Finestra sulla PAC n.23: le proposte dei regolamenti 2014-2020

Finestra sulla PAC n.23: le proposte dei regolamenti 2014-2020
Istituto Nazionale di Economia Agraria

Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato le proposte legislative relative alla Pac per il periodo 2014-2020. Tenendo conto dei risultati delle valutazioni di impatto [link], la Commissione ritiene che lo scenario d‘integrazione, cioè l’opzione 2 della Comunicazione su “La Pac verso il 2020” [pdf] sia quello più equilibrato nonché quello che permette di raggiungere gli obiettivi indicati dalla strategia “Europa 2020” [pdf].
Le proposte ricalcano le indicazioni emerse nelle proposte sul futuro quadro finanziario (le prospettive per il 2014-2020 [pdf] [pdf]) nelle quali gli elementi salienti sono l’introduzione di un pagamento verde, la convergenza degli aiuti tra Stati membri, la necessità di assicurare il sostegno ai soli agricoltori in attività, il tetto agli aiuti (capping), lo schema semplificato per i piccoli produttori e la revisione della politica di sviluppo rurale.
Le proposte legislative comprendono sette regolamenti che riguardano il sistema dei pagamenti diretti [pdf] e le regole per la loro applicazione nel 2013 [pdf]; il passaggio delle misure di sostegno al settore vitivinicolo al regime di pagamento unico [pdf]; l’Ocm unica [pdf] e la fissazione di aiuti e restituzioni ad essa connessi [pdf]; il sostegno allo sviluppo rurale [pdf] e il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Pac, il cosiddetto “regolamento orizzontale” [pdf]. Quest’ultimo raggruppa le disposizioni comuni ai due pilastri che affiancano le questioni finanziarie. In particolare, per quel che riguarda il primo pilastro, in questo regolamento sono trasferite le norme sul sistema di consulenza aziendale, il sistema integrato di gestione e controllo e la condizionalità.
Dalla Pac post-2013 scompare definitivamente lo strumento della modulazione, reso superfluo dalla norma che permette la flessibilità tra pilastri, cioè il trasferimento di fondi dal Feaga al Feasr e viceversa. Il trasferimento transitorio di fondi operato dalla modulazione, nel nuovo quadro finanziario diventa permanente, pertanto la proposta di regolamento relativa alle regole per applicare i pagamenti diretti fissa il massimale di ciascun Paese al netto della modulazione (10%) per il 2013, che corrisponde all’esercizio finanziario 2014 e che rientra quindi nel prossimo quadro finanziario pluriennale.

Distribuzione degli aiuti tra Stati membri e flessibilità tra pilastri

Per quel che riguarda specificatamente i pagamenti diretti del primo pilastro della Pac, la proposta richiama la necessità di giungere ad una distribuzione più equa del sostegno tra Stati membri mediante un meccanismo di convergenza in base al quale i Paesi con un aiuto medio ad ettaro superiore al 90% della media UE devono finanziare i Paesi che stanno sotto il 90%, aiutandoli a colmare un terzo della differenza (tra il loro livello attuale ed il 90% della media UE). I Paesi che, rispetto al 2013, vedranno aumentare il livello degli aiuti diretti sono in tutto 12: Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia. Tra i Paesi che maggiormente contribuiranno alla convergenza si trovano la Grecia, il cui massimale a regime (2017) dovrebbe ridursi del 14,1%, i Paesi Bassi (-8,2%), il Belgio (-7,7%), l’Italia (-6,9%), la Danimarca (-5,7%), la Slovenia (-4,3%) e la Germania (-4%).
Per garantire un certo grado di flessibilità agli Stati membri è previsto che all’interno del budget fissato possano esserci spostamenti tra primo e secondo pilastro. In particolare, tutti i Paesi, entro il 1° agosto 2013, possono decidere di trasferire annualmente (dal 2014 al 2019) fino al 10% del proprio massimale nazionale fissato nell’allegato II della proposta sui pagamenti diretti al Feasr come sostegno supplementare alle misure previste dai Psr. Entro lo stesso termine, i soli Paesi che attualmente stanno sotto il 90% della media UE possono trasferire fino al 5% del Feasr al massimale per i pagamenti diretti, per ciascun anno tra il 2015 e il 2020.
Oltre alla questione della “equa” distribuzione delle risorse tra Paesi, viene sollevata anche quella del livellamento degli aiuti tra le aziende. All’interno di ciascuno Stato membro (con la possibilità per ogni Stato membro di applicare questo provvedimento per “regioni” omogenee in base a criteri agronomici, economici, relativi al potenziale agricolo, o alla struttura istituzionale/amministrativa) la convergenza dovrà avvenire entro il 2019; a quella data, cioè, tutti i diritti all’aiuto dovranno avere il medesimo valore unitario. Ma è evidente che l’impatto di questa misura dipende strettamente dalle scelte adottate in materia di regionalizzazione: una regionalizzazione a livello nazionale produrrebbe una redistribuzione molto significativa, specie in Italia, dove i pagamenti diretti attuali sono molto diversificati; all’opposto una regionalizzazione molto frammentata potrebbe produrre un effetto modesto. Nelle proposte di regolamento non si fa riferimento ad una data entro la quale pervenire ad un valore uniforme in tutta l’UE (questa era indicata nel 2029 nei documenti preparatori trapelati l’estate scorsa), ma si ritiene opportuno che della totale convergenza degli aiuti diretti se ne discuta nel quadro pluriennale che avrà inizio nel 2021.

