Abstract
L’articolo propone alcune riflessioni sulle implicazioni della nuova normativa climatica comunitaria per il settore agricolo e forestale. Dopo aver presentato il quadro normativo, vengono esposte alcune problematiche da affrontare tra cui la complessa governance del sistema e il ruolo della futura Pac.
Introduzione
Nel maggio 2018 è stato approvato il nuovo regolamento comunitario che per la prima volta include i suoli e le foreste negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dall’Unione Europea (UE) per il 2030. Tale nuova normativa, unita agli ambiziosi target di riduzione delle emissioni approvati in sede comunitaria per il 2030 e alla nuova architettura della politica climatica europea, solleva questioni in relazione alle modalità di contabilizzazione delle emissioni ed alle implicazioni di policy per l’agricoltura e le foreste italiane di fronte alla sfida globale della mitigazione delle emissioni di gas serra.
Il presente contributo cerca di inquadrare la complessa tematica della contabilizzazione e rendicontazione delle emissioni agricole e forestali di gas serra nel contesto degli aggiornamenti recenti della politica climatica europea, presentando delle riflessioni sulle questioni aperte e sulle problematiche che potrebbero sorgere.
A tale fine, viene prima descritto il quadro attuale, internazionale ed europeo, per la mitigazione delle emissioni agricole e forestali nel periodo 2013-2020 e, successivamente, vengono esposte le principali novità introdotte per nella politica climatica per il 2030. Vengono poi presentate alcune delle questioni da risolvere in conseguenza del mutato contesto normativo che sono molteplici e complesse, molte derivanti anche da condizioni pregresse.
I maggiori nodi da sciogliere riguardano una complessa governance del sistema, per cui lo sforzo di mitigazione settoriale va coordinato con quello di tutti gli altri settori dell’economia per raggiungere un target di riduzione nazionale. Nello stesso tempo, anche all’interno dei settori agricolo e forestale, molte sono le scelte da compiere per una ripartizione efficiente dello sforzo di mitigazione.
La nuova Pac può rappresentare un’importante occasione per coordinare le strategie regionali per la lotta (nazionale) al cambiamento climatico, ma è richiesto un grosso sforzo programmatico nel presente che si basi su una chiara visione strategica del futuro di questi temi.
Il quadro attuale in ambito internazionale ed europeo nel periodo 2013-2020
A livello metodologico, la stima degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra avviene secondo le linee guida definite dall’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change), approvate da tutti i Paesi che sono parte della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, Unfccc).
Queste linee guida riportano i diversi approcci metodologici per la stima degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra dalle diverse fonti antropogeniche di gas serra, per i diversi settori1 e categorie previste dal reporting Unfccc e per le attività del Protocollo di Kyoto. Per i settori agricoltura e uso del suolo, che insieme compongono quello che in ambito Unfccc è noto come Afolu (Agriculture, Forestry and Other Land Use), le diverse fonti di emissione e assorbimenti di gas serra sono quelle riportate in tabella 1, insieme ai rispettivi gas serra emessi.
Seguendo tali linee guida, l’Ispra (2018) stima che nel 2016 in Italia, la categoria agricoltura fosse responsabile del 7,1% del totale delle emissioni di gas ad effetto serra, a pari merito con la categoria industria e seconda solo a quella energia, mentre la categoria Lulucf (soprattutto per le foreste e la gestione dei pascoli) avesse la capacità di generare degli assorbimenti di carbonio, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici con quasi 30 milioni di tonnellate di CO2 assorbite nel 2016.
L’elevato contributo del settore agricolo dipende anche dal fatto che il settore emette gas serra diversi dalla CO2 (c.d. non-CO2), ovvero metano (CH4) e protossido di azoto (N2O). Questi gas serra vengono convertiti in anidride carbonica equivalente (CO2eq) utilizzando i rispettivi potenziali di riscaldamento globale e poiché il CH4 e l’N2O hanno un potenziale di riscaldamento globale che è rispettivamente 25 e 298 volte quello della CO2, il settore agricolo, a parità di emissioni con altri, risulta relativamente molto più impattante in termini di riscaldamento globale.
