Sementi e agricoltura contadina: un binomio che rivendica diritti

Sementi e agricoltura contadina: un binomio che rivendica diritti
a Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
b Crocevia Calabria

Introduzione

La cura, lo scambio e la conservazione delle sementi e del bestiame che hanno dato vita alle varietà tradizionali e alle razze locali, sono da sempre stati un compito degli agricoltori, che hanno così sviluppato la loro capacità nel selezionare le caratteristiche delle colture e dei capi d’allevamento più adatti alle necessità pedo-climatiche ed bio-culturali locali. In questo modo la biodiversità è divenuta una parte essenziale delle strategie degli agricoltori per la sopravvivenza e l'autonomia; proprio l'accento sulla diversità e l'uso di risorse locali ha dato ai sistemi tradizionali stabilità e sostenibilità, garantandone la produttività per secoli (Altieri 1990).
La biodiversità agricola, così come mostrato nel rapporto del gruppo di lavoro dell'International Planning Commettee for Food Sovereignty (Ipc), rappresenta la “manifestazione della creatività e della conoscenza dei contadini, del loro rapporto con l'ambiente naturale per soddisfare i propri bisogni”. La biodiversità non è dunque solamente uno strumento essenziale per l'autonomia produttiva agricola, quanto un fattore peculiare legato alle tradizioni culturali (Malhotra, 2003), alle pratiche ecologiche di coltivazione (Fao e Par, 2011), alla salute e alla nutrizione per le comunità indigene (Giunta e Onorati, 2015). È in questo stretto legame che intercorre con la natura che alcuni autori (Bevilacqua, 2002) illustrano come l'agricoltura tradizionale abbia un ruolo essenziale ai fini della preservazione della biodiversità e quale risultato di un complesso processo coevolutivo di sistemi naturali e sociali.
Eppure, nel corso del ventesimo secolo la biodiversità è andata in larga parte perduta. Il secondo rapporto della Fao (2010) sullo stato delle risorse genetiche vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione ha stimato che tra il 1900 e il 2000 si è perduto il 75% dell'agrobiodiversità coltivata, considerando questa perdita un fattore di grave minaccia per la sicurezza alimentare. Basti pensare che, se nei secoli sono state utilizzate per l'alimentazione e l'agricoltura 10.000 specie vegetali, attualmente le specie che costituiscono il 90% del nostro nutrimento sono meno di 120 e soltanto 12 specie vegetali e 5 specie animali forniscono più del 70% degli alimenti (Paoloni, 2005).
I dati mostrano dunque con chiarezza lo stretto legame che intercorre tra l’erosione delle risorse genetiche1 e la diffusione del moderno modello di produzione agricola. Tra le principali cause alla base della perdita della diversità genetica vi sono il cambiamento dei sistemi agricoli, l’allevamento intensivo, la sostituzione di varietà locali, l’eccessivo disboscamento e sfruttamento di terra e acqua, il degrado ambientale, la comparsa di nuovi parassiti, di malattie ed erbe infestanti, nonché l’istaurarsi di un sistema legislativo e di una politica agricola ritenuta inadeguata al mantenimento delle agricolture tradizionali e alla salvaguardia della biodiversità nei campi (Ipc, 2015).
