Il ruolo dei Comuni ed il requisito associativo nella strategia nazionale “aree interne” (Snai)

Il ruolo dei Comuni ed il requisito associativo nella strategia nazionale “aree interne” (Snai)
a Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Area Mezzogiorno e Politiche per la coesione territoriale

Premessa1

La strategia nazionale per le “aree interne” (Snai)2, indicata dal Governo italiano come progetto cardine nel Piano nazionale di Riforma (Pnr)3, interviene su un problema molto avvertito dal mondo delle autonomie territoriali: lo spopolamento progressivo e\o abbandono di molti comuni “interni”, per lo più di piccole dimensioni demografiche e\o di montagna, che soffrono di gravi disagi per le difficoltà di collegamento con i distanti centri urbani di erogazione dei servizi fondamentali (sanità, istruzione, mobilità).
A ben guardare, sulle “aree interne” del Paese, come autorevolmente argomentato, si gioca la sfida più importante per attuare il principio di uguaglianza sostanziale consacrato nella nostra Costituzione4.
Investimenti significati verranno canalizzati in questi comuni, sia con le risorse nazionali sia con quelle disponibili da vari programmi comunitari, per finanziare interventi che potenzieranno l’offerta scolastica, miglioreranno la ri-organizzazione dei servizi sanitari, ammoderneranno la rete dei collegamenti, materiali e immateriali.
Inoltre, con le risorse regionali dei Por e di Psr potranno essere sostenute iniziative imprenditoriali nel campo dell’agricoltura, dell’uso delle terre pubbliche, del turismo sostenibile, della valorizzazione paesaggistica e culturale, dell’artigianato. Scopo della strategia, infatti, è invertire il trend demografico negativo e sostenere crescita economica ed occupazionale.
Serviranno, certo, altri investimenti, per fermare il dissesto idrogeologico, tutelare la montagna, dotare il territorio di infrastrutture viarie, ferroviarie e digitali. Il pregio della strategia è che con l’innovativa metodologia di programmazione e progettazione locale adottata sarà forse possibile far convergere intenzionalmente verso questi comuni altre azioni e risorse (comunitarie, nazionali e regionali) per coprire il fabbisogno di intervento.
La diversità territoriale delle “aree interne” è una diversità profonda, presente all’interno del nostro Paese, dalle Alpi all’Appennino, nelle isole: intorno ad essa potrà costruirsi e rafforzarsi una coesione, una coerenza di comportamenti politici e di politiche, in grado di dare risposte alle grandi sfide del presente quali i cambiamenti climatici, la gestione dei flussi migratori, la nuova suddivisione internazionale del lavoro.
Obiettivo del presente articolo è di focalizzare l’attenzione sul ruolo che i Comuni giocano nella strategia nazionale per le “aree interne”, mettendone in luce la capacità di ripensarsi come “sistema territoriale intercomunale”, oltre i limiti amministrativi disegnati per ciascuno di essi dall’ordinamento, attraverso l’organizzazione della gestione associata dei servizi e delle funzioni” proprie” loro attribuite dalla legge.
Si osserverà come questo “ripensamento” dell’azione comunale in chiave di sistema, sia richiesto dall’Accordo di partenariato 2014-2020 (all’interno del quale nasce Snai)5 come requisito per l’eleggibilità dei Comuni alla strategia d’intervento ed al contempo come condizione affinché gli investimenti promossi, sul versante del potenziamento dei servizi di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) e su quello dello sviluppo economico e sociale, raggiungano effettivamente i risultati attesi, in particolare l’inversione di tendenza nello spopolamento di queste aree.
Si potrà valutare, infine, lo sforzo fatto dai Comuni coinvolti in Snai per superare i limiti amministrativi e interpretare l’obbligo di stare insieme come un’occasione per rilanciare il proprio ruolo nello sviluppo del territorio amministrato.

