Quadro politiche UE in materia di clima ed energia e riflessi sul piano nazionale

Quadro politiche UE in materia di clima ed energia e riflessi sul piano nazionale

Abstract

Le politiche su clima ed energia stanno attraversando una fase di profonda revisione a seguito della sottoscrizione del cosiddetto accordo di Parigi, in cui si è deciso di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e di fare il possibile per limitare l’aumento a 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. In questo breve articolo si cerca di riassumere quanto fatto e quanto si dovrà fare nei prossimi anni dall’Unione Europea e dall’Italia per rispettare gli impegni assunti.

Dal Protocollo di Kyoto al Pacchetto clima energia 2030 dell’Unione europea

La ratifica del Protocollo di Kyoto ha rappresentato per l’Unione Europea e i suoi Stati membri il primo impegno alla riduzione delle emissioni di gas serra. In particolare, l’Unione Europea si era impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra, nel periodo 2008-2012, dell’8% rispetto ai livelli del 1990; tale impegno è stato ripartito tra i vari Stati Membri e all’Italia è stata assegnata una riduzione delle emissioni del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, tale decisione assunta in ambito comunitario è stata successivamente introdotta nell’ordinamento nazionale con la legge 120/2002.
Nel 2012 nell’ambito della XVIII Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sui i cambiamenti climatici (Unfccc - Cop18/Cmp8), svoltasi a Doha, è stato possibile raggiungere un accordo a livello internazionale per la successiva ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra dei Paesi industrializzati nel periodo 2013-2020. L’Italia ha ratificato tale accordo il 18 luglio 2016.
Anticipando quanto è stato successivamente deciso a livello internazione, il Consiglio Europeo, nella primavera del 2007, aveva già manifestato la necessità che l’Unione Europea avviasse una transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che prevedesse politiche energetiche e per la lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, il Consiglio aveva stabilito i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2020:

  • riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, vincolante;
  • produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi energetici dell’Unione Europea, vincolante;
  • uso dei biocombustibili per il 10% della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti, vincolante;
  • riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario energetico di riferimento (Primes 2007), non vincolante

A seguito delle conclusioni del Consiglio, è stato approvato il cosiddetto “Pacchetto clima-energia”, ossia un insieme di provvedimenti legislativi finalizzati all’attuazione degli impegni assunti i cui provvedimenti più rilevanti in materia di gas ad effetto serra sono la decisione 406/2009/UE (c.d. Decisione “Effort Sharing” o Esd) concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e la direttiva 2009/29/ UE che modifica la direttiva 2003/87/CE (c.d. DirettivaEmissions Trading System” o Ets) che definisce il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Per gli anni successivi al 2020, invece, gli obbiettivi di riduzione europei rispecchiano gli impegni presi dall’Unione nell’ambito della Cop21, svoltasi a Parigi nel 2015 (c.d. Accordo di Parigi). L’Accordo stabilisce la necessità di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi per limitare l’aumento a 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. L’Italia ha firmato l’accordo il 22 aprile 2016 e lo ha ratificato l’11 novembre 2016.
Nell’ambito dell’Accordo di Parigi, ognuna delle Parti deve predisporre e comunicare il proprio “Contributo determinato a livello nazionale” (Nationally Determined Contribution, Ndc) con l’obbligo di adottare misure idonee al raggiungimento dello stesso.
L’Unione europea ha trasmesso il proprio Ndc il 5 ottobre 2016. Gli obiettivi indicati in tale documento, da raggiungere a livello europeo, entro il 2030, sono:

  • la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto all’anno 1990, senza utilizzo di meccanismi di mercato internazionali.
  • un obiettivo vincolante pari ad almeno il 27% di consumi energetici da rinnovabili;
  • un obiettivo indicativo pari ad almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia.