Oggi emerge in Italia come in Europa, la necessità di porre al centro del dibattito le reali necessità (ambientali, sociali ed economiche) degli agricoltori, riconsiderando il ruolo del sapere che ancora detengono, dell'agrobiodiversità on farm nonché dei forti legami tra agricoltura, specificità ecologica e particolarismi culturali, che li rendono protagonisti dell'innovazione. La gestione e protezione della biodiversità agricola è, di fatto, intrinsecamente legata alla tutela e al riconoscimento dei diritti collettivi, ovvero di quei diritti che guardano al riconoscimento degli interessi non meramente corporativi, ma idonei a preservare il bene costituito della diversità biologica nell’interesse di una collettività più ampia (Paoloni, 2005).
Nel presente articolo lo scopo è illustrare come la lotta per la rivendicazione dei diritti collettivi nasca e si iscriva all'interno delle politiche internazionali che per quasi mezzo secolo hanno legittimato l'accesso libero alle risorse genetiche, ritenute patrimonio comune dell'umanità. A questo scopo saranno esaminate le politiche che all'inizio degli anni '90 hanno assegnato la gestione delle risorse genetiche al dominio della sfera pubblica, dimostrando come sia estremamente attuale la necessità di ricercare ulteriori strumenti giuridici concepiti affinché i diritti degli agricoltori possano conciliarsi con i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali.
In tale dibattito, il caso della normativa italiana si mostra di estremo interesse poiché, così come sarà argomentato, le leggi regionali e nazionali vigenti in materia di tutela della biodiversità agricola e del riconoscimento dei diritti collettivi degli agricoltori sulle risorse genetiche locali si propongono come casi unici o pionieri all’intero dello scenario legislativo dei Paesi europei. Nel perseguire tale traguardo, un ruolo essenziale è giocato dal lavoro di sensibilizzazione pubblica e di lobbing politica operato da movimenti e organizzazioni contadine, riconoscimento che non sempre viene valorizzato nella fase decisionale e attuativa delle leggi. Alla luce di tali elementi, sarà analizzata la legge quadro sull'agricoltura contadina n. 356, posta all'attenzione del Parlamento italiano nell'ottobre del 2015 e attualmente in discussione alla XIII Commissione Agricoltura della Camera, per verificare se e in che maniera i contenuti portati avanti dai movimenti contadini nazionali siano presenti negli obiettivi e nelle azioni previste dalle proposte di legge in discussione, o se all’attenzione del legislatore non sono esposti gli elementi importanti alla base del dibattito politico che questa legge dovrebbe apportare.

