L’articolo 62 del decreto “Cresci Italia”

L’articolo 62 del decreto “Cresci Italia”

Introduzione

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la conoscenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, chiamato comunemente “Cresci Italia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, all’art. 62 “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, introduce tre novità nei rapporti contrattuali tra imprese della filiera agro-alimentare. La prima (comma 1) consiste nell’obbligo della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari, che dovranno contenere, altresì, alcuni requisiti essenziali come la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna del prodotto e di pagamento del prezzo, pena la nullità rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice. La seconda (comma 2) vieta comportamenti sleali nei rapporti di filiera, elencando una serie di pratiche1 vietate ope legis sia in senso generale sia nelle “relazioni commerciali tra operatori economici”. L’ultima (comma 3) fissa termini massimi di pagamento a 60 giorni per le cessioni di prodotti alimentari non deteriorabili, ridotti a 30 giorni per le transazioni di prodotti alimentari deteriorabili, che decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, pena il pagamento di interessi di mora maggiorati di due punti. Il calcolo degli interessi è automatico e inderogabile. Vengono fissate, inoltre, sanzioni pecuniarie specifiche, e piuttosto pesanti, nel caso il contraente non rispetti gli obblighi previsti dal comma 1 e 2 e/o il debitore ritardi le scadenze di pagamento previste dal comma 3.
La nuova disciplina attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) il compito di accertare, d’ufficio o su istanza di parte, gli eventuali abusi del potere di mercato nei rapporti di filiera e di imporre le relative sanzioni. Questa competenza non fa venire meno, tuttavia, la possibilità per le imprese di agire direttamente davanti al giudice ordinario per la tutela delle proprie ragioni (Rabitti, 2012).
La legge di conversione stabilisce che le disposizioni dell’art. 62 entreranno in vigore entro sette mesi dalla data di pubblicazione, quindi a decorrere dal 24 ottobre 2012, ed è in circolazione la bozza del decreto applicativo redatta dal Mipaaf, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che doveva essere approvata entro la fine di giugno.
E’ evidente che tali disposizioni hanno fatto sorgere molte aspettative nell’anello più debole della filiera agroalimentare, vale a dire in quello agricolo. E’ noto, come spesso nelle transazioni commerciali dove uno degli operatori è un agricoltore, le condizioni contrattuali non sempre sono predeterminate e chiare, inoltre le scadenze di pagamento sono spesso esageratamente protratte assicurando al debitore una indebita forma di finanziamento, mentre il creditore è costretto a subire una ingiusta e onerosa contrazione di liquidità. Purtroppo questo avviene non solo quando il creditore è il singolo agricoltore, ma anche quando il fornitore della Gdo o dell’industria alimentare è l’impresa cooperativa di trasformazione o l’organizzazione di produttori (OP), che dovrebbero essere strumenti per accrescere il potere di mercato del settore, mentre restano il contraente debole nei confronti sia della distribuzione moderna che dell’industria di marca 2.
Obiettivi di questo lavoro sono di dare un quadro di riferimento normativo all’art. 62 del decreto “Cresci Italia”, che ha innovato rispetto ai principi generali di libertà contrattuale della nostra legislazione (art. 1322 c.c.) 3, e di cercare di prefigurare quali potrebbero essere le reazioni dei diversi soggetti della filiera all’applicazione di questo articolo che, inevitabilmente, modificherà i rapporti contrattuali inducendo gli operatori delle fasi più a valle a trovare delle soluzioni per evitare la perdita del precedente vantaggio competitivo e per la parte più debole, quella agricola, di utilizzare le stesse disposizioni per recuperare potere contrattuale.