Agricoltore attivo

La prima questione toccata dalla proposta sui pagamenti diretti è quella dell’agricoltore in attività. Già ora gli Stati membri hanno la possibilità di non concedere pagamenti diretti nel caso in cui l’attività agricola costituisca una parte irrilevante delle attività economiche globali della persona fisica o giuridica in questione o la cui attività principale o il cui obiettivo sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola.
Di fronte alle continue osservazione della Corte dei Conti [pdf] e alla paventata riduzione delle risorse finanziarie per i pagamenti diretti, nell’ampio dibattito che si è sviluppato attorno alla Pac post-2013 si era registrata una forte contrapposizione tra chi chiedeva di garantire gli aiuti solo agli agricoltori cosiddetti “attivi”, evitando che beneficiassero del sostegno comunitario anche soggetti che poco o nulla avevano a che fare con l’agricoltura, e coloro che, al contrario, nello spirito della nuova concezione dei pagamenti diretti visti non solo come sostegno al reddito ma anche come remunerazione dei beni e servizi pubblici prodotti dall’agricoltura, pensavano che gli aiuti andassero garantiti a tutti coloro che gestiscono il terreno agricolo, indipendentemente dall’attività principale svolta. La proposta di regolamento stabilisce che non possono essere concessi pagamenti diretti ad una persona fisica o giuridica, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se:

  • l’importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività extra-agricole. Tale vincolo non si applica agli agricoltori i cui pagamenti diretti percepiti l’anno precedente sono inferiori a 5.000 euro;
  • le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo all’attività agricola (pascolo o coltivazione) ma su di esse non viene svolta l’attività minima stabilita dallo Stato membro.

La definizione di agricoltore attivo lascia molti punti in sospeso. Innanzitutto non sembra ci sia diretta attinenza tra agricoltore in attività e importo dei pagamenti diretti. Questi ultimi, soprattutto alla luce del progressivo passaggio ad un aiuto forfetario ad ettaro, saranno determinati dall’ammontare di ettari detenuti (indipendentemente dall’attività agricola che vi viene svolta sopra) e dall’importanza economica dell’attività extra-agricola. Sarebbe stato invece opportuno riprendere e strutturare il concetto di rapporto tra redditi (proventi) da attività agricola e quelli da attività extra-agricola. Inoltre, è poco chiaro il concetto di proventi. Tutto lascia supporre che per questo punto, così come per altri, la proposta si limiti a lanciare l’idea per poi lasciare ai regolamenti applicativi il compito di definire i dettagli.

Requisiti minimi per beneficiare degli aiuti

La seconda questione trattata è quella dei requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti. In tal caso gli Stati membri non concedono pagamenti diretti agli agricoltori se:

  • l’importo annuale dei pagamenti diretti è inferiore a 100 euro;
  • la superficie ammissibile dell’azienda che richiede aiuti è inferiore a 1 ettaro.

Gli Stati membri possono adattare tali soglie alle condizioni strutturali del proprio settore agricolo. Le disposizioni contenute nella proposta non differiscono da quanto già oggi vigente, per cui l’Italia potrebbe innalzare la soglia finanziaria a 400 euro o abbassare quella fisica a 0,5 ettari.