I diritti collettivi degli agricoltori contro i diritti di proprietà intellettuale

All’interno dei fattori che determinano la perdita della diversità genetica agricola, un rilevante ruolo è ricoperto dagli elementi che caratterizzano il paradigma delle sementi (Corrado 2010): la selezione genetica varietale, l’accaparramento delle risorse genetiche, l’affermarsi di un sistema di norme e regolamenti internazionali funzionali alla privatizzazione del mercato sementiero e la sua conseguente concentrazione nell’oligopolio di grandi multinazionali2.
La coesistenza di tali fattori favorisce ciò che è definito il sistema sementiero industriale (Kastler, 2015), ovvero quel modello di produzione che, nel corso degli ultimi cinquant’anni, è stato capace di creare una divisione netta tra la produzione agricola e quella di sementi. Tale modello è retto da un sistema funzionale alla protezione della proprietà industriale, attraverso due distinti dispositivi: i Certificati di Obtenzione Vegetale (Cov)3, con i quali si identifica il sistema di protezione della proprietà intellettuale, che accorda all’obtentore di una varietà vegetale il monopolio sulla produzione e commercializzazione delle sue sementi; il sistema dei brevetti, attraverso il quale si fornisce un diritto esclusivo di utilizzazione commerciale, autorizzando il solo titolare (persona fisica o morale alla quale viene riconosciuto il titolo di proprietà industriale) a vietare a persone terze l'utilizzazione dell'invenzione brevettata.
Questi regimi di proprietà intellettuale, che s’impongono sulle forme del vivente, hanno impatti molto negativi, tanto dal punto di vista ambientale che sociale. Di fatto, i processi di riproduzione artificiale delle risorse genetiche e la loro diffusione in qualsiasi area del pianeta, indipendentemente dal loro luogo di origine, rappresentano una minaccia verso l'integrità della biodiversità. Inoltre, legittimando l'appropriazione da parte del detentore del titolo di proprietà delle innovazioni e non riconoscendo il ruolo dei contadini e delle comunità locali come veri custodi della biodiversità, che rinnovano e selezionano le varietà vegetali e le razze animali all'interno del sistema sociale, economico e culturale nel quale sviluppano la loro produzione, i regimi di proprietà intellettuale innescano un sistema di espropriazione delle forme di conoscenza incorporate nelle varietà tradizionali (Paoloni, 2005). Tale meccanismo è identificato nel fenomeno della biopirateria o del bioimperialismo (Corrado 2010), termine con il quale i movimenti internazionali dei contadini denunciano una nuova forma di scambio ineguale che avviene all’interno del moderno mercato delle risorse genetiche (in particolare tra i Paesi industrializzati e i Paesi più ricchi di risorse naturali e genetiche nel sud del mondo), in cui il prezzo che si forma remunera le nuove tecnologie senza però includere nella condivisione dei vantaggi il valore della materia prima e delle conoscenze tradizionali incorporate nel germoplasma (Fonte, 2004).
Nella determinazione del sistema sementiero formale o industriale, dunque, i sistemi sementieri informali, che caratterizzano l'agricoltura tradizionale, diventano “invisibili” (Giunta e Onorati, 2015), poiché saccheggiati dal sistema dei brevetti ed esclusi dai benefici del vigente sistema di protezione industriale. In contrapposizione a questo sistema di produzione e controllo sulle sementi si afferma, all'inizio degli anni Novanta, l'emergere di esperienze volte alla protezione e valorizzazione della biodiversità agricola tradizionale e alla rivendicazione dei diritti degli agricoltori. In Europa queste realtà locali, che rapidamente hanno organizzato le loro attività in rete, sono state capaci di creare esperienze di gestione dinamica della biodiversità alternativa all'utilizzo di sementi ibride o GM (geneticamente modificate), elemento chiave per la lotta a favore della rivendicazione dei diritti collettivi degli agricoltori. Si tratta, in altre parole, del diritto al riconoscimento dei mezzi necessari per la conservazione della biodiversità, ritenuta non patrimonio dell’umanità (o come bene comune) ma un diritto collettivo4, poiché è il risultato della gestione dinamica della biodiversità di una determinata comunità locale, e dunque appartenente alle comunità stesse (Onorati, 2005; Desmarais, 2009).