L’obiettivo relativo alle emissioni è ripartito tra i settori Ets e non-Ets ed è pari, rispettivamente, ad una riduzione del 43% e del 30% rispetto ai livelli del 2005. Tra i settori da considerare per il raggiungimento dell’obiettivo non-Ets è incluso anche il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (“Lulucf”).
Tali obiettivi rientrano nella proposta presentata il 30 novembre 2016 dalla Commissione relativa ad un nuovo pacchetto legislativo che contiene, tra le altre cose, la modifica dell’Effort Sharing, dell’Ets e un regolamento sulla Governance dell’Unione dell’energia. Tale proposta di regolamento prevede la predisposizione, da parte degli Stati Membri, di Piani Nazionali Integrati Energia e Clima. Tali Piani devono prevedere politiche e misure nazionali che contribuiscano al perseguimento degli obiettivi europei al 2030 e devono essere delineati tenendo in considerazione le cosiddette 5 ‘dimensioni’ dell’Energy Union: sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, efficienza energetica, decarbonizzazione, ricerca/innovazione/competitività.
Le nuove norme in materia di Effort Sharing e di Ets sono state adottate nel corso del 2018 (rispettivamente con il Regolamento 2018/842/UE e la Direttiva 2018/410/UE), mentre la proposta di regolamento sulla Governance è stata approvata nell’ambito del Trilogo (ossia l’incontro tra rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione) dello scorso 26 giugno e prevede l’invio delle bozze dei Piani nazionali integrati entro dicembre 2018 e la loro finalizzazione entro il 31 dicembre 2019.
Tale regolamento ha lo scopo fondamentale di garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030, con particolare riferimento alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica ed agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Di fatto costituisce lo strumento attraverso cui l’Unione Europea adempie agli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi.
Per tale motivo i piani nazionali per l'energia e il clima dei singoli Paesi dovranno includere obiettivi, contributi, politiche e misure a livello nazionale per ognuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, nonché ricerca, innovazione e competitività.
I principali provvedimenti adottati in ambito europeo per adempiere agli impegni internazionali sono di seguito brevemente descritti.

L’evoluzione della decisione Effort Sharing

La decisione 406/2009/UE Effort Sharing ripartisce tra gli Stati membri l’obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni di gas serra al 2020 per quei settori che non sono regolati dalla Direttiva Ets: trasporti, riscaldamento edifici parte dell’industria, agricoltura1 e rifiuti. Per l’Italia la decisione impone un obiettivo di riduzione del 13% rispetto ai livelli del 2005 da raggiungere entro il 2020. Le decisioni 2013/162/UE, 2013/634/UE e 2017/1471/UE hanno successivamente stabilito gli obiettivi annuali di riduzione per l’intero periodo 2013-20202.
La decisione 406/2009/CE inoltre definisce alcuni strumenti di flessibilità che possono essere utilizzati qualora lo Stato Membro non riesca a rispettare il target emissivo annuale. In particolare, l’articolo 3 della decisione citata prevede che nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro possa utilizzare in anticipo una quantità fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni relativa all’anno successivo (c.d. borrowing), mentre qualora le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro siano inferiori al target assegnato lo stesso può riportare all’anno successivo, fino al 2020, la parte della sua assegnazione annuale eccedente (c.d. banking). In sostanza, le emissioni eccedenti l’obiettivo di un determinato anno possono, entro certi limiti, essere compensate dalle maggiori riduzioni degli anni precedenti o successivi. Uno Stato membro può inoltre trasferire fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno ad altri Stati membri.
Inoltre gli Stati Membri, ai fini del raggiungimento dei target, possono utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ovvero riduzioni di emissioni certificate (Certified Emission Reductions — Cer) e unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units — Eru). Le modalità e le percentuali di utilizzo di questi crediti sono riportate nell’articolo 5 della decisione. Non sono previsti crediti dall’attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura. Nella tabella 1 sono riportati i target annuali delle emissioni Esd in MtCO2eq3 per l’Italia sia così come stabiliti dalle decisioni del 2013, sia dalla successiva revisione per il periodo 2017 – 2020.

