevede in effetti di estendere il campo di applicazione della procedura di codecisione a nuovi settori e di riconoscere al Parlamento in materia di bilancio un diritto di decisione pari a quello del Consiglio.