Tetti agli aiuti (capping)

Nell’ambito dei pagamenti diretti viene riproposta la questione dei tetti massimi agli aiuti, il cosiddetto capping, presente in forma volontaria nella riforma di Agenda 2000 e riproposta, ma poi accantonata, nella riforma Fischler.
La proposta di regolamento prevede che la quota di pagamenti diretti superiore ad una certa soglia sia progressivamente ridotta fino al completo annullamento. In particolare:

  • la quota di aiuti compresa tra 150.000 euro e 200.000 euro dovrà subire una riduzione del 20%;
  • per la parte di aiuti che ricade tra 200.000 euro e 250.000 euro, la riduzione sarà del 40%;
  • la parte di aiuti che ricade tra 250.000 euro e 300.000 euro subirà una riduzione del 70%;
  • la quota di aiuti superiore a 300.000 euro sarà completamente decurtata (taglio del 100%).

Per evitare di penalizzare eccessivamente le aziende ad alta intensità di lavoro, il calcolo delle diverse soglie andrà fatto dopo avere sottratto ai pagamenti diretti i salari e gli stipendi pagati e le relative imposte e gli oneri sociali. Inoltre, nel calcolo dell’ammontare degli aiuti non si terrà conto dei pagamenti “verdi”, di cui si dirà tra poco.

Lo spacchettamento degli aiuti

La più importante novità della proposta di riforma riguarda la scomposizione del pagamento unico (e del pagamento unico per superficie che interessa i nuovi Stati membri) in più componenti:

alle quali si aggiunge un regime per i piccoli agricoltori (obbligatorio per lo Stato membro ma facoltativo per gli agricoltori) nonché un pagamento specifico per il cotone (riservato a Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo) e un pagamento diretto nazionale integrativo (riservato a Bulgaria e Romania per i soli anni 2014 e 2015).

Pagamento di base

Il pagamento di base rappresenta la versione finanziariamente ridotta del pagamento unico, che sostituirà a partire dal 1° gennaio 2014.
Al pagamento di base è assegnato un massimale ottenuto deducendo dal massimale nazionale per pagamenti diretti il massimale dedicato a tutti gli altri aiuti.
La proposta prevede l’abbandono del modello storico di distribuzione degli aiuti tra le aziende e il passaggio ad un modello forfetario. Si dovrà cioè passare da un pagamento basato su criteri storici – come quello italiano, dove gli aiuti alle aziende sono riconosciuti in funzione degli aiuti storici mediamente ricevuti in un periodo di riferimento e dove i diritti unitari all’aiuto hanno valori differenziati tra azienda ed azienda – a un pagamento forfetario ad ettaro di uguale valore unitario per tutte le aziende che ricadono nello Stato membro o nella regione, se si decide di applicare il modello regionalizzato.
Entro il 1° agosto 2013 ciascuno Stato membro dovrà decidere se intende procedere alla regionalizzazione degli aiuti. Le regioni, come detto, dovranno essere definite secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche ed economiche, il potenziale agricolo o la struttura istituzionale o amministrativa. Il massimale nazionale dovrà essere suddiviso tra le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori anche attraverso tappe progressive e prestabilite.
L’assegnazione dei titoli avverrà in favore di chi avrà fatto domanda entro il 15 maggio 2014. Avranno diritto a ricevere diritti all’aiuto gli agricoltori che nel 2011 hanno attivato almeno un diritto all’aiuto e coloro che non hanno attivato diritti ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli o hanno coltivato esclusivamente vite. Restano dunque esclusi coloro che, pur avendo diritto a farlo, non hanno attivato almeno un titolo nel 2011. Il numero di diritti all’aiuto è pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2014.
Il valore di ciascun diritto è calcolato annualmente dividendo il massimale nazionale riferito al pagamento di base per il numero di diritti all’aiuto assegnati. Per attenuare temporalmente gli effetti redistributivi del passaggio all’aiuto forfetario, i paesi che oggi applicano il regime di pagamento unico secondo il criterio storico possono calcolare il valore forfetario di ciascun diritto all’aiuto utilizzando non meno del 40% del massimale nazionale per il pagamento di base. La restante parte dovrà essere usata per aumentare il valore unitario dei diritti all’aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei titoli detenuti da un agricoltore nell’ambito del regime di pagamento di base sia inferiore al valore complessivo dei diritti all’aiuto detenuti al 31 dicembre 2013 nell’ambito del regime di pagamento unico. Al più tardi entro il 2019 tutti i diritti all’aiuto di uno Stato membro o di una regione dovranno avere il medesimo valore unitario.
Gli Stati membri dovranno costituire una riserva nazionale effettuando, nel primo anno di applicazione del pagamento di base, una riduzione non superiore al 3% del massimale dedicato a tale pagamento. Così come già accade adesso, la riserva dovrà essere usata in via prioritaria per assegnare diritti all’aiuto ai giovani agricoltori che iniziano ad esercitare un’attività agricola. La riserva sarà alimentata, inoltre, dall’importo:

  • dei diritti all’aiuto che per due anni consecutivi non hanno dato luogo a pagamenti perché relativi ad agricoltori “non” attivi;
  • dei diritti all’aiuto che per due anni consecutivi non hanno dato luogo a pagamenti in quanto inferiori alla soglia finanziaria minima per poter essere erogati;
  • dei diritti all’aiuto non attivati per due anni consecutivi;
  • dei diritti all’aiuto riversati alla riserva volontariamente dagli agricoltori;
  • dell’aumento del valore dei titoli operata in favore dei beneficiari storici, qualora uno Stato membro che applicava il modello storico passi al modello forfetario, e i titoli interessati siano venduti, ceduti o dati in affitto

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (pagamento verde)

Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono obbligati ad effettuare alcune ben definite pratiche agricole ritenute benefiche per l’ambiente e per il clima.
Tali pratiche sono: la diversificazione colturale, il prato permanente e le aree di interesse ecologico.
Le norme previste dai pagamenti verdi devono essere rispettate anche dagli agricoltori le cui aziende ricadono nelle aree Natura 2000 previste dalla direttiva sulla conservazione degli habitat naturali [pdf] e nelle zone contemplate dalla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici [pdf], purché siano compatibili con gli obiettivi delle direttive stesse. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni per la produzione biologica beneficiano dei pagamenti verdi senza essere assoggettati ad ulteriori impegni, ma solo per le unità dell'azienda dedite alla produzione biologica.
Il pagamento verde è finanziato, secondo la proposta, con un importo pari al 30% del massimale nazionale per pagamenti diretti e assume la forma di un pagamento annuo per ettaro di superficie ammissibile ottenuto dividendo il relativo massimale per gli ettari ammissibili dichiarati da uno Stato membro. Il pagamento verde può essere applicato a livello nazionale o regionale.
Passiamo ad analizzare i singoli impegni. La diversificazione delle colture riguarda le superfici a seminativo che occupano più di tre ettari e che non siano interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse (riso) per buona parte dell’anno. La norma prescrive che su tali superficie debbano coesistere almeno tre colture diverse delle quali nessuna può coprire meno del 5% o più del 70% delle superfici a seminativo.
La norma sul prato permanente riporta a livello aziendale un obbligo già esistente a livello di Stato membro. Le aziende che nel 2014 avranno dichiarato di avere prato permanente dovranno mantenerlo e non potranno convertirlo verso altre utilizzazioni se non nel limite del 5%.
Infine, le aree di interesse ecologico riguardano tutti gli agricoltori e prevedono che almeno il 7% degli ettari ammissibili di ciascuna azienda, ad esclusione delle superfici a prato permanente, sia costituito, appunto, da aree di interesse ecologico quali terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone o superficie oggetto di imboschimento per impegni presi nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale. La Commissione preciserà i tipi di aree ad interesse ecologico e potrà definire altri tipi di aree da prendere in considerazione per il rispetto della percentuale.

Pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali

Gli Stati membri possono utilizzare fino al 5% del massimale nazionale per concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base le cui aziende sono situate in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri nell’ambito del regolamento sullo sviluppo rurale (zone montane comprese le zone a nord del 62° parallelo, zone con vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane, zone soggette a vincoli specifici). Gli Stati membri possono concedere l’aiuto a tutte le zone con vincoli naturali o limitare tale aiuto a specifiche zone.
Il pagamento è concesso per gli ettari ammissibili che ricadono nelle zone con vincoli naturali a condizione che su tali superfici siano attivati diritti all’aiuto. Il pagamento è ottenuto dividendo il massimale dedicato a tale finalità per il numero di ettari ammissibili che ricadono in tali zone. Anche tale pagamento può essere applicato a livello regionale.