Il profilo dei comuni delle “aree interne”

Dal punto di vista delle istituzioni del territorio, i comuni delle aree interne sono 4.261 Comuni (di cui 1.874 appartenenti alla tipologia “periferici” o “ultra-periferici”), classificati secondo la metodologia descritta nell’Accordo di partenariato 2014-20206 e che rappresentano il 52,7% dei Comuni italiani (Tabella 1) (Ifel, 2015).

Tabella 1 - Classificazione dei Comuni delle arre interne, secondo la metodologia Snai (2012)

In grassetto i comuni appartenenti alle aree interne
Fonte: Ifel, I Comuni della strategia nazionale aree interne, Prima edizione - 2015

Si tratta di quasi un quarto di popolazione, che vive in circa tre quinti del territorio nazionale.
Oltre 13 milioni e mezzo di abitanti, il 22,8% della popolazione nazionale, risiede in un comune di aree interne, per una superficie coperta pari a 183.959 kmq, il 61,0% della superficie totale del paese (Ifel, 2015).
Il 70,2% dei comuni di “aree interne” ha una popolazione inferiore a 2.000 unità, mentre oltre la metà (51,4%) si colloca nella fascia tra i 2.000 e i 4.999 residenti (Ifel, 2015).
In dieci anni, dal 2001 al 2011, la popolazione residente nei comuni delle “aree interne” è cresciuta circa la metà (il 2,2%) rispetto ai centri (4,9%) e alla media dei comuni italiani (4,3%) (Ifel 2015).
Analogamente anche la densità abitativa nei comuni di aree interne, pari a 73,6 abitanti per kmq, è oltre cinque volte inferiore rispetto a quella dei comuni classificati come centri (391,0 abitanti per kmq) e circa tre volte meno di quella italiana (197,2 ab./kmq) (Ifel 2015).

Le “aree progetto” e “aree pilota”: caratteristiche economiche

Il primo rapporto Ifel sulla strategia nazionale “aree interne” ha tracciato un primo bilancio dei Comuni coinvolti nella strategia nazionale come “aree progetto” o “aree pilota”, almeno per le regioni in cui l’istruttoria pubblica di selezione si era conclusa a novembre 20157.Su 4.261 comuni (il 52,7% del totale)8 classificati dal Dps come “aree interne”; a novembre 2015, le “aree progetto” individuate erano 61 comprensive di 943 Comuni. Fra le 61 aree progetto sono state individuate 20 “aree pilota” che avvieranno la fase attuativa di Snai (Tabella 2) e che coinvolgono invece 317 comuni, 616.258 abitanti (l’1% della popolazione italiana) e una superficie di 15.872 kmq, ovvero il 5,3% della superficie della penisola italiana. Definiamo “aree progetto” l’insieme delle aggregazioni di Comuni individuate su tutto il territorio nazionale con procedura pubblica dalle Regioni e dal Comitato nazionale “aree interne”9 in cui sarà realizzata la strategia di intervento. Le “aree pilota” sono definite invece le aggregazioni di Comuni (fra le aree progetto) che avvieranno per prime la strategia di intervento (una per ciascuna regione, più due sperimentali scelte dal Comitato).
In tutte le regioni italiane, è stato identificato un numero di aree che va da 1 a 5. In particolare, si rileva che la regione con più aree progetto è la Sicilia con Calatino, Madonie, Nebrodi, Sicane e Val Simeto (la Val Simeto è area sperimentale scelta dal Comitato nazionale), seguita da Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Piemonte, Veneto e Liguria, nei cui territori ne sono state individuate 4.
Solo un’area, invece, per la Provincia Autonoma di Trento e per la Puglia10.

Tabella 2 - Le 61 “aree progetto” e le 20 “aree pilota” (in maiuscolo) – novembre 2015

Fonte: Ifel, I Comuni della strategia nazionale aree interne, Prima edizione - 2015

Come si evince dalla tabella 3, i comuni delle aree progetto e pilota si caratterizzano per un considerevole gap nella distribuzione del reddito; una forte specializzazione nel settore primario (lato imprese) con un all’alta quota di addetti; un conseguente elevato tasso di utilizzazione della superficie agricola nonché una buona diffusione delle produzioni di eccellenza (Dop/Igp).