Politiche internazionali e rivendicazioni contadine

Le politiche internazionali che all’inizio degli anni Sessanta si occuparono del problema emergente dell’erosione delle risorse genetiche, inquadrarono questi processi nelle politiche ambientali dell'epoca (erosione del suolo, deforestazione, ecc.). Diversi autori (Pistorius, 1997; Bonneuil e Fenzi 2011) pongono l’accento sul carattere allarmista con il quale tale problematica emerse in quegli anni: dal concetto di “degradazione” o di “erosione”, metafore simboliche che si allineano alle preoccupazioni legate all’erosione del suolo già presenti dagli anni Trenta, a quello di “bene comune dell’umanità”, concetto attraverso il quale la diversità genetica viene a coincidere come bene da proteggere dalla degradazione poiché prezioso per il progresso agricolo e per la sicurezza alimentare delle generazioni presenti e future. Tali preoccupanti fattori servirono a richiamare l’attenzione delle comunità scientifiche e a inquadrare la problematica all’interno degli interventi delle politiche internazionali.
Dagli anni Settanta in poi, si susseguirono diverse piattaforme internazionali nell'intento di elaborare politiche che indirizzassero i piani d'intervento verso il contenimento del fenomeno di erosione delle risorse genetiche, tra le più rilevanti: la Convenzione di Stoccolma del 1972 e la Strategia mondiale per la conservazione del 1980. Questi tentativi di negoziazione rappresentarono i primi passaggi di un processo che durò una dozzina d’anni e che portò, nel 1992, all’adozione della Convenzione sulla diversità biologica (Cdb).
La Cdb segna il cambiamento secolare dalla nozione di “risorse genetiche” a quella di “biodiversità” (art. 2 della Cdb), nonché il passaggio dal “libero accesso” alla “sovranità degli Stati” sulla biodiversità. Eppure la Cdb, incoronata come la convenzione per la tutela e la protezione della biodiversità, presenta un certo numero di contraddizioni, riscontrabili nei tre principali pilastri individuati nella lotta contro l'erosione della diversità biologica: conservazione, uso sostenibile e condivisone equilibrata dei vantaggi. Nel perseguire la gestione di questi tre principali obiettivi, la Cdb segna, di fatto, un precedente nel dominio del diritto internazionale sull'ambiente (Boisvert et Vivien, 2005), riconoscendo alla diversità biologica tre differenti tipi di proprietà: la sovranità nazionale (art. 3)5, i diritti di proprietà intellettuale (art. 16) e i diritti delle comunità autoctone e locali (art. 8j)6. La contraddittorietà della Cdb risiede dunque nella difficoltà di gestire gli interessi che i diversi attori hanno sul valore economico assegnato alla diversità biologica, trasformando così il riconoscimento dei diritti di proprietà in strumenti per la protezione della biodiversità.
Nella ricerca di un quadro giuridico di riferimento la Via Campesina, il più grande movimento internazionale di rappresentanza contadina, propone il riconoscimento internazionale dei “diritti collettivi degli agricoltori”. Essi comprendono tra l'altro il diritto ai mezzi necessari per la conservazione della biodiversità; il diritto alle risorse e ai saperi che vi sono associati; il diritto di poter decidere sul futuro delle risorse genetiche; il diritto di definire il controllo e l'uso dei benefici derivanti dall'utilizzo, dalla preservazione e dalla gestione delle risorse; il diritto di usare, scegliere, conservare, vendere e scambiare liberamente tra contadini le risorse genetiche (Desmarais, 2009).
Nell’ambito delle politiche internazionali, un riconoscimento importante del percorso intrapreso dai movimenti contadini verso la legittimazione dei loro diritti è stato adottato nel 2002 con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Tirfaa (Fao, 2002), un accordo internazionale multilaterale comunemente conosciuto come "trattato internazionale sui semi". In tale trattato, nel rispetto della Cdb, è riconosciuto l'enorme contributo che gli agricoltori e le loro comunità operano per la conservazione e sviluppo delle risorse genetiche, poiché custodi della biodiversità. In questa visione, nell'art. 9 sono identificati i diritti degli agricoltori, che includono la protezione della conoscenza tradizionale, il diritto a partecipare in maniera equa alla condivisione dei benefici e alle politiche nazionali in materia.
Anche se il riconoscimento del diritto dei contadini è un passaggio importate all'interno dei rapporti di potere che operano nell'attuale sistema di governance della biodiversità, è pur vero che il sostegno a favore di piani d’attività e programmi di aiuto destinati a garantire tali diritti è spesso demandato ai singoli governi, che restano sovrani sulla gestione delle risorse genetiche.
In Italia, la legge la n. 101/2004 rappresenta un caso unico a livello europeo per il riconoscimento istituzionale e la tutela dei diritti degli agricoltori sulle risorse naturali. La legge di ratifica del Trattato internazionale sui semi è il risultato di un percorso di mobilitazione avviato da associazioni locali e dell’interesse legislativo da parte di alcune Regioni che, già dalla fine degli anni Novanta, portò all’approvazione di leggi regionali maturate intorno alla tutela delle risorse genetiche e, in casi virtuosi come quello della legge del Lazio (art. 5) o la legge dell’Umbria (art. 4), al riconoscimento delle comunità locali come detentrici di queste risorse. Eppure, nei dodici anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge nazionale che affida alle Regioni e alle Provincie autonome le competenze in merito all’attuazione ed esecuzione del Trattato, solo undici Regioni7 hanno emanato una legge sulla tutela della biodiversità agraria, zootecnica e forestale, a testimonianza di un debole livello di dibattito politico e di un disatteso interesse da parte delle restanti nove amministrazioni locali su tale tematica.

