Visioni a confronto nel dibattito WTO(1)
L’attuale dibattito in sede WTO circa intensità e modalità di protezione internazionale delle indicazioni geografiche (ovvero i nomi geografici utilizzati per la designazione di prodotti alimentari le cui caratteristiche qualitative o la cui reputazione siano riferibili ad un determinato territorio) appare oggi ad un punto di stallo. E’ in particolare sulla necessità di rafforzamento e di estensione della protezione a prodotti diversi dal vino che si registra una forte contrapposizione tra Unione Europea e Stati Uniti, intorno ai quali si sono andate formando aggregazioni di numerosi Paesi (Addor e Grazioli, 2002). Grazie alla stipula in ambito WTO dell’Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, firmato a Marrakesh nel 1994, è in realtà già stata raggiunta la convergenza sul fatto che le indicazioni geografiche (IG) vadano considerate e tutelate come dei veri e propri diritti di proprietà intellettuale (sia pure sui generis, ovvero aventi caratteri particolari e specifici), e non soltanto come strumenti per la tutela della buona fede dei consumatori e della trasparenza dei mercati.
L’inserimento delle IG nell’accordo TRIPS obbliga tutti i Paesi sottoscrittori a mettere a punto all’interno del proprio ordinamento giuridico strumenti per la loro tutela. Tale obbligo viene però implementato nei vari Paesi in maniera molto differenziata e con strumenti giuridici molto diversi, il che ha determinato contenziosi a livello di WTO che hanno portato tra l’altro alla revisione della regolamentazione comunitaria (Marette, Clemens e Babcock, 2008). Le differenze di implementazione sono altresì suscettibili di generare effetti disomogenei all’interno dei sistemi di produzione dei prodotti protetti e di generare possibili distorsioni sui mercati. Il modello comunitario delle DOP e delle IGP, introdotto con il Reg.CEE 2081/1992 e oggi normato dal Reg.CE 510/2006, rappresenta una delle opzioni tra le più “garantiste” per i produttori di prodotti di origine (sovente denominati prodotti tipici in Italia, produits de terroir in Francia) in quanto assicura loro una forma speciale di tutela; ma lo stesso regolamento è implementato e concretamente applicato in maniera molto diversificata all’interno dell’Unione Europea (Barjolle e Thévenod-Mottet, 2003).
Le differenti posizioni nel dibattito a livello internazionale e nelle applicazioni intracomunitarie riflettono non solo interessi economici contrastanti ma, prima ancora, differenze culturali e conseguenti differenze di visione politica che hanno le proprie radici nella storia agricola, nella cultura alimentare e nella visione strategica circa il modello di agricoltura da perseguire dei vari Paesi. A tale proposito, riferendosi ad alcune delle variabili discusse, Thévenod-Mottet (2006) ha identificato l’esistenza di un continuum di situazioni tra sistemi definiti come “permissivi”, ovvero dove la IG rappresenta poco più che una indicazione di provenienza, e sistemi di tipo “prescrittivo”, dove invece si rileva la definizione e il controllo del legame tra prodotto e territorio e dove il ruolo dello Stato tende ad essere presente e via via più pervasivo (Tabella 1).
Tabella 1 - Tipologie di sistemi per il riconoscimento e la protezione delle IG
Fonte: Thévenod-Mottet (2006)
Approcci alternativi per la regolazione e la tutela
Gli approcci potenzialmente utilizzabili per la regolazione e la tutela dell’impiego dei nomi delle IG possono quindi essere distinti in base a varie caratteristiche (Barjolle e Thévenod-Mottet, 2003; Josling, 2006; Thévenod-Mottet, 2006). Tra queste assumono una particolare importanza numerosi aspetti propri della fase di riconoscimento e attribuzione del diritto:
- la natura del soggetto cui può essere attribuito il diritto all’uso del nome: soggetto individuale privato (singola impresa) oppure soggetto collettivo privato, al quale può essere domandata una rappresentatività della collettività dei produttori del territorio geografico;
- il presupposto del riconoscimento del diritto all’impiego del nome, che può essere basato sulla semplice connessione fisica del prodotto con il luogo geografico (in sostanza, la provenienza del prodotto), sulla specificità qualitativa del prodotto stesso, oppure arrivare a richiedere la dimostrazione di un legame tra la qualità del prodotto (uno o più attributi) e la provenienza dal particolare territorio, oppure l’esistenza di una tradizione o di un legame con la storia del luogo;
- il tipo di strumento giuridico utilizzato, che può andare dall’impiego del marchio privato individuale al marchio collettivo o al marchio di certificazione, fino a strumenti di tipo specifico o sui generis (quali le DOP o le IGP nell’Unione Europea);
- il livello di protezione: si va dalla sola tutela contro gli usi ingannevoli o illeciti del nome geografico, fino all’identificazione preventiva degli aventi diritto all’impiego della IG;
- il processo di registrazione, che può prevedere la semplice richiesta da parte del soggetto interessato oppure prevedere un ruolo attivo di controllo della pubblica autorità, con necessità di dimostrazione documentata da parte del richiedente e controllo di merito dell’autorità pubblica;
- la pubblicità della richiesta di registrazione, che può essere prevista o meno, e la conseguente definizione e specificazione del diritto dei terzi interessati ad opporsi alla richiesta di registrazione della IG, e le modalità per farlo;
- la modalità di verifica della eventuale genericità del nome geografico, che rappresenta uno dei principali motivi ostativi alla registrazione di una IG in quanto determina la perdita di significato dell’associazione tra nome e prodotto.