Tabella 1 - I settori Agricoltura e Lulucf (Afolu)
1 In questo settore sono incluse anche le emissioni di gas serra derivanti da incendi
Fonte: elaborazioni delle autrici
Per quanto riguarda il quadro attuale delle politiche di mitigazione delle emissioni, va fatta una distinzione sia tra i settori ora descritti (agricoltura e Lulucf), che tra gli ambiti di intervento (internazionale/Unfccc ed europeo). Infatti, oltre agli impegni internazionali assunti con la sottoscrizione da parte dell’Italia della Unfccc e del relativo Protocollo di Kyoto, esiste la normativa comunitaria che attua la politica climatica europea, e stabilisce il contributo dei diversi settori a questi target di riduzione2.
Il settore agricoltura contribuisce al target di riduzione delle emissioni previsto per il 2020 sia a livello internazionale, che comunitario.
A livello internazionale, devono essere trasmesse ogni anno al segretariato Unfccc ed all’UE, le stime delle emissioni per tutti i settori.
A livello comunitario, la strategia europea di riduzione delle emissioni di gas serra, distingue tra quelli che sono definiti come settori c.d. Ets (Emission Trading System) e, in modo residuale, i non-Ets. L’Ets stabilisce un sistema di scambio delle quote di emissione per le installazioni e gli operatori inclusi nella normativa, ovvero i settori con emissioni c.d. “puntuali”, come industria, energia, ecc. La categoria non-Ets include invece i settori con emissioni “diffuse” sul territorio: agricoltura, rifiuti, settore residenziale e trasporti.
Le emissioni dei settori non-Ets sono incluse nell’Effort Sharing Decision (Esd) che fa parte del Pacchetto Clima-Energia per il 2020 (Parlamento e Consiglio Europeo, 2009); le emissioni di gas serra derivanti dalle attività agricole rientrano in questa normativa.
L’UE e i suoi Stati membri hanno stabilito di ridurre le loro emissioni collettive del 20% entro il 2020, rispetto ai livelli del 19903. Tale obiettivo comune è stato suddiviso a livello di Stato Membro: l’obiettivo di riduzione per l’Italia è pari a -13% (rispetto alle emissioni di gas serra del 2005), considerando le emissioni complessive derivanti dai settori non-Ets.
Il settore Lulucf ha invece un quadro di riferimento diverso a seconda che ci si riferisca al contesto internazionale o Comunitario. All’interno del Protocollo di Kyoto, gli assorbimenti e le emissioni di gas serra vengono riportati annualmente e contribuiscono alla contabilizzazione nazionale dei gas serra, alla fine del secondo periodo d’impegno nel 2022, relativamente al periodo 2013-2020. Questa contabilizzazione riguarda, le attività forestali, e per l’Italia, anche le attività di gestione delle terre agricole e dei prati e pascoli, elette volontariamente (cfr. Tabella 2).
Al livello comunitario il settore Lulucf attualmente non contribuisce all’obiettivo di riduzione del 20% previsto per il 2020. Su questo fronte, però, un primo importante cambiamento normativo è avvenuto nel 2013, quando l’UE ha adottato la decisione n. 529/2013 (Parlamento e Consiglio Europeo, 2013) relativa alla contabilizzazione degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra derivanti dalle attività Lulucf, come primo passo verso l’inclusione del settore “nell’impegno dell’Unione di riduzione delle emissioni”. La decisione ha reso obbligatorio, per gli Stati membri, la trasmissione di informazioni sulle politiche messe in atto, a livello nazionale, per limitare o ridurre le emissioni e per aumentare gli assorbimenti di carbonio, prevedendo la contabilizzazione obbligatoria per le attività di: afforestazione/riforestazione, deforestazione (Ard) e gestione forestale (FM), nonché di gestione di prati e pascoli (GM) e gestione dei terreni coltivati (CM); mentre per quanto riguarda rivegetazione e drenaggio e riumidificazione delle zone umide, la contabilizzazione è volontaria.