Tabella 3 - Reddito e specializzazione produttiva dei Comuni Snai

Fonte: elaborazione Ifel-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Dps, Istat, Mef, Infocamere (vari anni)

I comuni Snai si caratterizzano, inoltre, per un’elevata capacità ricettiva in esercizi turistici, spiccata presenza di aree naturali protette, una presenza molto significativa di Siti d’Importanza Comunitaria (Sic) e Zone di Protezione Speciali (Zps), una forte fragilità del territorio (es. rischio frane elevato).

Tabella 4 - Identità locali, turismo, patrimonio naturalistico

Fonte: elaborazione Ifel-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Dps, Istat, Res Tipica, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sin spa, Ispra, anni vari

Nel settennio 2007-2013, la variazione percentuale degli investimenti fissi lordi di questi comuni era pari al -39,3%, contro una media nazionale del -23,7%. Tale percentuale raggiungeva il -49,0% considerando i comuni delle sole aree pilota, come risulta dalla tabella 5.

Tabella 5 – Investimenti lordi fissi nei Comuni (variazione 2007-2013)

Fonte: elaborazione Ifel-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Dps, Istat, Ministero dell’Interno, anni vari

Il ruolo dei Comuni in Snai

Secondo quanto indicato dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, all’interno del quale la Snai è stata disegnata, per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come “aree interne”, è necessario “agire attraverso progetti di sviluppo locale (…), integrati da un intervento nazionale per assicurare alle comunità coinvolte condizioni di fruizione dei servizi essenziali (istruzione, salute, mobilità ndr) adeguate all’obiettivo di mantenere ovvero di attrarre, in questi territori, una popolazione di dimensioni adeguate all’obiettivo di tenuta del presidio del territorio e con una struttura demografica equilibrata”11.
I Comuni, pertanto, “costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui – sistemi locali intercomunali - sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo”.
Le amministrazioni locali (i comuni), con riguardo alla specifica articolazione della strategia, sono dunque coinvolte essenzialmente nella realizzazione di due classi di azioni:

  • la prima è relativa alla promozione dei progetti di sviluppo locale, in cui si dovrà sostanziare la proposta dei territori individuati dalle procedure istruttorie del Comitato tecnico e dalle Regioni, secondo il metodo istruttorio indicato nell’Accordo di Partenariato12;
  • la seconda riguarda il soddisfacimento di un requisito di tipo istituzionale, relativo all’adeguamento della qualità\quantità dell’offerta di servizi e funzioni fondamentali13, considerato quale condizione ex ante da verificare per l’ammissibilità dell’aggregazione (area) territoriale alla strategia di intervento.

Per quanto di competenza, le amministrazioni locali dovranno concorrere a realizzare, insieme alla Regione e alle amministrazioni centrali responsabili di settore, un livello ottimale dei servizi essenziali di cittadinanza considerati come presupposto indispensabile di ogni strategia di sviluppo; sicché, se tali livelli qualitativi di servizio non fossero assicurati, nessun intervento di sviluppo territoriale risulterebbe mai efficace.
Quanto ai comuni partecipanti ad ogni area progetto, essi dovranno realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall’ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano “funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati”.
La gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi è assunta, inoltre, quale spia dell’esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un’azione collettiva di sviluppo locale, così come richiesta dalla strategia nazionale “aree interne” quale elemento qualificante delle stessa, in discontinuità con tutta la progettazione territoriale fino ad oggi sperimentata in Italia con la politica di coesione.