Altri aspetti sono relativi alle fasi successive alla registrazione della IG, tra cui in primo luogo la tipologia di meccanismo di applicazione della tutela e di sanzione (enforcement), che va da sistemi basati sull’iniziativa privata di fronte alla giustizia ordinaria fino alla previsione di un meccanismo di iniziativa pubblica, il quale può essere eventualmente basato su procedure ad hoc e strumentazione specifica. In secondo luogo, il diritto all’impiego della IG successivo alla registrazione può essere limitato al soggetto che ha avanzato la richiesta, come nel caso del marchio privato (ferma restando la possibilità di cederlo in uso a terzi), oppure può riguardare la collettività dei richiedenti (marchio collettivo), eventualmente sulla base del rispetto di alcune regole controllate dal concessionario (sul tipo del certification mark statunitense), fino ad arrivare a un diritto riconosciuto a tutti coloro che operano nel luogo geografico e rispettano, se stabilite, eventuali regole di produzione (come per la DOP e l’IGP nell’Unione Europea).
Ulteriori aspetti riguardano la posizione dei consumatori, e in particolare il livello di garanzia ad essi riconosciuto, che può andare dall’assenza di ogni forma di garanzia (semplice promessa da parte dell’azienda utilizzatrice dell’indicazione) fino alla previsione di un controllo obbligatorio svolto da un soggetto di terza parte in base a un meccanismo di certificazione. Il quadro regolatorio può poi prevedere o meno la presenza di una autorità specificamente dedicata alla registrazione e alla successiva gestione delle IG, autorità che può essere identificata nell’ambito del ministero dell’agricoltura (o del commercio, o dell’industria), oppure negli uffici genericamente addetti alla tutela della proprietà intellettuale.
In alcuni sistemi è poi prevista la presenza di un marchio comune applicabile a tutti i prodotti con IG, che consenta al consumatore di identificare con immediatezza l’appartenenza del prodotto allo schema di protezione e tutela.
Le variabili sopra elencate sono in parte tra loro collegate, e in base ai caratteri che esse assumono è possibile identificare differenti tipologie di contesto istituzionale riferite alla regolazione e alla tutela delle IG.
All’origine di queste differenze vi è il fatto che le IG rappresentano dei diritti di proprietà intellettuale dotati di forti peculiarità. Queste sono collegabili non solo alla natura collettiva delle IG ma anche alla valenza di interesse generale degli effetti da esse generabili, e sono tali da giustificare l’impiego di strumenti di tutela altrettanto particolari e un intervento più diretto e consistente da parte dello Stato, il che si riflette anche sulle posizioni assunte dai singoli Paesi nello scenario delle negoziazioni internazionali.
Le indicazioni geografiche come diritti di proprietà collettivi
In alcuni Paesi è a tutt’oggi consentita la registrazione dei nomi geografici come marchi individuali d’impresa, il che significa consentire l’esclusione di ogni altro soggetto – anche la collettività dei produttori operanti nell’area geografica che dà il nome al prodotto – dall’impiego di quel nome geografico e dunque l’appropriazione individuale di una risorsa (la reputazione legata al nome geografico) il cui valore non dipende dall’apporto di un singolo soggetto.
