La riforma del Regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

La riforma del Regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

Osservazioni generali

Il settore agricolo europeo gode, a livello internazionale, di un’ottima reputazione per numerosi prodotti contraddistinti da caratteristiche specifiche quali le indicazioni geografiche e di origine e da pratiche e competenze tradizionali. Per tale ragione l’Unione Europea attribuisce una grande importanza alla protezione comunitaria e internazionale delle indicazioni geografiche al fine di offrire ai consumatori informazioni adeguate sulla qualità dei prodotti, e ai produttori una giusta remunerazione degli investimenti realizzati.
A partire dal 1992, il Consiglio ha adottato un quadro giuridico relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - regolamento (CEE) n. 2081/92 - ed uno relativo alle specialità tradizionali garantite - regolamento (CEE) n. 2082/92 (esiste, inoltre, un regime specifico di tutela delle indicazioni geografiche per il vino e le bevande spiritose che non sono pertanto compresi nei regolamenti citati). Tali prodotti beneficiano, dunque, di un sistema volontario di protezione che conferisce ai produttori interessati la possibilità di proteggere determinate denominazioni attraverso la loro registrazione e l’ottenimento dei relativi diritti.
La volontà degli operatori di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all’origine geografica ha portato, fino ad oggi, alla registrazione di oltre 700 denominazioni d’origine e indicazioni geografiche a livello comunitario (da aggiungere alle indicazioni geografiche per il vino e per le bevande spiritose). Il gran numero di denominazioni registrate e le domande supplementari di registrazione ricevute dalla Commissione Europea (EC) dimostrano che tale regime volontario ha incontrato un’accoglienza più che favorevole all’interno della Comunità. La definizione di un simbolo comunitario comune, inoltre, ha ulteriormente favorito il riconoscimento da parte dei consumatori del regime comunitario di protezione delle denominazioni.
Tuttavia, il quadro legislativo comunitario originario si è dimostrato negli ultimi anni poco adatto a rispondere a una serie di mutamenti intervenuti all’interno dell’Europa e a livello globale. Nel frattempo, infatti, i cambiamenti legislativi, l’allargamento a dieci nuovi paesi e in particolare le richieste sotto forma di contenziosi introdotte presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da parte di paesi terzi (Australia e Stati Uniti, in particolare), nonché problemi tecnici nell’attuazione dei due regolamenti hanno dimostrato la necessità di un cambiamento globale. Il recepimento di tale necessità ha portato il 20 Marzo 2006 all’adozione da parte del Consiglio dei Ministri dell’UE dei regolamenti 509/2006 e 510/2006.

La protezione delle indicazioni geografiche a livello comunitario

Il nuovo regolamento 510/2006 chiarisce e semplifica le norme relative alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, materia disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.
Il nuovo regolamento, in ambito comunitario, rende più snella la procedura di riconoscimento delle indicazioni geografiche con una abbreviazione dei tempi per le opposizioni e con un maggiore coordinamento tra istituzioni nazionali e comunitarie. La modifica della procedura di riconoscimento si è resa necessaria a seguito della mole di domande di registrazione presenti presso i servizi della EC e tenuto conto dei gravi ritardi per le registrazioni a cui si è assistito negli ultimi anni.
Le principali modifiche apportate dal nuovo regolamento concernono la procedura di presentazione della domanda di registrazione, che prevede l’inoltro di un unico documento che descrive i principali elementi del disciplinare, quali la denominazione, la descrizione del prodotto, le norme sull’etichettatura, la delimitazione geografica, la descrizione del legame fra il prodotto e l’origine geografica, e il metodo di ottenimento del prodotto. La possibilità di presentare la domanda per mezzo di un documento standard è volta a garantire la parità di trattamento fra le domande.
Il regolamento prevede che la domanda di registrazione sia inviata allo Stato membro (art. 5, paragrafo 4) che la esamina per verificarne la conformità. Nel corso dell’esame lo Stato attua una procedura di opposizione a livello nazionale “che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito o residente sul suo territorio possa dichiarare opposizione alla domanda”. Nel caso in cui i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione di riconoscimento e pubblica il disciplinare, nel caso contrario rigetta la domanda. Lo Stato, inoltre, assicura una pubblicità adeguata alla decisione nazionale di riconoscimento, in modo che chiunque sia interessato possa presentare ricorso. Pubblica, inoltre, la versione del disciplinare che è alla base della decisione nazionale di riconoscimento e ne assicura l’accesso per via elettronica.
Tale procedura di opposizione a livello nazionale non era prevista dal regolamento 2081/92 e rappresenta una delle più importanti innovazioni introdotte dal nuovo regolamento.
Lo Stato, nel momento in cui presenta la domanda di registrazione, accorda alla denominazione una protezione a livello nazionale, che ha termine quando la EC adotta una decisione sulla registrazione (articolo 5, paragrafo 6). Lo Stato membro che decide di proteggere un prodotto a livello nazionale è il solo responsabile di tale decisione che non deve, comunque, ostacolare gli scambi intra-comunitari. Esso deve assicurarsi che la domanda soddisfi le condizioni del regolamento, e sebbene la EC la riesamini successivamente, lo Stato deve comunque ottemperare ai suoi obblighi. Ciò risponde all’esigenza di delineare meglio, in materia, le competenze dello Stato e della EC.
Quanto al sistema di controllo, l’inserimento delle disposizioni in materia nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, intende rafforzare la credibilità del sistema (cfr. articolo 10).
Infine, altro elemento volto al rafforzamento della credibilità del sistema indicazione geografica - denominazione di origine è l’obbligo di inserire sull’etichetta le diciture DOP e IGP e i simboli comunitari loro associati. Queste disposizioni (articolo 8.2) si applicheranno dal 1 maggio 2007.