La decisione n. 529/2013 stabilisce il reporting4 annuale e la contabilizzazione nel 2022 (periodo di riferimento 2013-2020), pur non imponendo alcun target al settore a livello UE. La decisione stabilisce, inoltre, l’obbligo di trasmissione di informazioni sulle politiche atte all’aumento degli stock e la diminuzione di emissioni in campo agroforestale e l’obbligo di trasmissione delle informazioni nell’ambito del sistema nazionale legato al processo di stima delle attività di gestione di prati e pascoli e dei terreni coltivati.
In tabella 2 vengono sintetizzati gli obblighi di reporting e accounting dal settore Afolu in ambito internazionale ed europeo.
Tabella 2 - Quadro riassuntivo degli obblighi di reporting e contabilizzazione (accounting) per i settori Agricoltura e Lulucf (Afolu) in ambito internazionale ed europeo
Fonte: elaborazioni delle autrici
I settori Agricoltura e Lulucf nelle politiche climatiche europee per il 2030
Le conclusioni del Consiglio Europeo del 24/10/2014 hanno delineato il “Quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima” e stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030, pari ad almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 (Consiglio Europeo, 2014)5. Su tali basi, l’UE ha presentato a marzo 2015 il proprio contributo per l’accordo di Parigi riproponendo a livello internazionale l’impegno concordato a livello europeo per il 2030 (UE, 2015).
Uno degli elementi di maggiore novità nel nuovo quadro al 2030 è dato dal fatto che il target di riduzione include per la prima volta il settore Lulucf (Parlamento e Consiglio Europeo 2018b).
Inoltre, è stato approvato il nuovo Regolamento Effort Sharing che ha fissato gli obiettivi di riduzione per gli Stati Membri per i settori non-Ets; l’obiettivo indicato nella proposta per l’Italia è pari a -33% rispetto al 2005 (Parlamento e Consiglio Europeo, 2018c)6.
Il nuovo quadro della politica climatica definisce nuovi ed ambiziosi target per i settori non-Ets, che includono anche il settore agricolo; tuttavia il target di riduzione non prevede obiettivi specifici per i differenti settori inclusi: quindi non è stabilito a priori quanto dovrà ridurre il settore agricolo e quanto gli altri settori non-Ets.
Guardando al regolamento Lulucf, va sottolineato innanzitutto che esso viene ricompreso nella macro-categoria dei settori c.d. non-Ets, ma con legislazione e contabilizzazione a sé stanti (cfr. figura 1). Per il settore viene infatti stabilita la c.d. no-debit rule: per ogni Stato Membro esso dovrà essere come minimo “neutrale”, ovvero emissioni ed assorbimenti dovranno almeno compensarsi; viene inoltre modificata la modalità per determinare i livelli di riferimento della gestione forestale a livello nazionale.
L’inclusione di questo nuovo settore definisce un nuovo processo di governance della politica climatica UE, prevedendo alcune forme di flessibilità per aiutare gli Stati membri a rispettare i loro impegni di “non-debito”. In particolare:
- Se gli assorbimenti di uno Stato membro, nel primo periodo di compliance (2021-2025), sono superiori alle emissioni di gas serra, il surplus può essere utilizzato per il periodo successivo (2026-2030) per compensare emissioni dei settori non-Ets;
- Se il settore Lulucf è sorgente di emissione, lo Stato membro può utilizzare le riduzioni di emissioni ottenute dai settori non-Ets per raggiungere l’obiettivo del non-debito;
- È stabilito un tetto massimo per i crediti generati dal settore Lulucf (280 Mt CO2eq per l’UE e 11,5 Mt CO2eq per l’Italia) per il raggiungimento dell’obiettivo non-Ets.
