La ricomposizione fondiaria in Italia: profili giuridici

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La ricomposizione fondiaria in Italia: profili giuridici
a Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali Estimo e Diritto

Le cause giuridiche della frammentazione fondiaria

Il monito lanciato agli inizi del secolo scorso dall’economista agrario sugli effetti devastanti in termini di redditività delle imprese agricole prodotti dalle diverse patologie che inficiano le relative strutture fondiarie, riecheggia minaccioso nelle orecchie di chi legge i dati Istat degli ultimi anni, rivelatori di una costante riduzione della superficie agricola aziendale, che permane una delle più basse d’Europa. Ancora attuale si prospetta quindi la necessità di intervenire ad eliminare o, comunque, ad attenuare gli effetti perversi di fenomeni di segno remoto, ma tuttora estremamente vitali, dalla cui azione sinergica deriva la tendenziale inadeguatezza dimensionale della base fondiaria delle nostre imprese agricole, che viene segnalata come uno dei maggiori vincoli alla produttività di queste ultime. Mi riferisco in particolare alla c.d. polverizzazione, cioè all’esistenza di superfici troppo ridotte, non idonee allo sviluppo di strutture produttive competitive; ed alla c.d. frammentazione, termine che indica quel fenomeno in base al quale singole unità produttive sono formate da appezzamenti di terreno appartenenti allo stesso proprietario, ma separati l’uno dall’altro da appezzamenti appartenenti ad altri. Si tratta di fenomeni la cui genesi è legata ad una pluralità di potenziali cause, tra le quali indubbiamente la peculiare morfologia del nostro territorio gioca un ruolo non irrilevante, ma che sono tendenzialmente identificabili in quell’eccessivo frazionamento dei fondi che spesso rappresenta il risultato della applicazione della vigente normativa che regola la circolazione dei terreni agricoli, sia con riferimento agli atti tra vivi, sia, in misura maggiore e più incisiva, in relazione alla successione a causa di morte, dove la pedissequa applicazione del regime ereditario dettato dal codice civile può dar luogo alla frammentazione del fondo rustico1. L’imprinting che connota il regime ereditario comune ispirato ai principi del rispetto dei vincoli familiari del de cuius, che si traduce nella riserva ex lege di una quota parte di eredità ai legittimari come limite alla libertà testamentaria, all’uguaglianza di trattamento degli eredi di pari grado e, infine, alla divisione in natura del patrimonio relitto, mostra con tutta evidenza quei connotati di ”machine a hacer le soil”, suggestiva immagine suggerita nel secolo scorso da uno studioso tedesco, Alfred Pikalo, oltre la sua evidente inadeguatezza a fronte delle ulteriori esigenze che contraddistinguono le successioni agrarie legate alla necessità di garantire l’integrità dell’azienda agricola, oltre che del fondo rustico, la continuità dell’esercizio dell’impresa ad opera di soggetti professionalmente qualificati ed un adeguato riconoscimento all’attività di collaborazione eventualmente prestata dagli eredi nell’ambito dell’impresa del de cuius2.
In quest’ottica i due fenomeni della ricomposizione fondiaria e della conservazione dell’integrità fondiaria si rivelano quasi come due facce della stessa medaglia: appare infatti paradossale adottare strumenti mirati alla formazione di strutture produttive idonee sotto il profilo dimensionale fondiario, quando le stesse sono inevitabilmente destinate ad essere frammentate a seguito della applicazione della normativa ereditaria di matrice codicistica.
La risposta che il legislatore ha offerto a queste istanze non è appagante. Da un lato infatti, si registrano frammenti di soluzione al più generale problema del diritto agrario ereditario, quali l’affitto coattivo di cui all’art. 49 della legge 203/82, o l’acquisto coattivo, di cui alla legge n. 97del 1994 sulla montagna, esteso successivamente a tutto il territorio dello Stato, dal d.lgs. 228 del 2001, che, pur garantendo la conservazione dell’integrità fondiaria, prescindono da qualsivoglia indicazione di dimensioni minime fondiarie da preservare; d’altro canto, come vedremo, rivela non poche defaiances anche l’istituto del compendio unico, forgiato dall’art. 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , come integrato dall’art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, concepito dal legislatore come strumento in grado di realizzare la finalità di ricomposizione fondiaria e, al contempo, arginare, con adeguati strumenti operativi sul piano degli atti tra vivi e delle successioni ereditarie, eventuali potenziali frazionamenti dei fondi creati attraverso la ricomposizione medesima, sulle orme della disciplina codicistica della minima unità culturale, di illuminata formulazione, ma destinata a non avere attuazione a causa della circostanza che la determinazione in concreto della minima unità colturale era demandata ad una autorità amministrativa rimasta non identificata, con conseguente paralisi di tutto l’apparato di controllo delle dimensioni dei fondi ad esso collegato. La disciplina del compendio unico riecheggia, richiamandolo espressamente in taluni punti, un precedente contenuto nell’art. 5 bis della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 “Nuove disposizioni per le zone montane”, introdotto dall’art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2002), dove vengono disegnati i contorni del c.d. compendio unico montano, il cui ambito di operatività è però dichiaratamente circoscritto ai territori delle Comunità montane, con la finalità di favorire le imprese agricole che operano al loro interno, in coerenza con il più generale scopo di tutela e valorizzazione delle aree montane che rappresenta la ratio sottesa alla legge in cui è contenuto.
La normativa sul compendio unico dettata dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 228 del 2001 trova invece applicazione su tutto il territorio nazionale, e prospetta qualche significativa dissonanza rispetto al suo prototipo, anche sotto il profilo del contenuto delle sue disposizioni, soprattutto, ma non solo, per quanto attiene ai profili ereditari dell’istituto, oltre ad essere ispirata, come abbiamo visto, a finalità che trascendono i confini della protezione delle aree montane3.