L’importanza del requisito associativo e procedure di verifica

Poiché ci si avvicina, a gran passi, al momento della sottoscrizione dei primi accordi quadro, attuativi della strategia nazionale aree interne (Snai), dopo aver ricordato il ruolo fondamentale che vi svolgono i Comuni è necessario sottolineare quanto a loro richiesto in termini di impegni e responsabilità.
I comuni che parteciperanno alla strategia, precisa l’Accordo di partenariato, “dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi”.
La verifica in sede istruttoria del suddetto requisito di gestione associata di funzioni e servizi è discriminante ai fini dell’ammissibilità delle aree territoriali alla strategia medesima nonché condizione per l’attivazione degli investimenti previsti da Snai oltre che di efficacia dei relativi interventi.
Poiché la gestione associata di funzioni e servizi presuppone l’esistenza di una capacità aggregativa, istituzionale e amministrativa, a seguito di suddetta verifica, dovrebbe essere possibile misurare –almeno a livello qualitativo- l’esistenza di ulteriori pre-requisiti sottostanti la strategia di intervento, in particolare:

  • la capacità di leadership strategica e innovativa espressa dalla classe dirigente locale interessata;
  • l’intensità della forza generata da questa leadership per contrastare le resistenze al cambiamento che non di rado si “nascondono” nei sistemi territoriali14;
  • la propensione ad esprimere tale forza di cambiamento e innovazione, attraverso una partecipazione attiva della popolazione ai processi decisionali.

Questo perché la gestione in associazione di funzioni pubbliche (in forma permanente) implica che qualcuno promuova e diriga il processo aggregativo; che tale soggettività (collettiva) si presuma capace di vincere resistenze conservative negli assetti dei poteri locali; che la forza del cambiamento che essa genera possa essere direttamente proporzionale al grado di coinvolgimento della collettività interessata nelle scelte strategiche e allocative.
Ai fini della verifica di esistenza del requisito istituzione della gestione associata è pertanto utile distinguere fra:

  • aggregazioni temporanee costruite “su e per progetti\programmi di sviluppo”, tipiche di gran parte degli interventi di sviluppo locale promossi nel nostro Paese; almeno a partire dalla stagione della “programmazione negoziata” (patti territoriali, contratti d’area) e comprensive delle formule variamente “utilizzate” negli anni dalla politica di coesione comunitaria o dalla politica di sviluppo rurale (Pit-piani integrati territoriali, Pisu-piani integrati di sviluppo urbano, Pist-piani integrati di sviluppo territoriale, Gal-gruppi di azione locale, ecc.);
  • aggregazioni permanenti costruite su un disegno di gestione ordinaria di funzioni fondamentali e servizi locali.

Solo in questo secondo caso è possibile parlare di esistenza del requisito necessario per promuovere e attuare progetti\programmi di intervento a finalità di sviluppo territoriale, così come definiti nella strategia nazionale per le “aree interne”.

Livelli di aggregazione che soddisfano il requisito associativo: prime valutazioni del processo