Il quadro di riferimento normativo

L’inserimento dell’art. 62 nel decreto “Cresci Italia” è stato visto da qualcuno come un atto di coraggio da parte del Ministro Catania, perché subito si sono levate molte resistenze da parte della grande distribuzione organizzata. L’art. 62 può essere considerato, invece, come la naturale conclusione di un iter iniziato già alla metà degli anni ’90 in sede comunitaria, dove il Parlamento e il Consiglio sono intervenuti più volte per affrontare il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, più tardi, per denunciare e correggere gli squilibri della catena di distribuzione alimentare. Da sottolineare poi, che il Governo italiano aveva già fatto seguire proprie leggi di attuazione agli atti normativi approvati dalla UE in forma di direttiva sul problema dei ritardi di pagamento, leggi rimaste in gran parte lettera morta.
Già nel 1994 il Parlamento Europeo nella sua risoluzione4 sul programma a favore delle Pmi e dell’artigianato aveva raccomandato alla Commissione di presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento. Malgrado il tema fosse stato sollevato successivamente più volte in sede di Commissione, soltanto nel 2000 è stata approvata la direttiva n. 35 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In tale direttiva (art. 3) viene introdotto il principio che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o, se non c’è certezza su tale data, dal ricevimento delle merci, cominciano a decorrere automaticamente, salvo che non sia stabilito diversamente nel contratto, gli interessi di mora (“tasso legale”) e il creditore ha diritto a esigerli se ha adempiuto agli obblighi contrattuali. Eventuali accordi tra debitore e creditore sulla data di pagamento e sulle conseguenze del ritardo di pagamento non devono essere gravemente iniqui per il creditore, vizio rilevabile dal giudice che può far applicare i termini legali e/o riportare il contratto a equità.
Alla direttiva è seguito nel nostro Paese il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il quale all’art. 4 ripete quanto contenuto nell’art. 3 della direttiva, ma aggiunge che per i prodotti alimentari deteriorabili il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza di questo termine, precisando che il saggio degli interessi “è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile”.
Come si può notare, il D.Lgs. n. 231/2002 impone, oltre la decorrenza automatica degli interessi di mora, anche la durata massima del termine di pagamento (60 giorni) dalla consegna nel caso la fornitura riguardi prodotti alimentari deteriorabili e una penale di due punti rispetto al saggio degli interessi, fissato dalla stessa legge5. Tali disposizioni, salvo il termine di pagamento ridotto a 30 giorni dal ricevimento della fattura per gli stessi prodotti, sono contenute anche nell’art. 62.
Un’altra disposizione innovativa del D.lgs n. 231/2002 è introdotta dall’art. 8 “Tutela degli interessi collettivi”, e prevede che le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Cnel, “prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani”, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

  • di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo;
  • di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

Tali disposizioni rappresentano una innovazione non di poco conto del nostro ordinamento, il quale garantisce una tutela sostanziale nei confronti delle clausole vessatorie ai soli consumatori (D.Lgs. n. 206/2005 il, cosiddetto, Codice del consumo) intesi come persone fisiche e non in relazione a una loro eventuale attività d’impresa.