Il compendio unico

L’art. 5 bis del d.lgs. del 2001, pur facendo salve potenziali diverse definizioni ad opera delle leggi regionali, offre la nozione di compendio unico, intesa come l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai Piani di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti CE n. 1257 e 1260/1999 e successive modificazioni. La disposizione precisa che al raggiungimento del livello minimo di redditività così indicato possono concorrere anche i terreni e le relative pertinenze già possedute a titolo di proprietà.
Ai sensi del 5° comma dell’art. 5 bis, possono essere costituiti in compendio unico anche terreni agricoli non confinanti fra loro, purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola, dove la funzionalità deve essere ovviamente valutata con riferimento al tipo di attività agricola esercitata. A fronte dell’ampio raggio di autonomia che la norma riconosce alle Regioni ai fini della determinazione dell’estensione del compendio, appare logico, in primo luogo, chiederci se, in mancanza di una espressa indicazione nella disciplina regionale, l’estensione di terreno necessaria per costituire il compendio, collegata alla soglia di redditività minima fissata dai piani di sviluppo agricolo, sia da considerare quale limite massimo da raggiungere e non oltrepassare, oppure, viceversa, quale limite minimo, non sussistendo alcun limite massimo. La considerazione del gravoso intralcio alla circolazione di compendi, derivante dal vincolo di indivisibilità decennale che grava sul complesso immobiliare che costituisce il compendio unico, ha indotto, ad esempio, la Regione Veneto, una tra le prime Regioni a dettare criteri guida per l’applicazione della normativa di cui ci stiamo occupando, a ritenere che tale misura costituisca un limite massimo da raggiungere e non oltrepassare; ma il silenzio del legislatore nazionale sul punto potrebbe pacificamente legittimare le Regioni ad adottare soluzioni di segno opposto.