La legge quadro sull'agricoltura contadina

All’interno del quadro finora esposto, il presente lavoro vuole analizzare la proposta di legge quadro sull'agricoltura contadina n. 356/2015 come importante occasione per definire gli strumenti giuridici più appropriati affinché i diritti degli agricoltori possano conciliarsi con i diritti sovrani che le istituzioni nazionali dispongono sulla gestione delle proprie risorse naturali.
Eppure, delle quattro proposte presentate al governo, solo una sembra aver reso concrete le attese che i movimenti contadini italiani avevano avviato nel gennaio del 2009 attraverso la petizione a sostegno della Campagna per l’Agricoltura Contadina8, battaglia che portò alla presentazione della proposta di legge (PL) nel 2010 nonché alla presentazione, nel 2013, delle linee guide della presente legge quadro.
In particolare, la PL n. 3361 (PL Schullian), nel presentare le disposizioni a favore dell’individuazione, del recupero e dell’utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, prevede delle azioni a sostegno dell’agricoltura nelle aree montane. Lontano dal presentare una definizione sulle caratteristiche distintive del modello di agricoltura contadina, l’art. 12 disciplina le azioni per agevolare gli imprenditori agricoli (definendo imprenditori agricoli chi svolge attività commerciali, di servizio, artigianali o professionali con un volume di affari inferiore a 60.000 euro), poiché ritenuti essenziali per la tutela e la preservazione delle aree montane. Così come la presente proposta, anche la PL n. 2935 (PL Cenni) pone al centro delle sue finalità la tutela e la preservazione dei terreni agricoli abbandonati, poiché causa di gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche per l’intero Paese. A differenza della prima proposta analizzata, la PL Cenni, nell’inquadrare i compiti che lo Stato s’impegna a sostenere al fine di incoraggiare l’uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, disciplina però deboli ma concrete azioni a favore delle agricolture contadine (Capo II, art. 5), riconoscendo il ruolo essenziale che svolgono nel lavoro di mantenimento e tutela dei terreni abbandonati delle aree montane e interne.
Un differente approccio è invece presentato dalla PL n. 2143 (PL Parentela) che, nell’art. 1, reca i principi fondamentali per la valorizzazione e per la tutela delle agricolture contadine. Nonostante la proposta propone caratteri distintivi, quali il riferimento alla sovranità alimentare dei popoli, all’obbligo dell’autocontrollo e alla scelta dell’utilizzo di materiali e procedure da parte degli agricoltori contadini (art. 4) o all’istituzione dell’albo regionale e provinciale degli agricoltori contadini (art. 7), la proposta Parentela resta comunque priva di riferimenti e disposizioni attuative volte al riconoscimento dei diritti degli agricoltori e al sostegno delle pratiche contadine nella gestione e preservazione della biodiversità.
Delle quattro PL presentate alla Camera, la sola proposta che fa riferimento e inquadra il suo approccio politico alla “Campagna popolare per l’agricoltura contadina” è la n. 2025 (PL Zaccagnini). Nel presentare la complessità dei fattori che caratterizzano e compongono le pluralità dei modelli agricoli esistenti sul territorio italiano, la PL Zaccagnini riconosce l’inadeguatezza della normativa di settore vigente e la necessità di integrare il quadro istituzionale nel quale le agricolture contadine siano pensate e sostenute come progetto politico, sociale ed economico complessivo (per il loro ruolo nella salvaguardia dei terreni e della biodiversità, l’inserimento sociale e lavorativo, ecc.).
In particolare, in accordo con i principi del Trattato Fao, la PL Zaccagnini si prefigge di tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori (art. 9) garantendo l'adozione di apposite misure, quali: la protezione delle conoscenze tradizionali (riconosciute all'interno dell'articolo 8j della Cdb e nell'articolo 9 del Tirfaa) che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, il diritto a partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche e il diritto di partecipare all’adozione di decisioni a livello nazionale sulla materia.