Pagamento per i giovani agricoltori

Gli Stati membri devono utilizzare fino al 2% del massimale nazionale per concedere un pagamento ai giovani agricoltori che hanno diritto al pagamento di base e che attivano annualmente i diritti all’aiuto. Il pagamento è concesso per un periodo massimo di 5 anni, limitatamente, quindi, alla fase di avviamento dell’azienda, e ne ha diritto chi non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda e si insedia per la prima volta in azienda in qualità di capo dell’azienda. Sono previste deroghe a questa regola. L’importo del pagamento è pari al 25% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti moltiplicato per il numero dei diritti attivati. Tuttavia, il numero dei diritti attivati da prendere in considerazione nel calcolo non può superare 25 negli Stati membri in cui la dimensione media delle aziende agricole è pari o inferiore a 25 ettari, mentre negli Stati membri in cui la dimensione media è superiore a 25 ettari, il numero dei titoli da considerare è superiore a 25 e pari al massimo al numero che esprime la dimensione media delle aziende. Poiché l’ammontare dell’aiuto deriva da un calcolo, in cui le incognite sono date dal numero di giovani agricoltori che faranno domanda e dall’ammontare dei titoli posseduti, gli Stati membri possono solo stimare il fabbisogno necessario a finanziare tale pagamento. Di conseguenza, entro il 1° agosto 2016 gli Stati membri possono rivedere la percentuale del massimale da dedicare a tale aiuto. Onde evitare che gli Stati membri decidano di dedicare una percentuale limitata al sostegno dei giovani agricoltori viene previsto che in caso di richieste superiori all’importo disponibile, se il massimale sia inferiore al 2%, si proceda ad una riduzione lineare di tutti i diritti all’aiuto del pagamento base per portare tale massimale al 2%. Nel caso in cui il massimale sia pari al 2% si procede ad una riduzione lineare del pagamento per i giovani agricoltori.

Sostegno accoppiato

La proposta di regolamento offre una nuova versione del sostegno accoppiato elargito nella riforma Fischler dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [pdf] e dall’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 conseguente all’Health Check. A differenza del passato, la proposta elenca i prodotti per i quali è possibile erogare il sostegno accoppiato (cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida) e si limita a stabilire che il sostegno accoppiato può essere concesso solo per mantenere gli attuali livelli di produzione. Il sostegno è concesso nei settori o nelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori sono in difficoltà e che rivestono una particolare importanza economica, sociale o ambientale. Il sostegno accoppiato può essere concesso anche a coloro che al 31 dicembre 2013 detengono titoli speciali e che non hanno ettari ammissibili. Il sostegno prende la forma di un pagamento annuo per capo, ettaro o rese e non può superare determinati limiti quantitativi. Il finanziamento di tale pagamento avviene con una trattenuta fino al 5% del massimale nazionale elevabile al 10% se per almeno un anno tra il 2010 e il 2013 un Paese ha usato più del 5% dell’importo dei pagamenti diretti per finanziare le misure dell’articolo 68 del regolamento 73/2009, esclusi i pagamenti per le misure agroambientali. Nel caso in cui l’art. 68 sia stato finanziato con una percentuale superiore al 10% lo Stato membro può destinare alle misure accoppiate oltre il 10% del massimale nazionale. Ciascuno Stato membro può rivedere le proprie decisioni entro il 1° agosto 2016.
Gli Stati membri devono inviare alla Commissione la comunicazione sull'applicazione nazionale del sostegno accoppiato entro il 1° agosto dell’anno precedente la prima applicazione. La Commissione approva se viene dimostrato che l’aiuto serve a mantenere il livello produttivo e limitare il rischio di abbandono di una produzione specifica, o a rifornire l’industria di trasformazione locale, o a compensare gli agricoltori delle perdite relative al protrarsi delle perturbazioni di mercato, o qualora nessun altro aiuto esistente (sia esso pagamento diretto, sostegno derivante dallo sviluppo rurale o aiuto di Stato) sia ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di cui sopra.