Il livello minimo richiesto per soddisfare il requisito istituzionale della strategia è la gestione associata di almeno due funzioni comunali fra quelle indicate dall’art. 19, comma 1, DL n.95/2012 convertito in Legge 135/2012: a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.
La sola gestione associata delle funzioni relative ai rifiuti urbani (lettera f) e ai servizi sociali (lettera g) non è tuttavia ritenuta sufficiente a provare l’esistenza del requisito istituzionale, perché da tempo queste sono sottoposte ad obbligo associativo dalla legislazione di settore.
La gestione associata può essere realizzata attraverso la costituzione di un’Unione di Comuni ovvero a mezzo Convenzione (art.30 della D.Lgs 267\2000).
Il criterio definito dal Comitato tecnico nazionale per il soddisfacimento di suddetto requisito15 tiene conto di eventuali limiti e vincoli demografici imposti ai Comuni dalla legislazione nazionale e regionale, soprattutto con riguardo all’obbligo legale di gestione associata prescritto per i Comuni con meno di 5.000 abitanti16.
Le convenzioni dovranno stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti e disciplinare i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e\o garanzie.
Le Convenzioni dovranno prevedere o la costituzione di uffici comuni, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo ovvero, in subordine, attribuire la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opererà in luogo e per conto degli enti partecipanti.
Le Convenzioni devono essere validamente stipulate dai Comuni appartenenti alle “aree progetto” al momento della sottoscrizione dell’accordo di programma quadro attuativo della strategia.
Il requisito associativo si considera naturalmente soddisfatto se i Comuni dell’area progetto operino nell’ambito di Unioni di Comuni ovvero di Unioni montane, se e dove queste ultime siano previste dalla legislazione regionale.
Complessivamente in tutte le aree territoriali interessate da Snai si è registrato un avanzamento interessante dei processi associativi.
Lo sviluppo è stato più lineare nelle Regioni dove, in attuazione della legislazione nazionale, erano state adottate normative di riordino degli enti locali. In diverse regioni, soprattutto alpine, per esempio, la trasformazione ope legis delle Comunità montane in Unioni di comuni montani ha favorito indubbiamente il processo.
Un’analisi più puntuale di questo particolare profilo è in corso di svolgimento a cura di Ifel, la Fondazione per la finanza e l’economia locale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e sarà presto resa disponibile.
In molti casi, i Comuni avevano già realizzato -con amministrazioni limitrofe- accordi per gestire funzioni e\o servizi in forma associata, ma la diversa perimetrazione definita con il metodo “aree interne” li ha costretti a ripensare strategie associative e rivedere le modalità operative di collaborazione intercomunale.
Questo ha comportato tempi più lunghi di istruttoria e valutazioni tecniche più approfondite circa il riordino delle gestioni, impegnando gli esperti del Comitato nazionale ed i tecnici Anci a svolgere sul punto un intenso e capillare lavoro di supporto ai Comuni.
Generalmente, la fase di individuazione delle funzioni e\o servizi da aggregare in rapporto al perseguimento di alcuni obiettivi specifici tipici della strategia (per esempio: accorpamento plessi scolastici, potenziamento dei servizi di mobilità interna all’area, rafforzamento dei presidi sanitari territoriali, ecc.), non ha presentato molti problemi: gli amministratori hanno normalmente dimostrato un sincero spirito collaborativo ed affrontato la discussione in modo aperto e partecipato.
Da questo punto di vista, le scelte adottate nella maggior parte dei casi (per esempio sui temi della gestione associata del trasporto scolastico o delle mense scolastiche, dei servizi informativi e di gestione della viabilità, delle funzioni di protezione civile e catasto, ecc.) sono risultate appropriate e coerenti con gli obiettivi Snai.
Maggiori problemi sono invece emersi in fase esecutiva, quando cioè si è dovuto passare dalle intenzioni alla predisposizione pratica degli atti necessari ad avviare le gestioni associate.
Hanno giocato in questa fase, in parte, resistenze e timori di perdita di autonomia da parte di singoli amministratori.
Con l’aiuto del centro, che ha svolto un ruolo di destabilizzatore di prima istanza17 degli equilibri locali a favore di una ricostruzione di nuovi e più avanzati18, in quasi tutte le aree le scelte compiute saranno portate in porto19.
Inoltre, oltre le volontà politiche espresse dall’area (che bisogna dire nella maggioranza dei casi hanno accettato di buon grado la sfida dell’associazionismo), difficoltà si sono registrate a causa della complessità della riprogettazione gestionale delle funzioni nonché dalla scarsa abitudine degli uffici a lavorare in forma integrata e coordinata, non solo fra diversi Comuni ma sovente anche all’interno della medesima amministrazione.