Tabella 1 - Obiettivi Esd per l’Italia – target annuali MtCO2eq

Fonte: Decisioni 2013/162/UE, 2013/634/UE e (UE) 2017/1471

L’Effort Sharing è stato recentemente rivisto dal Regolamento 2018/842/UE (c.d. Effort Sharing Regulation – Esr) del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013.
Il Regolamento ripartisce tra gli Stati Membri l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni (30% rispetto al 2005) sulla base del Pil pro-capite del 2013. Per l’Italia è previsto un obiettivo di riduzione al 2030 del 33% rispetto al 2005. I target emissivi annuali del periodo 2021-2030 non sono ancora stati assegnati e nel regolamento si richiama esplicitamente a successivi atti di implementazione.
Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti di flessibilità previsti dalla legislazione previgente e ne sono stati introdotti di nuovi. Ad esempio, un importante elemento di flessibilità, esteso a tutti gli Stati membri, e che rappresenta una novità assoluta nelle politiche climatiche Europee, consiste nel poter usufruire di crediti generati dal settore Lulucf per un ammontare massimo europeo di 280 milioni di tonnellate. Tale quota complessiva è stata suddivisa tra i diversi Stati membri e all’Italia sono state assegnate 11,5 Mt di CO2.da utilizzarsi nell’intero periodo 2021-2030. Viene inoltre introdotta una “riserva di sicurezza” pari a 105 Mt di CO2eq destinata ai Paesi con Pil pro capite 2013 inferiore alla media UE che conseguiranno riduzioni delle emissioni maggiori di quanto richiesto per il 2020 (“overachievement”). L’accesso alla riserva è comunque subordinato al raggiungimento dell’obiettivo UE di riduzione al 2030 pari al 30% rispetto ai livelli del 2005 e prevede una flessibilità specifica per i Paesi con obiettivo positivo al 2020 (Paesi dell’Est che, di fatto, avevano la possibilità di aumentare le emissioni nel periodo 2013-2020) che potranno beneficiare al 2021 di una quota maggiore di emissioni.

Il sistema di scambio delle quote di emissione (Emission Trading System – Ets)4

La direttiva 2003/87/CE ha istituito il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading System – Ets) a partire dal 2005 per alcuni dei settori industriali maggiormente energivori ed è stata successivamente modificata dalla direttiva 2009/29/ UE che ha incluso nel sistema anche il settore dell’aviazione. Attualmente l’Ets interessa circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.
Secondo quanto previsto dalla direttiva, per ogni anno viene fissato un tetto massimo di emissioni consentite per ciascun impianto/attività (quote di emissione) e attraverso un apposito registro europeo viene garantito lo scambio delle quote tra i diversi partecipanti al sistema. Ogni quota conferisce il diritto ad emettere 1 tonnellata di CO2eq. Le quote vengono acquisite tramite un sistema d’asta o assegnate a titolo gratuito, sulla base della tipologia di attività e in considerazione del rischio di “carbon leakage” (trasferimento della produzione in Paesi al di fuori dell’UE, dove, in assenza di politiche climatiche, i costi industriali possono essere inferiori). L’assegnazione a titolo gratuito si basa su parametri di riferimento che premiano le migliori prestazioni emissive (benchmark) e su regole di armonizzazione condivise a livello europeo. Le emissioni prodotte devono essere compensate da ciascun operatore tramite le quote assegnate o acquisite all’asta: emissioni superiori alle quote assegnate devono essere acquistate sul mercato da quegli operatori che hanno emesso meno delle quote a loro disposizione.
È importante sottolineare che il tetto massimo si riduce nel tempo di modo che le emissioni totali diminuiscano gradualmente. Il numero massimo delle quote è infatti determinato a livello europeo e decresce dell’1,74% annuo dal 2013 al 2020.
Le principali novità contenute nella recente Direttiva 2018/410/UE riguardano l’incremento del fattore di riduzione lineare annuo delle quote di emissione che passa da 1,74% a 2,2%, l’istituzione di una riserva per garantire la stabilità del mercato, l’introduzione di regole specifiche per evitare il carbon leakage, l’utilizzo di fondi per l’innovazione e la modernizzazione, l’aggiornamento dei benchmark emissivi per allinearli ai progressi tecnologici avvenuti dopo la loro definizione. L’obiettivo delle più recenti politiche adottate a livello europeo è quello di conseguire entro il 2030 una riduzione delle emissioni soggette ad Ets pari al 43% rispetto ai livelli raggiunti nel 2005.

Regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (Lulucf)

Nel maggio 2018 è stato approvato il nuovo regolamento comunitario per l’inclusione del settore forestale e degli altri usi del suolo, Lulucf, negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dall’Unione Europea per il 2030 che stabilisce per il periodo 2021-2030 un sistema di contabilizzazione e reporting dell’intero settore Lulucf.
Il campo di applicazione del regolamento riguarda le foreste gestite, i terreni agricoli, prati e pascoli, e quei terreni per i quali l'uso è stato modificato da o per questi usi. L'approccio proposto abbandona il quadro di comunicazione parallelo del protocollo di Kyoto e integra il sistema nel quadro dell'informazione basata sulle categorie di “uso del suolo” previste dall'Unfccc. Vengono quindi definite specifiche regole di contabilizzazione applicabili, in caso di cambiamento di uso del suolo, ai terreni disboscati e ai terreni imboschiti, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite, alle gestione delle terre forestali, includendo anche le modalità di contabilizzazione dei prodotti legnosi e dei disturbi naturali.
L'impegno per ciascuno Stato membro è assicurare che il settore Lulucf non dia origine ad emissioni nette sul proprio territorio, dopo l'applicazione delle norme di contabilizzazione previste dal regolamento. Questo principio viene definito come la "regola no debiti" (“no debit rule”). Solo se il settore Lulucf non darà luogo ad emissioni, parte dei crediti generati dal settore potranno essere utilizzati per compensare le emissioni in ambito Esr (flessibilità Lulucf), mentre nel caso in cui il settore generi debiti (emissioni nette) questi saranno totalmente contabilizzati nell’Esr.
Anche in questo regolamento è inclusa una specifica flessibilità indirizzata, in particolare, a quei Paesi con un’alta percentuale di area forestale. Tale flessibilità potrà essere utilizzata per compensare parzialmente eventuali debiti derivanti dalla gestione forestale sostenibile5, salvaguardando comunque il principio secondo il quale il settore Lulucf, a livello europeo, non generi emissioni nette al 2030 e contribuisca all'obiettivo a lungo termine di incrementare l’assorbimento di emissioni di CO2. Stante la situazione attuale difficilmente l’Italia farà ricorso a tale meccanismo, dato che non si registrano emissioni nette dalla gestione forestale.

Il contesto nazionale

Mentre per quanto riguarda le emissioni ricadenti nell’Ets non esistono obiettivi nazionali e non è responsabilità dei singoli Paesi adottare specifiche misure di riduzione, per le emissioni ricadenti nella disciplina dell’Effort Sharing ogni Stato membro deve adoperarsi attivamente affinché sia garantito il rispetto dei limiti annuali.
Nella tabella 2 sono riportate le emissioni nazionali a consuntivo per gli anni 2013 – 2016 e le emissioni dello scenario di riferimento per l’anno 2020, comunicate alla Commissione Europea6 e contenute nella “Seventh National Communication under the UN Framework Convention on Climate Change”. Come si può vedere, l’Italia attualmente rispetta gli obiettivi comunitari, in parte grazie alla crisi economica che ha ridotto i livelli delle attività produttive e dei trasporti, ma in parte anche all’incremento di efficienza nell’uso delle risorse e all’utilizzo di combustibili a minor emissione di gas serra.