La costituzione del compendio unico

In linea con le sue finalità, l’attuale disciplina del compendio unico, così come definito nei termini ora ricordati, introduce un peculiare meccanismo che si struttura in due distinti momenti. La prima parte della norma in cui è contenuta, l’art. 5 bis del decreto legislativo n. 228 del 2001, è mirata ad estendere le dimensioni fondiarie delle aziende agricole e utilizza a tale scopo lo strumento della erogazione di benefici fiscali e finanziari, a fronte dell’acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli da parte di soggetti che si impegnino a costituire con detti terreni un compendio unico, nonché a coltivarlo o condurlo, a titolo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualificato ai sensi dell’art. 1 dello stesso decreto legislativo n. 99 del 2004, per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Il pacchetto di agevolazioni che accompagna la costituzione del compendio unico comprende: la determinazione in misura fissa degli onorari notarili relativi all’atto pubblico contenente la dichiarazione di costituzione del compendio in relazione a terreni già in proprietà; la riduzione ad un sesto degli onorari notarili inerenti gli atti di acquisto dei terreni destinati a fare parte del compendio, l’esenzione degli atti medesimi da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, e, infine, il riconoscimento all’acquirente della possibilità di utilizzare, ai fini dell’acquisto, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50% a carico dello Stato.
Sotto il profilo soggettivo, per godere delle agevolazioni previste dall’art. 5 bis del decreto legislativo n. 228 del 2001, è necessario, come abbiamo visto, che l’acquirente dei terreni da destinare a compendio assuma al momento dell’acquisto, o dell’atto di destinazione a compendio di terreni già di sua proprietà, l’impegno a coltivare o a condurre il compendio medesimo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
E’ interessante sottolineare che le qualifiche professionali di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, sono richieste dalla disposizione non più, a differenza di quanto l’art. 5 bis della legge del 1994 stabilisce in relazione al compendio unico montano, come requisiti che il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve possedere al momento in cui effettua l’acquisto dei terreni da destinare a compendio, bensì solo come modalità con le quali, una volta perfezionato l’acquisto del compendio, egli è chiamato ad esercitare l’attività decennale di coltivazione o di conduzione del medesimo. La dizione della norma induce dunque a ritenere che le agevolazioni legate alla costituzione del compendio unico potranno essere erogate anche a favore di soggetti che non sono, al momento dell’acquisto dei terreni, coltivatori diretti o imprenditori professionali, purché ovviamente si impegnino a rivestire tali qualifiche nella futura coltivazione o conduzione decennale dei medesimi. La mancanza di ogni riferimento alla pregressa dedizione all’attività agricola, tra i requisiti cui è condizionato l’acquisto dei terreni da destinare a compendio, può tradursi in una forma di incentivazione indiretta all’accesso dei giovani all’impresa agricola, in quanto potrebbe consentire anche a colui che non ha ancora maturato una precisa scelta in ordine alla propria attività professionale, di optare per la dedizione all’agricoltura, incentivato in questa sua scelta proprio dalle disposizioni agevolative in esame.