L’ampliamento del perimetro della tutela al “contraente debole” anche all’attività d’impresa è fortemente sentita e promossa dall’Unione Europea, da cui deriva di fatto la legislazione nazionale sopra richiamata, assumendo una rilevanza particolare nel settore agroalimentare 6. La Commissione europea, con la Comunicazione “Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa” (Com (2009) 591 def.), che ha fatto seguito alla Comunicazione “I prezzi dei prodotti alimentari in Europa” (Com (2008) 821 def.), si è assunta l’impegno di lavorare a fianco degli Stati membri per eliminare le pratiche contrattuali sleali e di collaborare con le parti interessate della filiera alimentare per elaborare modelli di contratto. La Commissione si è impegnata, altresì, a presentare proposte per migliorare la trasparenza dei mercati e per stimolare la competitività nella filiera alimentare del settore agricolo, in particolare incoraggiando la creazione di organizzazioni di produttori (OP), e delle Pmi. D’altra parte, nella Comunicazione “I prezzi dei prodotti alimentari in Europa” la Commissione, oltre ad analizzare l’evoluzione dei prezzi delle materie prime agricole prodotta dalla crisi mondiale e dalla speculazione, aveva denunciato l’asimmetria di potere negoziale tra i produttori agricoli e il resto della catena elencando, tra l’altro, una lunga serie di pratiche commerciali che possono sollevare problemi sotto il profilo della concorrenza (cartelli, accordi di approvvigionamento, imposizione dei prezzi di vendita, monomarchismo (single branding), marchi del dettagliante, ecc.).
I risultati di questi lavori della Commissione e delle raccomandazioni del Gruppo e poi del Forum di alto livello7 hanno portato all’approvazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per favorire la competitività delle imprese soprattutto delle Pmi, che modifica in maniera sostanziale la precedente direttiva 2000/35/CE, stabilendo che, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese non possono andare oltre un massimo di sessanta giorni di calendario, salvo che le parti non decidano diversamente, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore. La direttiva stabilisce altresì che il creditore, in caso di ritardato pagamento, non dovrebbe essere obbligato ad esigere gli interessi di mora, perché decorrono automaticamente allo scadere di 30 giorni dal ricevimento della fattura o dal ricevimento delle merci e il creditore potrà, quindi, applicare ed esigere gli interessi senza alcun preavviso di inadempimento.
Questa direttiva è in corso di recepimento a livello nazionale nella legge comunitaria 2011, tutt’ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, e si segnala che nella Commissione bilancio della Camera il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio del recepimento della direttiva a causa della sua onerosità per la finanza pubblica8, dati i noti ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione e delle Aziende ospedaliere.
A parte le incertezze di recepimento di questa direttiva nella legge comunitaria 2011 per l’onerosità che ne deriverebbe per la finanza pubblica, l’excursus fatto dimostra che il quadro di riferimento normativo per quanto riguarda la fissazione di termini di pagamento certi nel settore agroalimentare è molto chiaro, ma lo è anche per quanto riguarda il divieto ope legis di clausole sleali nei contratti di compravendita relativi a prodotti agricoli e alimentari, soprattutto dopo la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare.
Tale risoluzione, in vista della nuova Pac per il periodo 2014-2020, dopo aver richiamato le Comunicazioni sopra citate e le raccomandazioni del Forum ad alto livello, considerando che il grado di concentrazione della grande distribuzione incide negativamente sui fornitori, in quanto è causa di crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti, invita la Commissione a introdurre valide normative per garantire rapporti più equi e trasparenti, in particolare, con riferimento alla distribuzione sperequata dei profitti lungo la filiera. Sollecita, inoltre, le autorità garanti della concorrenza ad adottare misure contro le pratiche di acquisto abusive dei grossisti e dei dettaglianti dominanti “che pongono sistematicamente gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente sfavorevole”. In ogni caso, il Parlamento prende atto delle misure previste nella nuova proposta di riforma della Pac intese a rafforzare la posizione degli agricoltori nelle filiere agroalimentari attraverso le organizzazioni di produttori (OP) e le organizzazioni interprofessionali (OI) nonché attraverso la promozione di filiere brevi tra produttori e consumatori.