Il riconoscimento e la protezione delle conoscenze tradizionali, presenti nel primo comma della PL 2025, sono da ritenersi estremamente importanti in quanto sanciscono il ruolo che le agricolture contadine svolgono in situ e on farm9 nel lavoro di conservazione e mantenimento della biodiversità agricola e riconoscono ai contadini la profonda conoscenza che hanno sviluppato rispetto alle caratteristiche e proprietà della diversità genetica. Queste conoscenze, generate, migliorate e trasmesse da generazione in generazione, sono appunto indicate come “conoscenza tradizionale” e costituiscono una componente intangibile delle risorse genetiche (Fonte, 2004). Tale elemento, che si caratterizza come un complesso invisibile di informazioni, grazie al quale la singola pianta si è sviluppata, si identifica in quelle caratteristiche non materiali riconducibili ai fattori culturali, storici, ambientali, nonché alle pratiche colturali e di selezione, alla modalità di gestione dell'agro-ecosistema e alla sua evoluzione (Paoloni, 2005).
Su questo patrimonio genetico, inteso quale bene immateriale, esistono interessi plurimi, così come in precedenza dimostrato: dai diritti di proprietà intellettuale, alla protezione tramite privativa per ritrovati vegetali, ai brevetti industriali, ecc. Nel presentare il quadro normativo nazionale di riferimento sui diritti di proprietà industriale, va ricordato la Legge n. 194 del 2015 concernente le “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Il più importante e originale contributo di questa norma riguarda proprio il diritto di proprietà intellettuale, disciplinato in due diversi articoli. All'articolo 3 si dispone che le risorse genetiche iscritte nel registro nazionale delle varietà locali e delle razze locali appartengono al dominio pubblico e non sono brevettabili, così come le parti e le componenti derivate da tali risorse10. In secondo luogo, nell’art. 9, la legge interviene sul Codice della proprietà industriale (art. 45.4 del D. Lgs. n. 30/2005)11, esplicitando che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.
La proposta di legge 2025, sulla scia della norma appena citata, rafforza ed estende gli strumenti di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, anche in riferimento ai repertori regionali12 e al Registro nazionale per le varietà da conservazione13; all’art. 9 comma 2 si prevede che “le risorse genetiche conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se iscritte nei repertori regionali o nazionali, sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblici e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietà intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale”. Inoltre, nel garantire uno strumento utile alla gestione collettiva della diversità genetica agricola, si garantisce agli agricoltori il “diritto di partecipare all’adozione di decisioni a livello nazionale sulla materia” e “di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche”.
Il testo interviene, inoltre, sulla disciplina dell'attività sementiera e in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione14 (comma 6 dell'articolo 19-bis della legge n.1096/1971). Attualmente la normativa nazionale in materia di commercializzazione stabilisce che i produttori agricoli, registrati come custodi e residenti nei luoghi dove le varietà da conservazione iscritte nel relativo Registro nazionale hanno evoluto le loro proprietà, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, se prodotti nella azienda da essi condotta. La proposta di legge presa in esame interviene in materia nel disporre: “la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori”, varcando in sostanza il limite dell'iscrizione all’interno dei repertori e cataloghi, richiesto al fine di regolamentare la commercializzazione di tale settore, estendendo il diritto degli agricoltori a scambiare e commercializzare le loro sementi. Nonostante tale provvedimento presenti il limite di non specificare quale sia la natura delle sementi cui si fa riferimento, è rilevante il passaggio normativo che si tenta di introdurre: il conferimento di una gestione collettiva delle sementi attraverso la salvaguardia e il riconoscimento delle pratiche agricole, essenziali per il mantenimento della biodiversità agricola.
La proposta di legge 2025 mostra dunque un carattere innovativo in materia, che la contraddistingue distintamente dalle altre: nessuna di esse, nel riconoscere le specificità delle agricolture contadine, fa riferimento ai “sistemi sementieri informali territoriali”, termine con il quale si definiscono i sistemi contadini che per più di 10000 anni, tramite la domesticazione, hanno gestito in maniera collettiva la “conservazione dinamica della diversità agricola” (cui continua a far riferimento l’art. 9 della proposta di legge in esame), contribuendo alla creazione delle specie coltivate che sono oggi al servizio dell’umanità.