Il vincolo di indivisibilità del compendio

La seconda parte della disposizione è finalizzata a prevenire il frazionamento del compendio unico e, a tal fine, sancisce l’obbligo della indivisibilità dei terreni e delle relative pertinenze, compresi i fabbricati, che ne fanno parte, per dieci anni a decorrere dal momento della sua costituzione, con conseguente obbligo per i notai roganti di menzionare espressamente tale vincolo di indivisibilità negli atti di costituzione del compendio, e per i direttori degli uffici competenti, a trascriverlo nei pubblici registri immobiliari. Alla previsione della indivisibilità decennale del compendio si accompagna, nell’ipotesi di frazionamento infra decennale realizzato attraverso atti inter vivos o mortis causa, la sanzione della nullità di tali atti. La norma in esame viene quindi a introdurre nel nostro ordinamento una ulteriore causa di nullità delle disposizioni testamentarie che si affianca a quelle contemplate dal codice civile. Si tratterà poi di verificare di volta in volta se la nullità concerne la sola disposizione che dispone il frazionamento o inficia l’intero testamento.
L’ultima parte della disposizione si incentra sulle vicende ereditarie relative al compendio e, allo scopo di evitare il frazionamento di quest’ultimo come potenziale conseguenza dell’applicazione della disciplina ordinaria delle successioni mortis causa, introduce una particolare procedura in forza della quale il compendio medesimo può essere assegnato nella sua integrità a quello fra gli eredi che ne faccia richiesta, con addebito dell’eccedenza.
Il dettato dell’art. 5 bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 apre immediatamente un problema applicativo non di poco conto: il legislatore sembra infatti ignorare l’ipotesi in cui vi sia fra gli eredi una pluralità di soggetti che formulino una espressa domanda di assegnazione del compendio. La disposizione nulla dice in relazione a questa eventualità, ma si limita a regolare l’ipotesi contraria, quella cioè in cui nessuno fra gli eredi faccia richiesta di assegnazione, prevedendo in tal caso la revoca degli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l’attribuzione di quote produttive assegnati all’imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province e autonome di Trento e di Bolzano, la determinazione delle modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote. La dottrina ha aggirato questo empasse ritenendo ammissibile, anche in assenza di una espressa previsione legislativa in tal senso, la costituzione di una società agricola tra gli eredi nella quale conferire l’intero compendio4.
L’opzione di privilegiare un unico erede nell’attribuzione in sede ereditaria dell’intero compendio, si prospetta poi foriera dei consueti problemi che hanno accompagnato i precedenti legislativi orientati in questa direzione. E’ destinata infatti a riproporsi inevitabilmente l’esigenza di trovare una soluzione al conflitto che sorge tra gli interessi che fanno capo ai coeredi esclusi da un lato, e, dall’altro, le ragioni dell’impresa che potrebbero risultare compromesse dall’imposizione di un pagamento eccessivamente oneroso delle somme di conguaglio a carico dell’erede assegnatario. E’ direi questo il punto su cui si gioca non solo la condivisibilità dei modelli proposti dal legislatore, ma anche la impermeabilità di questi ultimi ad eventuali censure di illegittimità costituzionale alla luce dell’ordinanza 31 maggio 1988, n. 597 della Corte costituzionale, che si era pronunciata sulla costituzionalità degli artt. 42 e 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari”, dove si legge un chiaro monito rivolto al legislatore a non nebulizzare la portata delle aspettative successorie dei coeredi, attraverso forme occulte di espropriazioni dei loro diritti ereditari.
Il criterio di tacitazione dei diritti dei coeredi esclusi che viene adottato dall’art. 5 bis, comma 6, del decreto 228 del 2001, nell’ipotesi di incapienza dell’asse ereditario, non convince sotto l’aspetto della sua idoneità a risolvere in maniera equilibrata il potenziale conflitto di interessi tra questi ultimi e il coerede preferito. Le perplessità in tal senso sono legate alla potenziale eccessiva onerosità del debito che viene a gravare sull’assegnatario del compendio nei confronti dei coeredi esclusi dalla assegnazione, alla luce della circostanza che non sembra prevista alcuna forma di agevolazione finanziaria che aiuti il coerede ad adempiere al suo impegno. Il legislatore ha qui operato una scelta che si discosta da quanto, a mio avviso più opportunamente, dispone l’art. 5 bis della legge n. 97 del 1994, in relazione al compendio unico montano, che consente espressamente all’erede o agli eredi preferiti di utilizzare ai fini della corresponsione agli eredi esclusi dell’indennizzo loro spettante, quelli stessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al cinquanta per cento a carico dello Stato, che erano concessi ai fini dell’acquisto dei terreni da destinare a compendio. L’art. 5 bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 richiama infatti le agevolazioni introdotte dalla legge del 1994, e dunque anche l’erogazione del mutuo a tasso agevolato, esclusivamente in relazione ai trasferimenti dei terreni agricoli finalizzati alla costituzione del compendio: nulla dice invece la norma in ordine alla possibilità di utilizzare quelle stesse agevolazioni con riferimento alla tacitazione dei diritti dei coeredi esclusi ad opera del coerede assegnatario del compendio. A tale proposito la disciplina del compendio si limita a prevedere che da questa forma di assegnazione preferenziale deriva l’obbligo, a carico dell’erede assegnatario, di tacitare i diritti dei coeredi esclusi, a cui favore sorge un credito di valuta garantito da ipoteca iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della stessa, con un tasso di interesse inferiore di un punto a quello legale.
Questa sostanziale impossibilità per il coerede preferito di ricorrere a forma di finanziamento agevolato rischia, a mio giudizio, di tradursi nella concreta applicazione della norma, in una disincentivazione alla richiesta di assegnazione in sede ereditaria del compendio unico.
Forse maggiore attenzione a questo peculiare profilo si riscontra nel disciplina ereditaria del maso chiuso dettata dalla legge della provincia di Bolzano, 28 novembre 2001, n. 17 “Legge sui masi chiusi”, che com’è noto, si articola attorno ai due principi fondamentali espressamente enunciati all’11, della considerazione del maso come unità indivisibile e della sua assegnazione ad un unico erede o legatario. Infatti, al fine di agevolare il subentro dell’assuntore nel maso, l’art. 27 della legge riconosce a quest’ultimo la possibilità di chiedere alla commissione locale per i masi chiusi una dilazione nel pagamento del prezzo di assunzione che egli è tenuto a versare ai coeredi, ed è determinato nel suo ammontare dal testatore o, in mancanza di indicazioni da parte di quest’ultimo, sulla base di un accordo degli interessati o, infine, nel caso in cui tale accordo non sia raggiunto, può essere stabilito dal giudice sulla base dei criteri indicati dalla legge medesima5.