Le semplificazioni introdotte per i prodotti provenienti dai paesi terzi

Il nuovo regolamento 510/2006, oltre ad introdurre una serie di cambiamenti interni, garantisce la piena conformità alle richieste espresse nel panel dell’OMC dell’aprile del 2005 chiarendo le norme che consentono ai paesi terzi di presentare richiesta di registrazione.
Le principali modifiche introdotte, infatti, riguardano le norme che disciplinano la procedura di presentazione delle indicazioni geografiche non comunitarie. In particolare, i produttori dei paesi terzi potranno presentare domanda di registrazione direttamente alla EC, anziché passare attraverso i governi nazionali (articolo 5, paragrafo 9.2 del nuovo regolamento). Con tale modifica viene altresì abrogato il requisito in base al quale il paese interessato deve disporre di un sistema equivalente di protezione geografica (principio della reciprocità). L’art. 12.1 del regolamento (CEE) 2081/92 prevedeva, nello specifico, una serie di condizioni di equivalenza e reciprocità applicabili ai paesi terzi, che se non soddisfatte, rendevano a la domanda di registrazione di una indicazione geografica.
Sulle condizioni di reciprocità e di equivalenza, che figuravano all’articolo 12 e segg. del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata basata la decisione dell’Organo di Risoluzione delle Controversie (ORD) dell’OMC, in seguito alle denuncie presentate dagli Stati Uniti e dall’Australia. L’ORD ha concluso che il regolamento (CEE) n. 2081/92 è incompatibile con l’articolo 3.1 dell’accordo TRIPs (la sezione 3 di questo accordo è interamente dedicata alla tutela delle indicazioni geografiche, che vengono perciò riconosciute come diritti di proprietà intellettuale) e con l’articolo III: 4 del GATT del 1947 i quali non consentono, per i paesi membri dell’OMC, l’applicazione di un trattamento meno favorevole, rispetto a quello nazionale, in relazione alla protezione della proprietà intellettuale e dei prodotti importanti ai quali deve essere riservato lo stesso “trattamento nazionale”. Con l’abrogazione dell’articolo 12 e segg. del Reg. CE n. 2081/92, che richiedeva l’applicazione del principio di reciprocità, si garantisce la parità di trattamento fra i prodotti comunitari e quelli dei paesi terzi. Inoltre, il nuovo regolamento, non prevedendo più l’intervento dei governi dei paesi terzi nell’ambito delle procedure di domanda di registrazione e di opposizione, e in materia di controlli, elimina gli elementi che determinavano una discriminazione formale nel trattamento rispetto ai paesi dell’UE, incompatibile con l’art. III:4 del GATT.
In sostanza, concedendo la possibilità ai produttori di indicazioni geografiche di paesi terzi di registrare i loro prodotti nel registro europeo delle Indicazioni Geografiche, senza sottoporsi al principio di reciprocità, l’UE adempie pienamente al rispetto delle regole del commercio internazionale, rafforzando la sua posizione negoziale nei confronti dell’OMC. Inoltre, la norma che stabilisce i controlli sul rispetto dei disciplinari per tutte le IGP presenti sul mercato sia esse nazionali, europee o provenienti da paesi terzi, garantisce maggiormente la sicurezza dei consumatori.

La creazione di un sistema internazionale per la tutela delle indicazioni geografiche

La modifica del regolamento (CEE) 2081/92 rappresenta un’apertura dell’Europa a livello internazionale e favorirà la promozione delle indicazioni geografiche quali strumenti di proprietà intellettuale. È comunque indispensabile che la tutela riconosciuta dal regolamento (CE) 510/2006 in ambito comunitario venga estesa ai mercati dei paesi terzi tramite un accordo in seno all’OMC, al fine di garantire che i sistemi di tutela delle indicazioni geografiche già in essere presso numerosi paesi terzi siano perfettamente conformi alle norme dell’OMC. Occorre tener presente che, alla VI Conferenza Ministeriale dell’OMC che si è tenuta ad Hong Kong, l’Unione Europea ha già chiesto l’estensione dell’attuale tutela per i vini e le bevande alcoliche, a titolo dell’accordo TRIPs, a tutti i prodotti oltre alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche. Quest’ultimo aspetto è di notevole interesse anche in relazione alla questione delle falsificazioni e dell’ agropirateria. Inoltre, sarà necessario che l’Unione Europea esiga una completa reciprocità in tutti i negoziati bilaterali e in tutti gli accordi regionali che porrà in essere.

Riferimenti bibliografici

  • Fanfani R., Pieri R. (2005), Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna/ Rapporto 2004, cap. XIII, Franco Angeli, Milano;
  • Goebel B., Geographical Indications and Trademarks - Implementing the TRIPs Agreement, CIPR Conference, June 2000;
  • Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 Luglio 1992;
  • Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 Marzo 2006;
  • Schwab B. (1995), The Protection of Geographical Indications in the European Economic Community, EIPR 5;
  • COPA-COGECA [link]
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