Regime per i piccoli agricoltori

Tale regime nasce per ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo dei pagamenti diretti erogati ai piccoli agricoltori. In realtà, il regime semplificato è aperto a tutti gli agricoltori; nel regolamento, infatti, non esiste alcuna definizione di “piccolo agricoltore”. Gli agricoltori che partecipano al regime ricevono un aiuto forfetario di importo ridotto in cambio di un esonero dalle pratiche relative ai pagamenti verdi e dal rispetto della condizionalità. Il pagamento forfetario sostituisce il pagamento di base e tutti gli aiuti connessi (il pagamento verde, quello per le zone con vincoli naturali e quello per i giovani agricoltori) nonché il sostegno accoppiato. L’importo del pagamento forfetario è pari a:

  • un importo non superiore al 15% del pagamento medio nazionale per beneficiario. La media è data dal massimale nazionale al 2019 diviso il numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all’aiuto;

oppure a

In ogni caso, il pagamento forfetario annuo non può essere inferiore a 500 euro o superiore a 1.000 euro. I piccoli agricoltori devono soddisfare il requisito relativo alla soglia fisica per poter ottenere l’aiuto (1 ettaro di superficie ammissibili a meno di scelte differenti dello Stato membro) e, per la durata del regime, sono tenuti a mantenere un numero di ettari corrispondenti al numero di titoli detenuti. Infatti, per tutta la durata del regime i titoli detenuti dai “piccoli agricoltori” sono considerati attivati.
Il regime dei piccoli agricoltori è finanziato con l’importo degli aiuti non corrisposti (base, verde, e se del caso, per zone con vincoli naturali, giovani e sostegno accoppiato). Nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti a finanziare il pagamento forfetario da corrispondere agli aderenti al regime, dovrà essere applicata una riduzione lineare al pagamento base corrisposto agli agricoltori. L’importo complessivo dei pagamenti forfetari corrisposti nel regime per i piccoli agricoltori non potrà superare il 10% del massimale nazionale.

Condizionalità

Le norme sulla condizionalità confermano il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (Cgo) previsti dalla legislazione dell'UE e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa) fissate a livello nazionale. Nell’ambito delle Cgo si aggiungeranno gli obblighi derivanti dal rispetto della direttiva sulle acque e di quella sull’uso sostenibile dei pesticidi. L’allegato II della proposta relativa al “regolamento orizzontale” [pdf] raggruppa in un quadro unitario le condizioni e le norme da rispettare, sia quelle relative ai Cgo che quelle delle Bcaa, attribuendole al settore di riferimento (ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali) e al tema principale a cui si riferiscono (acque; suolo e stoccaggio di carbonio; biodiversità; livello minimo di mantenimento dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari; benessere degli animali). Le norme comunitarie da rispettare sono state riviste eliminando quelle non direttamente attinenti agli agricoltori o non di loro responsabilità. Nell’ambito dei Cgo si è passati dal rispetto di 18 direttive a 13, mentre le norme obbligatorie da rispettare nell’ambito delle Bcaa sono rimaste in tutto 8 anche se sono cambiati alcuni obblighi.

Ocm unica

La riforma dell’Ocm unica dovrebbe comportare lo snellimento delle misure di intervento per fare assumere a questo strumento sempre più la funzione di una rete di sicurezza.
La proposta prevede l’abolizione dei residui aiuti accoppiati, al pari di quanto già avvenuto nel regolamento sui pagamenti diretti in cui non si fa più riferimento alla possibilità di mantenere parte degli aiuti ancora in forma parzialmente disaccoppiata. Viene inoltre confermata la scadenza al 31 marzo 2015 del regime delle quote latte, la scadenza al 30 settembre dello stesso anno del regime di quote nel settore dello zucchero, nonché la soppressione del divieto di nuovi impianti nel settore vitivinicolo (31 dicembre 2015).
Il sistema del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori esistente per l’ortofrutta è esteso a tutti i settori. Il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori sarà di competenza della politica di sviluppo rurale e sarà limitato alle associazioni che si qualificano come Pmi (microimprese e piccole e medie imprese).
Nell’Ocm unica vengono incorporate le proposte fatte nell’ambito del pacchetto latte relativamente alle norme sulla commercializzazione e ai contenuti dei contratti scritti. Per quel che riguarda, in particolare, le norme sulla commercializzazione, viene affermato che esse vengono fissate tenendo conto “dell’interesse del consumatore a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato” [pdf], confermando quanto già proposto nell’ambito del “pacchetto qualità”.