Considerazioni conclusive

Nonostante il presente lavoro abbia dimostrato che numerosi studi scientifici e istituzionali conferiscono alle agricolture contadine un ruolo e un importante merito nella protezione e nella salvaguardia della biodiversità agricola, la mancanza di misure che riconoscano e sostengano tale lavoro in tre delle quattro PL presentate dal Parlamento in occasione della legge quadro sull'agricoltura contadina, dimostra l’insufficienza del dibattito legislativo italiano in questa materia.
La proposta di legge 2025, com’è stato analizzato, presenta invece due strumenti rilevanti per la protezione della biodiversità agricola e dei diritti degli agricoltori che la salvaguardano: la protezione da ogni forma di diritto di proprietà intellettuale sulle sementi registrate nei repertori regionali e nel catalogo nazionale delle varietà da conservazione e la salvaguardia dei diritti degli agricoltori a vendere e scambiare tra loro piccole quantità di sementi. Nell’analisi, è stata posta un’attenzione particolare sul rilievo che hanno queste ultime disposizioni, poiché pratiche distintive ed essenziali del sistema sementiero contadino per il rinnovo della diversità delle sementi nei campi agricoli, attraverso le quali la biodiversità coltivata si presenta come risultato collettivo delle pratiche contadine di selezione. In generale, la proposta di legge esaminata indica le misure volte a garantire una dignità giuridica ed economica alle conoscenze tradizionali, a riconoscere e qualificare appropriate forme di utilizzo del patrimonio genetico da parte dei contadini, e a garantire strumenti che permettano processi di partecipazione all’adozione di decisioni e alla ripartizione equa dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche.
Questi ultimi punti pongono all'attenzione il tema del riconoscimento e della tutela dei diritti collettivi sulle risorse naturali, così come più volte richiamato nel testo. Il passaggio importante che oggi, tanto a livello nazionale che europeo, dovrebbe essere intrapreso, è disporre un sistema giuridico capace di disciplinare la protezione delle risorse genetiche vegetali e animali nel quadro dei diritti collettivi, permettendo così che la loro gestione sia socialmente negoziata e disciplinata da regole stabilite dalle comunità contadine, che per millenni hanno preservato questo prezioso patrimonio collettivo. Si ritiene, dunque, che solo attraverso il riconoscimento giuridico dei diritti collettivi sia possibile garantire la salvaguardia della diversità biologica nel più generale interesse di una collettività ampia nonché nell'interesse delle generazioni future.

Riferimenti bibliografici

  • Altieri M. A. (1990), “Why Study Traditional Agriculture?”, in The Ecology of Agricultural Systems, R. Carroll, J. H. Van der Meer and P. M. Rossett (eds.), MacGraw Hill Publ., NY. pp. 551-564

  • Bevilacqua P. (2002), La mucca è savia. Ragioni storiche della crisi alimentare europea, Donzelli Editore, Roma

  • Bonneuil C., Fenzi M. (2011), «Des Ressources Génétiques à la Biodiversité Cultivée. La Carriere d'un Problèm Public Mondial», S.A.C. Revue d'Antropologie des Connaissances, 5(2), pp. 206-233

  • Corrado A. (2010), Il paradigma dei semi. Crisi agro-alimentare e reti per un'altra agricoltura, Aracne, Roma

  • Demeulenaere É. (2009), «Agriculteurs et chercheurs dans la gestion à la ferme des ressources génétiques: dynamiques d'apprentissage autour de la biodiversité», in Bertrand Hervieu, Bernard Hubert. Sciences en campagne, Regards croisés, passe et à venir, Edition de l'Aube, <hal-00446916>, pp. 189-199

  • Desmarais A.A. (2009), La Via Campesina. La globalizzazione e i poteri dei contadini, Jaka Book, Milano

  • Fao and the Platform for Agrobiodiversity Research (2011), Biodiversity for Food and Agriculture, Contributing to food security and sustainability in a changing world, Rome

  • Fao (2010), The Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, Rome

  • Fonte M. (2004), Organismi geneticamente modificati. Monopolio e diritti. Franco Angeli, Milano

  • Giunta I. Onorati A., Agricoltura familiare: la posizione delle organizzazioni contadine, Agriregionieuropa, n°43

  • Ipc (2015), Draft Report by the IPC Agricultural Biodiversity Working Group, Biodiversity for Food and Agriculture: the Perspectives of Small-Scale Food Providers. A Thematic Study for Fao’s Report on the “State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture”, Rome [link]

  • Machado A.T. (2010), «Gestion des ressources végétales dans des communautés agricoles. Une approche sur l'amélioration partecipative et l'agrobiodiversité», Dossier de l'environnemental, Inra, n. 30, p. 139

  • Onorati A. (2005), «Droits collectifs sur les semences paysannes en Italie», Grain - Seeding [link]

  • Ostrom E. (1990), Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press (trad. it. Governare i beni collettivi (2006), Marsilio editore, Venezia)

  • Paoloni L. (2005), Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità, G. Giappichelli Editore, Torino

  • Pistorius R., Wijk J. van (1999), The Exploitation of Plant Genetic Information. Political Strategy in Crop Development, Oxon, UK: Cabi: Wallingford