Riferimenti bibliografici

  • Accordo di Partenariato 2014-2020 (2014), disponibile al [link]

  • Acemoglu R. (2012), Perché le nazioni falliscono, il Saggiatore

  • Barca F. (2015), Lezione Gorrieri, disponibile sul [pdf]

  • Dps (2012), Nota Metodologica per la definizione delle Aree Interne, disponibile al [link]

  • Dps (2014), Strategia nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance

  • Dps (2014), Il pre-requisito generale della gestione di servizi comunali nella Strategia Nazionale per le Aree Interne

  • Ifel (2015), I Comuni della strategia nazionale aree interne

  • Mef (2014), Documento di Economia e Finanza 2014, il Programma Nazionale di Riforma, Ministero dell’Economia e delle Finanze

  • UE (2014), Codice Europeo di condotta sul partenariato, disponibile al [link]

  • 1. E’ responsabile tecnico della Politica di coesione territoriale in Anci e membro del Comitato nazionale “aree interne”. Le opinioni espresse dall’autore non impegnano l’istituzione di appartenenza.
  • 2. Per la metodologia utilizzata nell’individuazione delle aree, le procedure di selezione adottate, l’impianto dell’azione territoriale, lo stato di attuazione di Snai si consulti il sito: [link].
    In particolare, per una visione più generale della strategia, è consigliata la lettura dell’approfondimento pubblicato nella serie Materiali Uval (anno 2014) in [pdf].
  • 3. [pdf]
  • 4. L’assunto è argomentato da Fabrizio Barca in Lezione Gorrieri 2015, pubblicata sul sito: [pdf].
  • 5. La sezione dell’Accordo di partenariato dedicata alla strategia “aree interne” si può leggere nel sito: [pdf].
  • 6. Adottato con Decisione di esecuzione della Commissione UE 29.10.2014 C(2014) 8021 e recepito dal Cipe in data 29 ottobre 2014.
  • 7. [link].
  • 8. La classificazione operata nel 2012 dal Dps si riferisce agli 8.092 comuni italiani esistenti in quell'anno. Si segnala che al 30 gennaio 2015 i comuni italiani sono 8.047. Inoltre, per effetto della riorganizzazione delle strutture sanitarie, scolastiche o dei servizi di trasporto, si segnala che ad inizio ottobre 2015, i comuni classificati come aree interne sono 4.181.
  • 9. Il Comitato è costituito dalle seguenti amministrazioni: Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Anci - Ifel, Inea, Invitalia, Ismea.
  • 10. La Regione Emilia Romagna negli ulti mesi ha concluso l’iter istruttorio, individuando quattro aree progetto; mentre l’iter è ancora in corso in Puglia.
  • 11. Il testo dell’Accordo è consultabile integralmente in [link].
  • 12. Cfr nota 1.
  • 13. Si fa qui riferimento a 9 delle 10 funzioni fondamentali attribuite dalla legge ai comuni: 1) amministrazione generale, gestione finanziaria e controlli; 2) servizi pubblici locali, compreso trasporti; 3) catasto; 4) pianificazione urbanistica; 5) protezione civile; 6) rifiuti urbani; 7) servizi sociali; 8) edilizia scolastica; 9) polizia municipale.
  • 14. Sul punto, oltre al già citato scritto di F. Barca in nota 2, si rinvia a Acemoglu, Robinson, Perché le nazioni falliscono, il Saggiatore, 2012.
  • 15. Il documento che definisce il criterio s’intitola “Il pre-requisito generale della gestione di servizi comunali nella Strategia Nazionale per le Aree Interne” ed è scaricabile dal sito: [pdf].
  • 16. Cfr l’art. 14 del DL 78\2010 convertito in Legge 122\2010 e successive modifiche.
  • 17. Sul piano dei contenuti, una salutare destabilizzazione e ricostruzione degli equilibri locali è poi intervenuta grazie al coinvolgimento nel processo strategico del partenariato rilevante di territorio, cioè di tutti quei soggetti non rappresentati da organizzazioni formali del partenariato ma essenziali per estrarre informazioni vitalii per la strategia, così come previsto dal nuovo codice di partenariato europeo.
  • 18. Sviluppa il tema Fabrizio Barca in Lezione Gorrieri 2015, pubblicata sul sito: [pdf].
  • 19. Si registra solo qualche caso di Comune che ha deciso di non giocare la partita e si è defilato dalla strategia.
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