Gestione del rischio

La materia della gestione del rischio passa dal primo pilastro (e in particolare dall’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 [pdf]) alla competenza della politica di sviluppo rurale [pdf]. Oltre al contributo a copertura del pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e al contributo al fondo di mutualizzazione per le epizoozie, le fitopatie e per le emergenze ambientali (presenti nell’articolo 68), la proposta di regolamento prevede l’introduzione di uno strumento di stabilizzazione del reddito sotto forma di compensazione finanziaria.
Restano di pertinenza dell’Ocm unica le disposizioni settoriali sulla gestione dei rischi (settore vitivinicolo) e la prevenzione e gestione delle crisi (settore ortofrutticolo).
Occorre aggiungere per completezza d’informazione che nelle proposte relative alla prospettive finanziarie 2014-2020 sono stati creati due strumenti al di fuori dal quadro finanziario pluriennale che completano il quadro delle misure di mercato.
Uno strumento è la nuova riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi nel settore agricolo (3,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, complessivamente) che potrebbero riguardare questioni di sicurezza alimentare oppure rapidi mutamenti del mercato. L’altro è l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che fornisce sostegno transitorio agli agricoltori per facilitare il loro adattamento a nuove situazioni di mercato create indirettamente dalla globalizzazione (2,5 miliardi di euro). Si pensa in questo caso ai possibili effetti negativi sui produttori agricoli del raggiungimento dell’accordo commerciale tra UE e Mercosur.
Il dibattito sulle proposte di regolamento è appena iniziato. Contrariamente al passato, quando i regolamenti approvati si discostavano poco dalle proposte, si pensa che il futuro regolamento sui pagamenti diretti potrà subire modifiche notevoli. In particolare, estremamente vulnerabili sono i capitoli della convergenza degli aiuti tra Paesi, per le modalità di calcolo degli aiuti medi ad ettaro di ciascun Paese, e quello dei pagamenti verdi. Entrambe le questioni sono di particolare interesse per l’Italia per il vantaggio che deriverebbe da una loro revisione.

Il secondo pilastro

La riforma relativa al secondo pilastro parte dalla constatazione del buon funzionamento dell’impostazione adottata nell’attuale programmazione e della necessità di mantenere gli obiettivi strategici di lungo periodo relativamente al contribuito dello sviluppo rurale alla competitività dell'agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali.
La novità principale del secondo pilastro riguarda l’abolizione degli Assi e l’individuazione di sei priorità comuni definite a livello dell’UE che costituiscono la base della nuova programmazione. L’elenco delle misure è stato snellito, passando da 40 a 25, e le misure stesse sono state riviste dandone una definizione meno stringente rispetto al passato e permettendo, in tal modo, una maggiore autonomia agli Stati membri.
Poiché le misure rispondono a più obiettivi non si è ritenuto opportuno raggrupparle in Assi, ma imperniare la programmazione sulle priorità, che sono:

  • promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, rurale e forestale;
  • potenziare la competitività dell'agricoltura e la redditività delle aziende agricole;
  • incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
  • preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
  • incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
  • promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Il pacchetto di proposte della Commissione sui nuovi regolamenti relativi ai Fondi strutturali dell’UE [pdf] stabilisce che il Feasr funzionerà in modo coordinato e complementare al primo pilastro e agli altri fondi strutturali (Fesr, Fse, Feamp) nell’ambito di un Quadro Strategico Comune (Qsc) a livello unionale che si tradurrà in Contratti di partenariato (CP) a livello nazionale.
Nel caso di esistenza di più Psr regionali dovrà essere elaborata una disciplina nazionale (National Framework) per agevolare il coordinamento tra le regioni nel raggiungimento degli obiettivi nazionali.
Gli Stati membri possono inserire nei Psr dei sottoprogrammi tematici relativi a giovani agricoltori, piccole aziende agricole, aree montane e catene distributive corte le cui misure ricevono aliquote più elevate del sostegno.
Gli Stati membri devono spendere almeno il 25% della quota Feasr relativa a ciascun Psr per azioni relative alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi sul territorio, avvalendosi della misura agro-climatico-ambientale, della misura sull'agricoltura biologica e della misura relativa alle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Inoltre, il 5% di ciascun Psr deve essere destinato al Leader.
Gli Stati membri devono dimostrare di possedere le precondizioni necessarie ad attuare in modo efficiente i Psr o devono fare in modo da assicurarle nell’ambito del Contratto di Partenariato.
A differenza del primo pilastro, la proposta non contiene una predefinita distribuzione delle risorse tra Stati membri, ma la ripartizione annua verrà fatta dalla Commissione mediante un atto di esecuzione e sarà basata su criteri oggettivi, correlati agli obiettivi di competitività del settore agricolo, gestione sostenibile delle risorse naturali, sviluppo territoriale equilibrato, e dei risultati ottenuti nel passato.

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