Figura 1 - Rapporto tra settore nel quadro comunitario della mitigazione delle emissioni
Fonte: elaborazioni delle autrici
Quali sono le riflessioni che il nuovo quadro normativo apre
1. Segnale positivo, ma con alcune questioni aperte
L’inserimento del settore Lulucf nella politica climatica europea è sicuramente un segnale positivo, sia per la possibilità di riconoscere il contributo del settore alla mitigazione dei gas serra, sia per contenere, attraverso la regola del “non-debito” e monitorare, attraverso il reporting annuale, emissioni dovute ad attività di deforestazione (in alcune aree europee), incendi, perdita di sostanza organica nei suoli agricoli, ecc.
Tale modifica normativa e la conseguente contabilizzazione prevista per i settori agricoltura e foreste, genera delle riflessioni su come attuare il monitoraggio (riflessioni già avviate nel 2013, con l’introduzione dell’obbligo di reporting ed accounting per il settore Lulucf). Per quanto riguarda i suoli agricoli, ad esempio, la strutturale carenza di dati utili ad un monitoraggio efficace, rende il reperimento di informazioni per il reporting non semplice7.
Altro elemento positivo è dato dal fatto che, la nuova normativa, rende il settore forestale, nonostante le sue peculiarità, più comparabile con gli altri settori e rende più trasparenti le interazioni tra gestione forestale, filiera produttiva e potenzialità di mitigazione. La maggiore trasparenza può sicuramente contribuire a gestire alcuni dei “tipici” trade-off tra necessità produttive e di mitigazione, come ad esempio i rapporti tra filiera produttiva e aumento dei sink di carbonio8.
I possibili rischi sono invece legati alla possibilità di infrangere la regola del non-debito; va evidenziato tuttavia come, alla luce di quanto finora riportato e contabilizzato per il settore Lulucf, questa possibilità sia per l’Italia molto remota.
Più probabile, invece, che si crei la possibilità, attraverso i nuovi meccanismi di flessibilità introdotti con la normativa europea, di utilizzo di crediti per la compensazione di emissioni di altri settori, in primis il settore agricolo, per il quale diventa difficile prevedere grossi margini di riduzione delle emissioni, anche alla luce delle considerevoli riduzioni di emissioni registrate a partire dal 1990.
Tale problematica ci porta ad aprire una seconda riflessione sulla complessità del quadro che si è venuto a delineare anche grazie ai meccanismi di flessibilità introdotti tra i settori.
2. La complessa governance del sistema
La nuova normativa europea sul clima si inserisce evidentemente in un quadro già esistente, di politiche e relativi centri di responsabilità, che intervengono sui settori agricolo e forestale.
In passato su questa stessa rivista era già stato affrontato il tema della complessità della governance della gestione dei crediti di carbonio agricoli e forestali (cfr. Coderoni e Vitullo, 2014), in cui due Ministeri principalmente (agricoltura e ambiente) erano competenti sulle questioni in oggetto.
Oggi, il quadro dei Ministeri (ed enti) coinvolti nel “Sistema nazionale per le politiche, le misure e le proiezioni di gas serra”9 è quello, ancora più complesso, rappresentato in figura 2.
L’obiettivo di riduzione delle emissioni è un obiettivo nazionale, pertanto, la sfida è quella di riuscire a raccordare e coordinare le varie strategie e politiche settoriali esistenti e di metterne in campo di nuove, in un unico quadro funzionale alla riduzione delle emissioni in maniera sostenibile, raggiungendo obiettivi di sostenibilità declinata nelle sue tre forme classiche (ambientale, economica e sociale).
Eppure, anche se l’obiettivo è nazionale, ogni settore ha le sue esigenze e peculiarità e il quadro già complesso potrebbe essere ulteriormente complicato dai meccanismi di flessibilità brevemente presentati nel precedente paragrafo, che introducono possibilità di compensazione delle emissioni tra settori (Cfr. figura 1).
In sostanza, ci si potrebbe chiedere: cosa succede se i crediti forestali sono usati per compensare i debiti (in termini di emissioni) di altri settori? Questo contributo positivo come è riconosciuto al settore (se lo è)?