Il “Patto di famiglia” come potenziale soluzione al problema del frazionamento fondiario

Alle medesime considerazioni critiche in ordine alle difficoltà di applicazione come strumento idoneo a prevenire la frammentazione fondiaria, legate alla eccessiva onerosità delle soluzioni proposte a carico di colui o coloro che subentrano nella titolarità del fondo, appare l’istituto del patto di famiglia, di cui alla legge 14 febbraio 2006, n. 55, recante il titolo “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”, entrata in vigore a partire dal 16 marzo 2006, che ha introdotto nel codice civile l’art. 768 bis6.
L’art. 768 bis definisce il patto di famiglia come un contratto con il quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la sua azienda gestita in forma individuale, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore, sono chiamati ex art. 768 quater, 1° comma, a prendere parte al patto, che sensi dell’art. 768 ter, deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico. L’assegnatario o gli assegnatari dell’azienda o delle quote societarie, sono obbligati ex art. 768 quater, 2° comma, a liquidare i legittimari che hanno partecipato al patto, salvo che questi ultimi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di riserva a loro favore, previste dalle norme dettate in materia dal codice, agli artt. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, avvenga, in tutto o in parte, in natura. I beni assegnati ai legittimari in forza della liquidazione pattizia, sono imputati, secondo il valore ad essi attribuito nel patto, alle quote di legittima loro spettanti (ex art. 768 quater, 3° comma). Ai sensi del IV comma dell’art. 768 quater, quanto ricevuto dai contraenti in forza del patto, dunque sia l’azienda e le partecipazioni societarie, sia i beni assegnati ai legittimari a titolo di liquidazione, non è soggetto a collazione o riduzione. L’esenzione ex lege dalla collazione e dall’azione di riduzione configura una deroga significativa al regime ereditario di matrice codicistica, che trova la sua ragion d’essere nella esigenza di garantire all’assetto di interessi costruito attraverso il patto di famiglia, un particolare effetto di stabilità, che rappresenta l’essenza della portata innovativa dell’istituto. Anche in epoca precedente all’entrata in vigore della legge n. 55 del 2006, e dunque a prescindere dal patto di famiglia, all’imprenditore era riconosciuta la possibilità di trasferire per atto inter vivos l’azienda o le sue partecipazioni societarie, al discendente dotato di maggiori attitudini manageriali, attraverso, per esempio, il ricorso allo strumento della donazione: gli effetti di tale atto di disposizione a titolo gratuito erano però soggetti al rischio di essere nebulizzati dall’eventuale esercizio ad opera dei legittimari pretermessi dell’azione di riduzione, e dall’obbligo della collazione, alla luce rispettivamente degli artt. 555 e 737 del codice civile. L’art. 737 del codice civile, lo ricordo, impone ai figli legittimi e naturali, ai loro discendenti legittimi e naturali, e al coniuge, che concorrono alla successione, l’obbligo di conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia dispensati: con la precisazione contenuta nel secondo comma della stessa norma, che la dispensa da collazione produce effetto soltanto nei limiti della quota disponibile. A sua volta, l’art. 555 del codice civile riconosce ai legittimari, una volta esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, ai fini della reintegrazione della quota di eredità loro spettante, di esperire l’azione di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, il cui valore ecceda la quota della quale quest’ultimo poteva disporre, fino alla quota medesima.
Se nessun ostacolo si pone, sotto il profilo formale, alla configurabilità del patto come strumento di regolazione dell’assetto ereditario di un’impresa agricola organizzata in forma individuale o societaria, dal momento che non si ravvisa, all’interno della disciplina contenuta nel Capo V bis del codice civile, alcuna norma che limiti, espressamente o implicitamente, la sua applicabilità alle sole imprese commerciali, è da notare, anzitutto, ai nostri fini che la disciplina del patto appare potenzialmente idonea a garantire non tanto l’integrità fondiaria, bensì quella aziendale: l’art. 768 bis individua infatti a chiari termini l’azienda come oggetto del patto. Ma qualche riflessione critica circa la idoneità del patto di famiglia a fungere da strumento idoneo a garantire la conservazione dell’integrità fondiaria attraverso la garanzia dell’integrità aziendale e la continuità dell’esercizio della relativa impresa dopo la morte dell’imprenditore, si presta, a mio avviso, anche la circostanza che nulla la nuova disciplina prevede circa eventuali divieti o limiti posti all’assegnatario della azienda medesima, in ordine alla divisione di quest’ultima in epoca successiva all’assegnazione. In altri termini non è dato riscontrare nella disciplina del patto di famiglia una clausola di garanzia della conservazione nel tempo della unità aziendale e della continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del discendente assegnatario: profilo, invece, presente, come abbiamo visto, nella disciplina del compendio unico.
In secondo luogo, nella applicazione del patto di famiglia all’impresa agricola, l’integrità fondiario-aziendale ed il subentro privilegiato nell’attività viene ad essere garantita non attraverso l’imposizione legale di un regime ereditario differenziato, bensì attraverso la predisposizione di un meccanismo pattizio, al quale tutti gli attori della vicenda ereditaria possono liberamente aderire: nessuno di questi ultimi è infatti obbligato a stipulare il patto, e dunque a subire le conseguenze che dallo stesso derivano, ma sia l’imprenditore, sia il discendente assegnatario dell’azienda, sia i legittimari esclusi dall’assegnazione sono liberi di prestare o meno il loro consenso. L’ostacolo fondamentale all’operatività del patto in agricoltura, appare però legato soprattutto all’assenza di indicazioni normative circa eventuali agevolazioni di natura finanziaria e/o fiscale che consentano all’erede o agli eredi assegnatari dell’azienda di tacitare i diritti degli altri legittimari parti del contratto. La disciplina del patto di famiglia, così come formulata dalla legge del 2006, si limita infatti, come abbiamo visto, a prevedere a carico degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie, la liquidazione degli altri legittimari parti del contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di riserva a favore dei legittimari medesimi, con la possibilità che tale liquidazione avvenga in tutto o in parte in natura.