Le reazioni delle diverse fasi della filiera alimentare

Malgrado la reazione (Scarci, 2012) quasi scomposta della Gdo contro l’inserimento dell’art. 62 nel decreto “Cresci Italia”, soprattutto per quanto riguarda l’imposizione di termini di pagamento certi e particolarmente contenuti rispetto all’andazzo prevalente, si può affermare che il Ministro Catania non ha fatto altro che confermare una linea normativa già in atto. Quello che può stupire, piuttosto, è come mai il D.Lgs. n. 231/2002 sia stato finora quasi del tutto inapplicato malgrado prevedesse una scadenza dei termini di pagamento pari al doppio di quelli fissati dall’art. 62, anche per l’acquisto di prodotti alimentari deteriorabili. Stupisce poi, che le associazioni di categoria dei “contraenti più deboli” (agricoltori, artigiani e Pmi) non ne abbiano mai preteso l’applicazione anche se l’art. 8 “Tutela degli interessi collettivi” lo consentiva. Ovviamente l’art. 62 ha una efficacia cogente molto superiore del D.Legs.n. 231/2002 prevedendo, oltre a interessi di mora a decorso automatico e aumentati di due punti rispetto al tasso di interesse legale, anche l’imposizione di sanzioni amministrative di ammontare proporzionale “al fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi” con un massimale che può arrivare fino a 500 mila euro. E’ evidente che, vigente il D.Lgs. 231/2002, il creditore aveva in mano un’arma spuntata, soprattutto in presenza del silenzio delle proprie associazioni di categoria, perché nessuno si sarebbe permesso di pretendere dal proprio cliente gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento, con la immediata conseguenza di scomparire dagli scaffali. Lo stesso potrebbe succedere anche dopo l’approvazione dell’art. 62, ma resta incombente per il debitore la minaccia dell’intervento dell’Agcm, come del giudice ordinario, che potrebbero intervenire d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (Albisinni, 2012).
Per quanto riguarda l’imposizione (comma 1) della forma scritta del contratto e delle clausole necessarie (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento) oltre che della qualità formale dello stesso (trasparenza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni) assieme al divieto ope legis di pratiche sleali nei rapporti di filiera elencati dettagliatamente al comma 2, il contenuto dell’art. 62 non rappresenta una lesione dell’art. 41 della Costituzione secondo cui “l’iniziativa privata è libera”, come sosteneva, invece, il Presidente di Coop (Scarci, 2012).
Infatti, a fronte del principio dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), uno dei capisaldi del nostro ordinamento, l’affermazione nello Stato sociale della concezione secondo la quale l’esercizio della autonomia negoziale va considerata come strumento per il perseguimento di interessi socialmente significativi, ha portato il legislatore a ritenere doveroso il controllo dell’equilibrio contrattuale a tutela, in particolare, del “contraente debole”. E’ il caso, ad esempio, della legge 18 giugno 1998, n. 192 “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, che sanziona, appunto, il comportamento di un’impresa che, trovandosi in posizione di preminenza, abusi della sua forza, disponendo la nullità della clausola contrattuale attraverso la quale si realizza tale abuso (Annunziata, 2006).
Quanto disposto dall’art. 62 rientra, quindi, in una linea chiara della nostra legislazione più recente che ha portato all’evoluzione del sistema contrattualistico a tutela, in particolare, del “contraente debole” e le Comunicazioni prima citate della Commissione, le raccomandazioni del Gruppo di alto livello e poi del Forum e, per ultimo, la Risoluzione del Parlamento Europeo hanno ampiamente dimostrato che “contraente debole” nella filiera agroalimentare sono gli agricoltori, gli artigiani e le Pmi.
La novità dell’art. 62 sta, soprattutto, nell’aver messo assieme nello stesso provvedimento tutti e tre i paletti prima illustrati operando, di fatto, una incisiva limitazione dell’autonomia contrattuale, in ciò discostandosi da alcune raccomandazioni della Commissione e del Forum di alto livello più favorevoli all’avvio di un processo di autoregolamentazione promosso dalle stesse associazioni rappresentative delle diverse fasi della filiera, ma il Ministro Catania era ben consapevole dei tanti tentativi di concertazione andati a vuoto in passato, della mancata applicazione delle stesse leggi vigenti, come il D.Lgs. 231/2002, e della necessità di sanare una situazione di grave squilibrio contrattuale della parte agricola nei confronti dell’industria e, soprattutto, della distribuzione.
Nella bozza in circolazione del decreto ministeriale che dovrebbe regolare l’applicazione dell’art. 62, dopo aver precisato all’art. 1 che non si applica ai conferimenti di prodotti agricoli dei soci alle cooperative e alle organizzazioni di produttori in quanto non considerate cessioni 9, all’art. 4 si sente la necessità di aggiungere alle fattispecie di pratiche commerciali sleali elencate all’art. 2 quelle identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di alto livello nel documento “Principi di buone prassi” approvato il 29 novembre 2011, che sarà l’allegato (A) del decreto.
Questo allegato contiene un elenco di principi di buone prassi specificando, in primis, che gli accordi devono essere in forma scritta e riportando esempi di pratiche sleali e di pratiche corrette con riferimento a una serie di fattispecie: accordi scritti/non scritti, termini e condizioni generali, fine rapporto, sanzioni contrattuali, azioni unilaterali, informazioni, ripartizione del rischio, compenso per l’inclusione nel listino, interruzione del rapporto commerciale, vendite condizionate, consegna e ricezione delle merci.