Figura 2 - Una schematizzazione dei Ministeri (ed enti) coinvolti nel Sistema nazionale per le politiche, le misure e le proiezioni di gas serra
Nota: Annesso I: inventario emissioni di gas serra; Annesso II: politiche, misure e proiezioni di proiezioni nazionali di gas serra; Annesso III Informazioni in materia di sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo; Annesso IV: Informazioni in materia di uso dei proventi della vendita delle aste e dei crediti derivanti da progetti.
Fonte: elaborazioni delle autrici
La complessità della governance si estende anche ai numerosi trade-offs esistenti tra le diverse esigenze all’interno di ogni settore. Ad esempio, nel settore forestale tra approvvigionamento legnoso o sequestro del carbonio; o negli scenari futuri di uso del suolo10.
La necessità di ottemperare agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra e la conseguente esigenza di individuare, pianificare e rendere operative politiche e misure che permettano il raggiungimento di tali obiettivi, rendono il quadro complessivo molto delicato; sarebbe auspicabile pertanto una cabina di regia comune a livello nazionale.
Il prossimo passo sarà la definizione del piano nazionale integrato per energia e clima da trasmettere alla Commissione Europea, nell’ambito del pacchetto "Unione dell'energia", che innanzitutto mette a sistema due grossi pezzi dell’ingranaggio: la politica climatica e quella energetica. Tuttavia, difficilmente questo piano nazionale risponderà a tutte le esigenze emerse.
Il problema della governance è poi evidentemente anche un problema economico-finanziario. Di fatto, si può finire con l’usare politiche (e fondi) regionali, per raggiungere obiettivi nazionali. E qui, si arriva alla terza questione.
3. Il ruolo della Politica Agricola Comune
La Politica Agricola Comune (Pac) rappresenta il principale strumento di indirizzo e di supporto finanziario a livello europeo per il settore agricolo e forestale, rivestendo quindi un ruolo chiave nel contesto dei cambiamenti climatici, con notevoli ripercussioni sulle politiche per il clima.
Il mutato contesto normativo impone al settore una più profonda riflessione su come ottenere le riduzioni di emissioni che gli competono. Per far fronte a tale situazione, la futura Pac dovrà necessariamente tenere in considerazione e affrontare i temi relativi all’efficienza nell’uso delle risorse, alla tutela dell’ambiente e alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.
Nel quadro attuale, i Programmi di Sviluppo Rurale (Psr) contengono incentivi volti ad aumentare lo stock di carbonio e la produzione e l’uso di energia di fonti rinnovabili. Resta da chiarire fino a che punto e sotto quali condizioni, sia ottimale ed efficiente pensare di affidare a politiche regionali (i Psr) il raggiungimento di obiettivi nazionali (la mitigazione delle emissioni).
La questione della mitigazione delle emissioni è ulteriormente complicata dal fatto che, in mercati aperti, un settore con elevato potenziale di carbon leakage11 come quello agricolo, deve affrontare congiuntamente gli obiettivi di mitigazione, adattamento e produttività; altrimenti le produzioni agricole verranno “delocalizzate” e le emissioni totali non diminuiranno, ma saranno solo “importate” coi prodotti acquistati fuori UE.
Studi recenti (Lankoski et al., 2018) hanno infatti confermato che i trade-off tra gli obiettivi di mitigazione e produttività sono molti e articolati e spesso soluzioni che possono aumentare la mitigazione delle emissioni, possono comportare problemi di resilienza dei sistemi, con conseguenti minori capacità di adattamento e perdite di produttività. Ancora una volta, quindi occorre chiedersi: a chi sarebbe lasciato il coordinamento tra necessità di mitigazione nazionali e obiettivi di adattamento e produttività più locali?
Ci sono poi specificità “strutturali” di ogni regione, che avendo settori agricoli e dotazioni forestali diversi, hanno inevitabilmente diverse potenzialità di mitigazione delle emissioni. In questo caso, qual è l’approccio seguito?