Riflessioni conclusive

Le defaiances rilevate, sia con riferimento al compendio unico, che al patto di famiglia, in ordine all’eccessiva onerosità delle soluzioni proposte rivelano uno dei problemi fondamentali che il legislatore è stato chiamato a risolvere allorquando ha posto mano alla elaborazione di strumenti che operano sul piano delle successioni in agricoltura in deroga al diritto ereditario comune, e, d’altro canto, evidenziano una scarsa sintonia con le indicazioni contenute nella Raccomandazione n.94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese, dove la Comunità europea, consapevole del fatto che uno degli ostacoli al buon esito della successione è costituito proprio dalla difficoltà per i successori di finanziare il compenso per gli altri coeredi, ha invitato gli Stati membri a rendere disponibili adeguati strumenti di finanziamento. Al momento peraltro, esse sembrano frenare l’operatività dei meccanismi predisposti dal legislatore.
Si può dunque concludere senza dover essere tacciata di eccessivo pessimismo, che siamo ancora all’alchimia e non alla medicina nella ricerca di una soluzione al duplice problema della frammentazione e ricomposizione fondiaria, lungo un cammino che ancora si muove sul terreno dell’incertezza.

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  • 1. V. sul tema N.Ferrucci, 2004.
  • 2. In ordine ai problemi inerenti le successioni mortis causa in agricoltura ed alle relative soluzioni reperibili alla luce della normativa, della dottrina e della giurisprudenza, v., per tutti: A.Carrozza, 1978; Id., 1979; G.De Nova, 1979; ID, 1983, pag. 841; N.Ferrucci, 1981, pag. 119; Ead., 1999;Ead., 2011; G.Galloni, 1990; A.Germanò, 1999.
  • 3. Sul compendio unico: N.Ferrucci, 2011; Ead., 2004, pag. 317; A.Sciaudone, 2004, P.Cabiddu ; G.Petteruti.
  • 4. Sul punto v. G.Petteruti.
  • 5. Sull’attuale disciplina del maso chiuso: N.Ferrucci. Sui profili storici dell’istituto, A. de Caprariis, 1990; G.Gabrielli, 1983; P.M.Porru, 1979.
  • 6. Sull’applicabilità del patto di famiglia alle successioni agrarie, N.Ferrucci, 2008; L.Russo, Patto di famiglia e azienda agricola, 2007. In generale sulla disciplina del patto di famiglia: G. Amadio, 2007; A. Angrisani, S.Sica, 2007; G. Bonilini, 2006; C.Caccavale, 2006; U. La Porta, 2007; G. Rizzi, 2006.
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