Si tratta di un elenco abbastanza corposo che, per ciascuna delle fattispecie, descrive i comportamenti vietati e quelli da considerare esempio di pratiche corrette, ma la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 presenta un elenco ancora più numeroso e non esaustivo, come affermato dallo stesso Parlamento, di pratiche (più di trenta) in merito alle quali i produttori hanno espresso preoccupazioni in relazione al corretto funzionamento della filiera alimentare.
Il carattere ampio delle definizioni delle pratiche sleali elencate nel comma 2 dell’art. 62, la numerosa casistica riportata nell’allegato (A) del decreto ministeriale, a cui si aggiunge quella della Risoluzione del Parlamento europeo mettono in evidenza, da un lato, la complessità della materia perché, nel tempo, la contrattualistica della filiera alimentare, particolarmente se l’agente principale è la Gdo, si è arricchita di molte clausole spesso inserite in accordi collaterali al contratto di compravendita, e dall’altro, ma ne è la logica conseguenza, la difficoltà dell’applicazione di questo comma, se non si vuole demandarla all’intervento regolatore o dell’Agcm o del giudice ordinario.
Molto interessante a tale proposito è stata l’Assemblea annuale di Centromarca, l’associazione delle industrie di marca, tenutasi il 28 giugno di quest’anno, dove uno dei temi principali è stato proprio l’applicazione dell’art. 62, come si apprende dai documenti resi pubblici sul sito dell’associazione (http://www.centromarca.it). Il presidente Bordoni afferma che la posizione dell’industria di marca è complessivamente positiva nei confronti dell’art. 62, ma osserva anche che “sarebbe grave se i soggetti più forti tentassero di imporre nei rapporti forme di compensazione a fronte dei nuovi obblighi”. E’ singolare che il presidente di una associazione di imprese che difficilmente potrebbero essere considerate contraenti deboli sollevi questo timore, ma è vero anche che interventi sull’economia fatti con l’obiettivo di difendere i soggetti “deboli” presentano il rischio di venire trasformati in interventi a difesa dei soggetti “forti” politicamente, socialmente o dal punto di vista corporativo (Colla, 2007).
Ovviamente il riferimento tacito del presidente Bordoni è alla posizione dominante occupata dalla Gdo nella filiera, ma dall’altra parte, in fondo alla filiera, si trova certamente l’impresa agraria. Se, come afferma il Ministro Catania, l’obiettivo dell’art. 62 è di tutelare i soggetti più deboli e l’intervento del commissario della Agcm, Rabitti, all’Assemblea di Centromarca conferma in maniera inequivocabile che la ratio legis è fondata sulla tutela del “contraente debole”, che sola può giustificare l’intervento dell’Agcm, il vero problema è intervenire sul contraente più forte, la Gdo, e creare le condizioni che possano consentire a quello, in assoluto, più debole, l’impresa agraria, di difendersi sia dall’industria di trasformazione che dalla distribuzione moderna.
Si è prima accennato all’evoluzione della contrattualistica nelle negoziazioni tra la Gdo e i propri fornitori, una contrattualistica molto complessa perché si sviluppa su tre livelli: due orizzontali, formati dalle super-centrali e dalle centrali consortili della distribuzione organizzata, e uno verticale che riguarda le singole catene10, il cui comportamento differisce se si tratta di catene di discount o di supermercati. E’ a tutti noto come il cosiddetto “fuori fattura”, cioè premi riconosciuti dal fornitore alla Gdo a fronte di servizi, collaborazioni commerciali (contributi per i servizi di centrale, fees per l’inserimento o il mantenimento dei prodotti in assortimento, per l’esposizione preferenziale sullo scaffale, per campagne promozionali, ecc.) o pretese tali dalla Gdo, possa garantire alla distribuzione entrate che, alle volte, superano del 50% il prezzo d’acquisto, pur con tutti gli sconti previsti in fattura.
Non pare che la bozza di decreto ministeriale affronti e risolva in maniera definitiva questa prassi contrattuale che rappresenta un aggravamento degli oneri a carico del fornitore e, nello stesso tempo, non ha effetti positivi sui prezzi praticati al consumatore, in quanto la Gdo calcola il proprio margine prevalentemente sui prezzi in fattura 11.
Altro problema che si può leggere tra le righe dell’intervento del presidente Bordoni di Centromarca è che a fronte delle nuove regole introdotte dall’art. 62, soprattutto dei ridotti e rigidi termini di pagamento, la reazione della controparte potrebbe assumere quasi carattere collusivo per ribaltare sul contraente più debole gli oneri che inevitabilmente ne deriveranno.
Questo è un segnale molto forte, soprattutto, per il contraente in assoluto più debole, l’impresa agraria, che difficilmente riesce a difendersi, soprattutto nel nostro Paese, anche con le sue forme di organizzazione economica (cooperative, organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali).
Mai come ora, se non si vuole che l’art. 62 resti lettera morta, come è stato il D.Lgs. 231/2002, o che venga sommerso e annullato dal contenzioso, è necessario che l’agricoltura dia vigore alle proprie organizzazioni rispondendo, ad esempio, con propri contratti tipo, che omologati dal Ministero, possano diventare punti di riferimento sicuri anche delle contrattazioni individuali e finalmente far decollare le organizzazioni interprofessionali, luogo deputato a realizzare la autoregolamentazione intersettoriale delle condizioni di contratto. Purtroppo ad oggi né le organizzazioni di produttori (OP) né, tanto meno, le organizzazioni interprofessionali (OI) rappresentano nel nostro paese degli strumenti efficaci - sono persino del tutto silenti in molti comparti - per difendere il potere contrattuale delle nostre imprese. La cooperazione è molto attiva in alcune aree del paese, ma il difetto anche dove è più forte - nelle regioni settentrionali - è che non riesce a fare sistema perché prevale la logica aziendale di ciascuna singola realtà cooperativa, che ritorna, quindi, ad essere debole di fronte a controparti più forti per dimensione e posizionamento sul mercato.