Nella proposta della Commissione viene data molta enfasi al ruolo della Pac nell’azione per il clima, con importanti quote dei fondi riservate a interventi rilevanti per i cambiamenti climatici12. Tuttavia, questa enfasi deve essere accompagnata da una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e strumenti da utilizzare, onde evitare che si riveli soltanto un accattivante slogan politico, con scarsi risultati ambientali, come successo, ad esempio, col greening.
Un’altra importante occasione da cogliere è rappresentata dal fatto che la proposta sulla nuova Pac prevede che ciascuno Stato membro elabori un piano strategico di intervento per raggiungere gli obiettivi specifici dell’UE. Questo piano, rappresenta una grande sfida per il Ministero e le Regioni in quanto dovrebbe obbligatoriamente contenere, tra le altre cose, la strategia di intervento in campo ambientale e potrebbe quindi essere il primo passo per chiarire l’approccio seguito in tema di mitigazione delle emissioni. Inoltre, alcuni elementi di questo piano possono essere elaborati a livello regionale e date le forti specificità territoriali regionali, potrebbe essere utile avvalersene, per attuare una strategia più mirata.
Sempre in tema di futura Pac, occorre fare alcune riflessioni sulla questione del monitoraggio. Infatti, valutare e incrementare i possibili effetti della Pac in termini di riduzione delle emissioni e adattamento ai cambiamenti climatici, è di fondamentale importanza per le politiche climatiche nazionali. Occorre un monitoraggio fisico e non solo finanziario, che permetta di includere i dati relativi all’implementazione delle misure Psr (in termini di riduzione delle emissioni o aumento del sequestro di carbonio) nella contabilizzazione nazionale. A tal fine è stato istituito nel 2018, nell’ambito delle attività previste dal Decreto Doha, un tavolo tecnico coordinato dal Mipaaft, che vede la partecipazione di Ispra, Crea e Ismea, per la definizione di un set di indicatori quantitativi per la raccolta annuale di informazioni relative allo stato di implementazione delle diverse misure Psr nelle singole regioni. Tali informazioni costituiranno una base dati fondamentale per la stima dell’impatto delle singole misure, in termini di riduzioni di emissioni, per le definizioni di nuove eventuali politiche di mitigazione e per la piena inclusione di tali riduzioni nella contabilizzazione nazionale dei gas serra.
Inoltre, sempre in tema di monitoraggio, sarebbe auspicabile integrare il sistema di raccolta delle informazioni relative alle superfici che usufruiscono dei pagamenti Pac (i Land-Parcel Identification System-Lpis) al fine di aumentare il dettaglio delle informazioni relativamente alla caratterizzazione spaziale e qualitativa delle pratiche agronomiche attuate sui suoli agricoli, per aumentare l’accuratezza delle stime per l’inventario delle emissioni del settore Afolu al fine di integrare maggiormente il sistema con le richieste del nuovo Regolamento Lulucf per il post-2020 e rendere il settore Lulucf completamente contabilizzabile nel 203013.
Riferimenti bibliografici
-
Coderoni S., Vitullo M. (2014), Crediti di carbonio dal settore agroforestale: problematiche di contabilizzazione e di governance, Agriregionieuropa, anno 10 n.38, Settembre 2014, Associazione Alessandro Bartola, Ancona, Issn: 1828-5880
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Commissione Europea (2011), A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Com(2011) 112 Final
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Consiglio Europeo (2014), Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 23 e 24 Ottobre 2014, Euco 169/14, Bruxelles, [pdf]
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Ispra (2018), National Inventory Report 2018 - Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2016 – Rapporti 283/2018 [link]
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Lankoski, J., Lehtonen H., Ollikainen M., Myyrä S. (2018), Modelling Policy Coherence Between Adaptation, Mitigation and Agricultural Productivity, Oecd Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 111, Oecd Publishing, Paris. [link]
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Parlamento e Consiglio Europeo (2009), Decisione N. 406/2009/CE del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020
-
Parlamento e Consiglio Europeo (2013a), Regolamento (UE) N. 525/2013 del 21 maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’UE e che abroga la decisione n. 280/2004/CE, Gue, 18.6.2013
-
Parlamento e Consiglio Europeo (2013b), Decisione N. 529/2013/UE del 21 maggio 2013 sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività, Gue, 18.6.2013.