  • Kastler G. (2015), “La regolamentazione europea e internazionale” relazione al convegno “Biodiversità, Agricoltura e Sovranità Alimentare”, Campagna Internazionale Hands on the Land for Food Sovereignty, Centro internazionale crocevia e Centro studi per lo sviluppo rurale, Università della Calabria

Siti di riferimento

  • 1. Il termine erosione genetica si riferisce alla perdita di geni o alleli, e più generalmente alla perdita di varietà. Così, mentre l'erosione genetica non comporta necessariamente l'estinzione di una specie o di una subpopolazione, con tale terminologia si fa riferimento alla perdita di variabilità e, dunque, di flessibilità (Fao, 2010).
  • 2. Secondo il rapporto del 2011 dell'Etc-group, il 74% del mercato mondiale dei semi appartiene a dieci grandi multinazionali: più della metà del commercio globale sono di Monsanto, che possiede oltre un quarto del mercato, di DuPont e di Syngenta.
  • 3. In Europa il sistema di certificazione Cov rende necessario e legittima l'iscrizione al catalogo delle varietà (purchè rispondano ai criteri di distinzione, omogeneità e stabilità) al fine che una varietà possa essere commercializzata.
  • 4. In Italia, un importante riconoscimento giuridico verso il riconoscimento dei diritti collettivi degli agricoltori sulle risorse genetiche locali è contenuto nella legge regionale del Lazio n.15 del 2000, sulla Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. L’art. 5 indica infatti che “Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale nel registro di cui all’articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità indigene e locali, all’interno delle quali debbano essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all’articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.124”
  • 5. Attraverso l'art. 3 della Cdb lo status di “patrimonio comune dell’umanità”, che alcuni attori (Fao e Uinc) avevano cercato di attribuire alla biodiversità, perde tale valore. Il riconoscimento della sovranità nazionale sulle risorse biologiche comporta che da una parte l’accesso alle risorse è regolato da un accordo necessario con lo Stato, dall’altra lo stesso Stato non può rifiutare sistematicamente l’accesso e deve, al contrario, facilitarlo.
  • 6. L’elemento più innovatore della Cdb risiede nella proposta di creazione di nuove forme di diritti di proprietà intellettuale a favore delle comunità autoctone e locali, poiché detentrici della conoscenza e delle pratiche concernenti la biodiversità biologica (traditional ecological knowledges).
  • 7. Le regioni che hanno emanato una legge di ratifica del Trattao Fao sono: Lazio (L.R. 15/2000), Umbria (L.R. 25/2001), Friuli Venezia Giulia (L.R. 11/2002), Marche (L.R. 12/2003), Toscana (L.R. 64/2004), Emilia Romagna (L.R. 1/2008), Basilicata (L.R. 26/2008), Piemonte (L.R. 19/2009), Liguria (L.R. 28/2009), Puglia (L.R. 39/2013), Sardegna(L.R.16/2014).
  • 8. www.agricolturacontadina.org
  • 9. Si fa qui riferimento ad un particolare tipo di conservazione in situ, relative alle piante coltivate, che è quello della conservazione on farm, termine con cui si indica il lavoro di mantenimento della biodiversità coltivata presso le aziende agricole e attraverso l'alienabile coinvolgimento degli agricoltori interessati alla gestione delle loro risorse.
  • 10. L'articolo afferma chiaramente che tali risorse “non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l’accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali”.
  • 11. La legge 194/2015 cambia il Codice della proprietà intellettuale italiano, aggiungendo alla Sezione IV (invenzioni) Art. 45. (Oggetto del brevetto) comma 4 (“Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 ...”) le successive modificazioni: “le varietà' vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità' di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».
  • 12. Sono istituiti nelle leggi regionali che fanno riferimento alla ratifica del Trattato Fao e al D. Lgs. 101/2004.
  • 13. Disciplinato dal D. Lgs. 212/2001 e sue successive modifiche del D. Lgs. 267/2010.
  • 14. Per varietà da conservazione (disciplinate per la prima volta all'interno della direttiva 98/95/CE, art. 6.17) si intendono le varietà, le popolazioni; gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone ma, in questo caso, integratesi da almeno cinquant'anni negli agroecosistemi locali e mai iscritte nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive o non piu' iscritte poiché ritenute minacciate da erosione genetica.
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