Secondo la logica del trademark l’origine geografica rappresenta uno dei possibili strumenti di differenziazione del prodotto che l’impresa può utilizzare, alla stessa stregua di un qualsiasi marchio, con la sola preclusione che l’impiego del nome geografico non inganni la buona fede del consumatore, e senza che dall’impiego del nome geografico consegua alcuna specificità qualitativa del prodotto o del suo processo produttivo. Anche nei marchi cosiddetti “di certificazione” il contenuto delle regole che gli utilizzatori devono rispettare per poter utilizzare il nome geografico è lasciato alla piena discrezionalità del soggetto proponente (Josling, 2006). In ogni caso lo strumento del trademark, nelle sue varie tipologie (individuale, collettivo, di certificazione, ecc.) rimane uno strumento generale, non specificamente elaborato per la protezione dei nomi geografici; dunque anche le procedure per l’ottenimento e i meccanismi di applicazione non presentano specificità legate alla particolarità del bene – il prodotto di origine – cui la IG si applica.
La logica del trademark non è coerente con una visione più “mediterranea” che vede il prodotto di origine quale risultato dell’interazione tra un ambiente fisico di produzione e una comunità di persone che si realizza nel corso del tempo. Grazie all’allineamento e alla costanza nel tempo delle pratiche produttive (che può comportare la rinuncia, forzosa o deliberata, dell’adozione di pratiche produttive più moderne e standardizzate, a vantaggio del mantenimento del radicamento del prodotto alle risorse specifiche del territorio) e alla lealtà nelle pratiche commerciali, il prodotto di origine assume una propria identità e costruisce una reputazione, la quale rappresenta una risorsa immateriale collettiva che in moltissimi casi trova un supporto comunicativo nel nome geografico del prodotto (Belletti, 2000). Le singole imprese a loro volta possono sfruttare la reputazione utilizzando la IG al fine di migliorare la valorizzazione del prodotto, ma senza avere il diritto di inficiare la qualità della risorsa collettiva.
Da questa visione discendono importanti conseguenze: la IG non solo non può essere registrata da una singola impresa (se non in casi assolutamente eccezionali) né da un gruppo chiuso di imprese, ma è anche necessario che il suo uso sia regolato da norme comuni e codificate, e che siano state riconosciute come valide dalla collettività delle imprese del territorio di riferimento in modo da mantenere nel tempo l’identità del prodotto protetto e il valore della reputazione della IG (Thiedig e Sylvander, 2000). Ciò giustifica anche la necessità di forme di controllo di terza parte o di autocontrollo collettivo da parte dei produttori. In sostanza, la IG non è solo strumento di tutela nell’uso del nome, ma svolge anche una fondamentale funzione di regolazione delle pratiche produttive, la cui definizione diviene espressione della autodeterminazione della collettività dei produttori.
Infine, lo Stato è legittimato ad assumere un ruolo di garanzia nel dirimere le controversie che possono insorgere nel processo di riconoscimento della IG e nelle successive fasi di gestione, bilanciando gli interessi contrapposti in funzione di un criterio che dovrebbe essere ispirato alla tradizione e al riconoscimento del diritto di coloro che hanno nel tempo mantenuto il prodotto di origine.
Indicazioni geografiche e interesse pubblico
Nella visione “mediterranea” (che in realtà è molto trasversale ed è presente anche in numerosi Paesi del nord Europa e anche in numerosi Paesi del Sud del mondo), la regolazione e tutela delle IG (e dei prodotti da esse indicati) consente non solo il soddisfacimento di un interesse collettivo ma anche il perseguimento di un interesse pubblico (Sylvander, Isla e Wallet, 2007).
In questa visione il ruolo dello Stato nella tutela delle IG va al di là del semplice riconoscimento e tutela del diritto di alcuni individui o di una comunità di soggetti ad utilizzare un nome geografico, ispirato dunque dalla esigenza di prevenzione delle frodi, riduzione dell’asimmetria informativa e corretto funzionamento del mercato. Lo Stato può invece vedere le IG come uno strumento che consenta di perseguire, sia pure in modo indiretto, alcuni obiettivi socialmente desiderabili che per loro natura i prodotti di origine e i loro sistemi produttivi sono suscettibili di esprimere ma non sempre sono in grado di conseguire autonomamente (Belletti e Marescotti, 2008).
L’intervento pubblico nel processo di riconoscimento delle IG può essere giustificato dal fatto che le caratteristiche dei sistemi produttivi dei prodotti di origine, legati alla piccola dimensione e alla numerosità degli attori coinvolti, impediscono l’attivazione autonoma di una dinamica collettiva; in questo caso lo Stato svolge una funzione di supplenza all’iniziativa privata volta ad evitare un tipo di fallimento molto frequente nella gestione dei beni collettivi (Ostrom, 1990).