-
Parlamento e Consiglio Europeo (2018a) Direttiva (EU) 2018/410 del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, Gue, 19.3.2018
-
Parlamento e Consiglio Europeo (2018b) Regolamento (EU) 2018/841 Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE. Gue, 19.6.2018
-
Parlamento e Consiglio Europeo (2018c), Regolamento (UE) 2018/842 del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013, Gue, 19.6.2018
-
UE (2015), Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member States Decision 529/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on accounting rules on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities relating to land use, land-use change and forestry and on information concerning actions relating to those activities, [link]
- 1. L’Ipcc definisce i seguenti settori di cui stimare le emissioni: energia, processi industriali, agricoltura, Lulucf e rifiuti.
- 2. A tal fine, il Regolamento europeo n. 525/2013 stabilisce un meccanismo di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sia per attuare gli obblighi a livello comunitario, che per valutare i progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti a livello internazionale col protocollo di Kyoto.
- 3. Nell’ambito dell’Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, per il secondo periodo d’impegno del Protocollo di Kyoto 2013-2020.
- 4. Per reporting si intende la trasmissione annuale di dati e metodologia relativi alle categorie definite; l’accounting, o contabilizzazione, invece avviene solitamente alla fine del periodo d’impegno, sulla base dei dati trasmessi e con riferimento alla metodologia di contabilizzazione stabilita dalle decisioni Unfccc.
- 5. Tale obiettivo è ripartito tra i settori Ets e non-Ets ed è pari, rispettivamente, al 43% e al 30% rispetto al 2005.
- 6. Cfr. articolo Peschi et al. e Vizzarri et al. in questo numero per i dettagli sulle novità introdotte.
- 7. In questo numero Piccini et al. e Chiti et al., presentano proposte metodologiche utili in tal senso.
- 8. Cfr. articolo Delacote et al. in questo numero.
- 9. Stabilito dall’Italia con la Legge n. 79/2016, che ha ratificato l’emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.
- 10. Cfr. articoli di Delacote et al. e Di Lallo et al. in questo numero.
- 11. Il carbon leakage (o trasferimento delle emissioni di CO2) è un fenomeno che può verificarsi se, per effetto di politiche di riduzione delle emissioni, le produzioni vengono trasferite in paesi in cui i limiti alle emissioni sono meno rigorosi. Ciò potrebbe portare persino ad un aumento delle emissioni a livello globale. Il rischio di trasferimento delle emissioni di CO2, può essere più elevato in settori come quello agricolo, dove le potenzialità di riduzione delle emissioni incontrano dei limiti tecnici.
- 12. Cfr. articolo Atorino et al. in questo numero.
- 13. In linea con l’attuale Regolamento (UE) n.525/2014.
Commenti
Antonello Lobianco
Mer, 03/04/2019 - 11:40
Collegamento permanente
Domanda sull'allowance LULUCF -> agriculture nel Quadro 2030
Buongiorno, alcune domande sull'allowance nel settore non-ets nel Quyadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima (Figura 1):
Ringraziando,
Antonello Lobianco
Silvia Coderoni
Lun, 08/04/2019 - 09:16
Collegamento permanente
Risposta Quadro 2030
Ecco le risposte:
1. 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, per il periodo 2021-2030 (ref: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842...)
2. Crediti REDD+ non esistono, al momento; crediti CDM esistono fino al 2020. Se continueranno a esistere potranno essere utilizzati dallo SM, ma acquistati extra EU, e registrati nel registro delle emissioni ETS.
3. Il 30% di riduzione e’ del settore ESD complessivamente, ed e’ un dato EU. All’Italia e’ stato assegnato -33% rispetto al 2005.
Silvia e Marina.