Tabella 2 - Emissioni di gas serra per i settori Esd - MtCO2eq nello scenario di riferimento

Fonte: Seventh National Communication under the UN Framework Convention on Climate Change

Per quanto riguarda l’orizzonte del 2030, è invece necessario che l’Italia adotti una serie di politiche che consentano il raggiungimento degli obiettivi, poiché come evidenziato dagli scenari emissivi contenuti nella citata comunicazione nazionale all’Unfccc le politiche attualmente in vigore sono piuttosto distanti dagli impegni assunti. Il primo atto in tal senso è stato il Decreto interministeriale 10 novembre 2017 con cui è stata adottata la strategia energetica nazionale – Sen 2017. La Sen 2017 individua le linee d’azione per aumentare la competitività del Paese allineando i prezzi energetici a quelli europei, per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e delle forniture, nonché per decarbonizzare il sistema energetico in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. I principali obiettivi della strategia sono:

  • Riduzione di 10 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio i consumi energetici finali al 2030 rispetto allo scenario tendenziale;
  • Utilizzo delle fonti rinnovabili pari al 28% dei consumi totali al 2030;
  • 55% dei consumi elettrici al 2030 soddisfatto con fonti rinnovabili;
  • Promozione della mobilità pubblica e dei carburanti sostenibili;
  • Abbandono del carbone per la produzione elettrica entro il 2025;
  • Raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 per Ets (-43%) ed Effort Sharing (-33%).

La strategia non riporta il dettaglio di tutte le politiche e misure da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi, ma è comunque possibile una quantificazione di massima delle riduzioni di gas a effetto serra. La tabella 3 mette a confronto i dati relativi allo scenario di riferimento e al cosiddetto ‘scenario Sen’. Nella Sen non c’è alcun riferimento specifico alle politiche in materia di agricoltura.

Tabella 3 - Emissioni di gas ad effetto serra (Ghg) al 2030 (MtCO2eq)

Fonte: “Seventh National Communication under the UN Framework Convention on Climate Change” e Sen2017

Tabella 4 - Emissioni di gas ad effetto serra (Ghg) al 2030 (MtCO2eq) – Dettaglio dei settori Esd/Esr

Fonte: “Seventh National Communication under the UN Framework Convention on Climate Change” e Sen2017

La redazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima previsto dal regolamento europeo sulla governance dell’energia, porterà all’aggiornamento degli scenari di riferimento e, verosimilmente, alla definizione di nuovi obiettivi, di nuove politiche e misure e di nuovi scenari emissivi. Entro al fine del 2018 e nel corso del 2019, assisteremo quindi ad un aggiornamento di tutti questi dati sia in funzione delle più recenti informazioni in ambito economico, demografico e tecnologico, sia in funzione degli indirizzi politici sul set di misure che dovranno essere adottate per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici.