Molto spesso ai prodotti di origine vengono anche riconosciute valenze generali che vanno al di là dell’interesse delle imprese coinvolte nel processo produttivo considerate come entità singole, e riguardano il sistema produttivo nel suo complesso, l’intero territorio di origine e addirittura la più generale organizzazione delle relazioni tra produzione e consumo alimentare. Gli effetti attesi da una “valorizzazione virtuosa” del prodotto tipico riguardano la tutela del reddito e dell’occupazione, lo sviluppo delle aree marginali di cui spesso questi prodotti sono espressione, il mantenimento di sistemi tradizionali di coltivazione o trasformazione suscettibili di esercitare effetti positivi in termini ambientali, paesaggistici o sociali, la preservazione di varietà o razze a rischio di erosione, la tutela della diversità alimentare, e numerose altre (Belletti e Marescotti, 2006).
Sulla base di questi presupposti, il nome geografico non può essere oggetto di appropriazione individuale secondo una logica di trademark, e anzi la sua tutela diviene un obiettivo da perseguire mediante l’azione pubblica nell’interesse generale. Per questo motivo le scelte in merito al prodotto tipico e alla definizione delle regole che sovrintendono all’utilizzo del nome geografico non possono divenire esclusivo appannaggio di un gruppo di imprese, ma richiedono il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi generali fino ad arrivare all’operatore pubblico.
Quest’ultimo, oltre che dettare regole procedurali volte a garantire il rispetto di alcuni principi nella definizione dei diritti sulle indicazioni geografiche e a rimuovere e sanzionare i comportamenti scorretti, è legittimato – in special modo nelle sue articolazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni) – a farsi parte in causa del processo di definizione delle regole della IG per tutelarne la sostenibilità dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale, ed eventualmente ad attivare politiche proattive di sostegno all’avvio del funzionamento della IG, sia pure nel rispetto del delicato equilibrio con l’iniziativa privata. Da tale visione consegue evidentemente anche la necessità di tutelare nel modo più forte possibile le IG anche sul piano internazionale.
Note
(1) Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2006) svolto dall’Unità Operativa di Firenze (responsabile Scientifico Alessandro Pacciani) dal titolo “L'internazionalizzazione delle imprese agro-alimentari: analisi delle strategie e ruolo delle denominazioni geografiche” (coordinatore scientifico nazionale Francesco Adornato).
Riferimenti bibliografici
- Addor F., Grazioli A. (2002), “Geographical Indications beyond Wines and Spirits. A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPS Agreement”, The Journal of World Intellectual Property, vol. 5(6), pp. 865-897.
- Barjolle D., Thévenod-Mottet E. (2003), Policies Evaluation: General Synthesis, WP6 Report, DOLPHINS Project (EU Concerted Action), 124 p.
- Belletti G. (2002), “Sviluppo rurale e prodotti tipici: reputazioni collettive, coordinamento e istituzionalizzazione”, in: Basile E., Romano D. (a cura di), Sviluppo Rurale: territorio, società, impresa, Franco Angeli, Milano
- Belletti G., Marescotti A. (2006), GI social and economic issues, WorkPackage Final Research Report, EU Funded project "Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy (SINERGI)", FP6-2003-SSP-3 - 006522
- Belletti G., Marescotti A. (2008), GI Strategies and policy recommendations, WorkPackage Research Report, EU Funded project "Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy (SINERGI)", FP6-2003-SSP-3 - 006522
- Josling T. (2006), “The war on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict”, Journal of Agricultural Economics, 57 (3), pp.337-363
- Marette S., Clemens R., Babcock B. (2008), “Recent International and Regulatory Decisions About Geographical Indications”, Agribusiness, Vol. 24 (4), pp. 453–472
- Ostrom E. (1990), Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press
- Sylvander B., Isla A., Wallet F. (2007), "A quelles conditions le dispositif des Indications Géographiques peuvent ils être considérés comme des biens publics permettant de contribuer au développement durable?", Joint Congress of the European Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française, 44th Congress), Paris, August 29th - September 2nd
- Thévenod-Mottet E. (2006), GI legal and institutional issues, WP1 Report, EU Funded project "Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy (SINERGI)", FP6-2003-SSP-3 - 006522
- Thiedig F., Sylvander B. (2000), “Welcome to the club?: an economical approach to geographical indications in the European Union”, Agrarwirtschaft, 49 (12), pp. 428-437
Siti di riferimento
- Progetto di ricerca europeo ““Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation, and Sustainability - DOLPHINS”, VI Programma Quadro della ricerca europea (QLK5-2000-00593): [link]
- Progetto di ricerca europeo "Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy (SINERGI)", VI Programma Quadro della ricerca europea (FP6-2003-SSP-3 – 006522), [link]
- WTO, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement): [link]