Alcune considerazioni conclusive

Ancora una volta sta al mondo agricolo rendere efficaci le disposizioni contenute nell’art. 62, che si propone di contribuire a correggere alcune anomalie della filiera agroalimentare. Purtroppo sono anni che le organizzazioni professionali ed economiche degli agricoltori denunciano lo strapotere sul mercato dell’industria di trasformazione e, soprattutto, in questi ultimi anni la posizione assolutamente dominante, anche nei confronti dell’industria, della Gdo. E’ un problema presente in tutto il mondo perché, da un lato, i consumatori vogliono sempre di più prodotti con incorporati dei servizi, da cui lo sviluppo dell’industria, mentre a livello della distribuzione la crescita della Gdo è una risposta inevitabile al fenomeno dell’urbanizzazione e alla necessità di ridurre tempi e costi dell’offerta. L’industria e la Gdo non devono essere considerate, quindi, dei nemici ma i necessari partner dell’agricoltura per arrivare al mercato. E’ inevitabile, però, che nel mercato i comportamenti dei vari operatori siano di tipo opportunistico, per cui è necessario attrezzarsi per rispondere alle sfide di partner che poi diventano dei competitor.
Una piccola ricerca permetterebbe di trovare diversi accordi conclusi nel passato tra le nostre organizzazioni professionali agricole e le associazioni di rappresentanza della distribuzione (Federdistribuzione) o dell’industria alimentare (Federalimentare) per cercare di dare una regola ai rapporti di mercato. Nessuno di questi accordi ha mai avuto successo per la semplice ragione che la stessa parte agricola non era in grado di dare nessuna garanzia sul piano della qualità e della quantità all’industria o alla distribuzione.
Il vero problema è che nel nostro Paese manca una organizzazione verticale, a livello di filiera, dell’offerta agricola come potrebbe essere realizzata attraverso le organizzazioni di produttori (OP) e le organizzazioni interprofessionali (OI). Sulle ragioni di questo fallimento, perché i tentativi sono stati numerosi, c’è una ricca letteratura (Giacomini, 2011).
A questo punto si porta sempre l’esempio francese, ma non bisogna dimenticare che in Francia l’esperienza delle organizzazioni di produttori nella forma dei groupements de producteurs nasce a livello nazionale già con la prima legge di orientamento degli anni ‘60, e non è stata importata dalla Comunità come da noi, che gli interventi regolatori sulla distribuzione sono stati numerosi (la legge Galan del 1996, la legge Dutreil del 2005 e altre ancora)12 e che lo Stato francese ha un’altra tradizione di intervento sull’economia, molto più decisionista e forte della nostra. Malgrado questa situazione di vantaggio, anche in Francia lo sviluppo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali non ha risolto i problemi di debolezza dell’agricoltura nei confronti dell’industria e della distribuzione, ma certamente è già meglio che da noi.
Il successo dell’art. 62 per la nostra agricoltura solleva ancora una volta il problema irrisolto, ma che dobbiamo risolvere, della sua organizzazione, altrimenti si rischia di ripetere il fallimento del D.Lgs. 231/2002 che, pur tuttavia, si limitava a intervenire solo sui termini di pagamento.

Riferimenti bibliografici

  • Albisinni F. (2012), La nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari ?), in F.De Filippis (a cura), Crisi economica e manovra di stabilizzazione. Quali effetti per l’agroalimentare ?, Edizioni Tellus, Roma

  • Amendola V. (2012), I nodi concorrenziali della Gdo in Italia, X Convegno “Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea”, Treviso, 17-18 maggio 2012

  • Annunziata A.G. (2006), Gli angusti confini dell’autonomia contrattuale, www.altalex.com

  • Colla E. (2007), La legislazione francese sui rapporti fra industria e distribuzione e i suoi effetti, Assemblea IBC, Milano, 25 settembre www.ibconline.it