Conclusioni

Come riportato nella citata comunicazione nazionale all’Unfccc, nell’ambito del settore agricoltura sono attualmente due le misure previste per la riduzione delle emissioni di gas serra al 2020: la razionalizzazione dell’uso di fertilizzanti minerali azotati e il recupero di biogas, a fini energetici, dallo stoccaggio dei reflui zootecnici nei digestori anaerobici.
Tali misure comporteranno una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra e si stima che al 2020 consentiranno d risparmiare rispettivamente 0,8 MtCO2eq e 0,4 MtCO2eMq. Tali pratiche sono in linea con il Codice di buona pratica agricola (elaborato dal Mipaaf nell’ambito della Direttiva 91/676/Cee e ora in fase di aggiornamento come richiesto dalla Direttiva UE 2016/2284) e con i disciplinari della produzione integrata e dell’agricoltura biologica. Queste misure sono anche finanziate dalla Politica Agricola Comune (Pac), attraverso i Piani di Sviluppo Rurale, e dal sistema di incentivi per la produzione di energia rinnovabile.
Come si vede dalla tabella 4, non sono però previste ulteriori riduzioni dal settore agricoltura fino al 2030, anche se in una prospettiva di lungo periodo non si può ragionevolmente ritenere che non sarà necessario immaginare ulteriori interventi nel settore. A livello europeo si immagina infatti di ridurre le emissioni complessive di gas serra bel oltre l’80% entro il 2050. È chiaro che in un simile quadro tutti i settori saranno chiamati a dare il proprio contributo.
Nell’ambito della nuova programmazione della Pac 2014-2020, e facendo seguito a quanto stabilito nell’ambito del decreto 9 dicembre 2016 (c.d. decreto Doha), il Ministero delle politiche agricole ha costituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione di Ispra e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero stesso, il cui fine è il monitoraggio quantitativo dell’implementazione sul territorio nazionale delle pratiche agricole volte alla riduzione delle emissioni. Tale monitoraggio permetterà, a regime, di avere una migliore contabilizzazione degli effetti delle pratiche già in essere e di individuare ulteriori misure di riduzione delle emissioni di gas serra che saranno utili sia nell’ambito degli obblighi di reporting e di contabilizzazione attualmente in essere, sia nella definizione di strategie future.

Riferimenti bibliografici

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  • Parlamento Europeo (2018), Regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n.525/2013, [link]

  • Parlamento Europeo (2018), Direttiva (UE) 2018/410 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, [link]

  • Parlamento Europeo (2018), Regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioi di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013, [link]

  • Parlamento Europeo (2018), Direttiva (UE) 2018/410 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse missioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, [link]

  • Parlamento Europeo (2018), Regolamento (UE) 2018/841 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE, [link]

  • 1. Emissioni non-CO2 derivanti da attività agricole, quali gestione delle deiezioni (reflui/effluenti zootecnici), risaie, emissioni dirette (es.: uso di fertilizzanti di sintesi e di deiezioni animali) o indirette (es. deposizione atmosferica di azoto, lisciviazione) dei suoli agricoli, combustione volontaria di stoppie/residui agricoli.
  • 2. In particolare, la decisione del 2017 si è resa necessaria per adeguare i target annuali agli aggiornamenti dei fattori di emissioni riportati nel 4° rapporto Ipcc del 2006 a fronte di quelli precedentemente utilizzati che risalivano al 2° rapporto Ipcc del 1996. Tale modifica ha riguardato solamente i target del periodo 2017-2020.
  • 3. Milioni di tonnellate di CO2 equivalente, si tratta di una misura che esprime la capacità di un determinato gas serra di incidere sul riscaldamento globale. Ad ogni gas serra è associato un fattore chiamato Global Warming Potential (Gwp) che sta ad indicare a quante tonnellate di CO2 corrisponde, in termini di impatto sul clima, ogni tonnellata di quel dato gas. Ad esempio dire che il metano ha un Gwp pari a 25, significa dire che ogni tonnellata di metano emessa in atmosfera esercita un potenziale di riscaldamento pari a 25 tonnellate di CO2, ovvero che una tonnellata di metano è uguale a 25 tonnellate di CO2 equivalente.
  • 4. Il sistema riguarda le emissioni anidride carbonica (CO2) derivante da produzione di energia elettrica e di calore, settori industriali ad alta intensità energetica, comprese raffinerie di petrolio, acciaierie e produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di legno, carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala, aviazione civile. All’interno dell’Ets ricadono anche le emissioni di ossido di azoto (N2O) derivante dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico e gliossale e le emissioni di perfluorocarburi (Pfc) derivanti dalla produzione di alluminio [link].
  • 5. Per maggiori informazioni si veda il sito delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, https://foresteurope.org/.
  • 6. Comunicazione effettuata ai sensi del Regolamento 525/2013 sul meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale.
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