  • Ferrier D. (1998), Le droit des relations entre producteurs et grands distributerurs de produits alimentaires, Economie Rurale, 245-246

  • Giacomini C. (2011), La cooperazione agroalimentare in Italia: prospettive e strategie di sviluppo, Agriregionieuropa, n.28, [link]

  • Rabitti C.B. (2012), Il controllo del potere di mercato nella filiera dei beni di consumo, Assemblea Annuale Centromarca, Milano, http://www.centromarca.it

  • Scarci E. (2012), Sui pagamenti è scontro industria-distribuzione, Il Sole 24 Ore, 31 gennaio

  • 1. Secondo il comma 2 è vietato: imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali retroattive; applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazione da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano nessuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre; di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
  • 2. Si vedano le Comunicazioni della Commissione Com (2008)821 def. “I prezzi dei prodotti alimentari in Europa” e Com(2009)591 def. “Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa”.
  • 3. Sia pure mitigati, come più volte confermato in giurisprudenza, dall’art. 1343 che prevede il controllo di liceità del contratto al fine di garantire che non sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume; dall’art. 1384 che affida al giudice il potere di ridurre la clausola penale fissata tra le parti se manifestamente eccessiva; dall’art. 1418 che dispone la nullità del contratto che abbia causa illecita e, nel caso di prestazioni corrispettive, la nullità del contratto (art. 1470) qualora il corrispettivo sia inesistente o simbolico.
  • 4. GU C 323 del 21.11.1994, pag.19
  • 5. Il saggio degli interessi “è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Bce applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali”. Se si tiene conto dell’attuale tasso della Bce (0,75%) e si sommano i sette punti percentuali previsti dalla legge, più i due punti di penalizzazione, è evidente che il tasso di mora raggiunge un livello particolarmente oneroso (9.75%) anche in questo momento di mercato caratterizzato da tassi in tensione.
  • 6. Non per nulla nell’art. 8 del D.Lgs. 231/2000 si prevede che l’azione a tutela degli interessi collettivi possa essere promossa dalle associazioni di categoria presenti nel Cnel in rappresentanza delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.
  • 7. Nell’ambito di questi lavori la Commissione ha dato vita il 12 giugno 2008 (2008/359/EC) ad un Gruppo di Alto Livello per analizzare i fattori che influenzano la posizione competitiva dell’industria alimentare europea, la cui attività è continuata nel Forum ad Alto Livello (IP/10/1510) , riunitosi per la priva volta il 16 novembre 2010, formato da 45 membri rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle aziende europee del settore agricolo e dell’industria alimentare con il compito di estendere il campo di attività del precedente Gruppo all’intera catena agroalimentare per aumentarne la competitività e promuovere pratiche contrattuali migliori.
  • 8. Si veda: Servizio Studi del Senato (2012), XVI legislatura, Disegno di legge A.S. n. 3219, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee, Legge comunitaria 2011, Dossier, n. 334.
  • 9. Correttamente i conferimenti dei soci alla propria cooperativa e alla propria organizzazione di produttori, costituita in forma cooperativa, non sono cessioni, vale a dire, conseguenza di un contratto di compravendita, ma sono regolate dal rapporto associativo di cui i soci sono il soggetto principale, mentre la cooperativa o l’organizzazione di produttori sono lo strumento.
  • 10. Si può parlare di tre livelli di negoziazione: le super-centrali, a gennaio 2011 erano 5 (Centrale Italia, Sicon, Cieffea, Esd Italia e una Centrale composta da Auchan e Crai) con una quota congiunta a livello nazionale del 76% sul fatturato Gdo, le centrali consortili della distribuzione organizzata (Coop, Conad, Sigma, Crai, Despar, ecc.) e, poi, le singole catene (Amendola, 2012).
  • 11. E’ la ragione per la quale le catene di discount ricorrono poco al “fuori fattura”.
  • 12. Molto interessante è l’articolo di Ferrier (1998) che analizza gli interventi del legislatore francese - i primi risalgono al 1985 - per tutelare i produttori di beni alimentari nei confronti della grande distribuzione.
Tematiche: 
Rubrica: 

Commenti

che cosa si intende per prodotti alimentari non deteriolabili?
Le sementi (cereali, leguminose) che vengono vendute per la semina e non per l'alimentazione rientrano in tale categoria?

Commento originariamente inviato da 'francesco' in data 06/11/2012.