L’impatto del greening a livello aziendale e la questione delle colture azotofissatrici

L’impatto del greening a livello aziendale e la questione delle colture azotofissatrici

L’applicazione della Riforma della Pac

Uno degli aspetti più importanti della nuova Pac è costituito dalla concessione agli Stati membri di un elevato grado di flessibilità nell’implementazione delle misure a livello nazionale con la possibilità di poter calibrare l’azione di politica in relazione ad obiettivi specifici territoriali e di settore. Gli effetti della nuova riforma a livello territoriale e di settore possono così risultare nettamente diversi a seconda della decisioni prese dal singolo Stato membro in merito al sistema di ridistribuzione dei pagamenti diretti e alle misure di greening.
Le principali scelte dell’Italia riguardano la regionalizzazione su base nazionale (l’Italia come regione unica) e l'applicazione del “modello irlandese” per la convergenza del pagamento di base. Anche se la scelta dell’Italia come regione unica porterà a una innegabile ridistribuzione delle risorse tra le regioni, il criterio di convergenza adottato è piuttosto "conservatore" e assicurerà al 2020 un significativo legame con i pagamenti storici a livello aziendale. Ciò trova conferma anche nella scelta di differenziare il pagamento verde a livello aziendale, in quanto sarà calcolato come quota della componente di base. Si tratta di una scelta difficilmente giustificabile, dato che a fronte degli stessi obblighi imposti dalla Pac le aziende beneficeranno di un pagamento verde di diverso ammontare.
Tra le decisioni da prendere a livello nazionale sull’applicazione del greening, vi è l’inserimento delle colture azotofissatrici nella lista delle possibili superfici da destinare ad obiettivi ecologici. Questa scelta potrà avere effetti differenti a seconda delle caratteristiche del settore produttivo. L’obiettivo di questo lavoro è di valutare i possibili effetti delle misure di greening sulle aziende agricole, tenendo conto delle colture azotofissatrici come possibile area di interesse ecologico. Oltre alle misure ambientali lo studio analizza anche gli effetti della ridistribuzione dei pagamenti diretti, in modo da definire uno scenario complessivo di impatto della nuova riforma.
L’analisi è stata effettuata applicando un modello di programmazione matematica positiva (Pmp) alla realtà agricola della regione Emilia-Romagna.

Il caso delle colture azotofissatrici nel greening

Le scelte dell’Italia sulle misure di greening riguardano principalmente la definizione delle pratiche equivalenti e delle aree di interesse ecologico (Ecological Focus Area - Efa). L’11 marzo 2014, la Commissione Europea ha adottato il primo pacchetto di atti delegati per la riforma della Pac (CE, 2014c), che integrano i quattro regolamenti di base adottati il 13 dicembre 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’UE (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013), al fine di consentire agli Stati membri di redigere norme nazionali di applicazione della riforma della Pac.
Come per la Riforma della Pac nel complesso, anche sulla definizione dei criteri di greening viene lasciato un ampio margine di discrezionalità agli Stati Membri. Nello specifico, il singolo Stato membro può considerare aree di interesse ecologico gli elementi caratteristici e le aree elencate nell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, oltre alle possibili pratiche equivalenti dell’allegato IX. Un dibattito acceso ha riguardato i criteri di implementazione di quelle tipologie di Efa che permettono la produzione, in particolare, di colture azotofissatrici. La prima questione riguarda l’assenza negli atti delegati di un chiaro divieto all’uso di pesticidi e fertilizzanti sull’Efa destinata a colture azotofissatrici. Gli atti delegati contengono, infatti, solo una indicazione dei criteri di scelta degli elementi caratteristici per l’Efa basati sul principio della salvaguardia e miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole (direttiva 91/676/Cee e 2000/60/CE) (CE, 2014c). Viene invece demandata agli Stati membri la definizione di eventuali condizioni aggiuntive per i metodi di produzione e delle caratteristiche delle aree su cui le colture azotofissatrici potranno essere coltivate (CE, 2014a). Su questo aspetto, in una lettera inviata al Commissario Cioloş, alcune organizzazioni ambientaliste, tra cui Bee life e Arc 2020, hanno espresso il loro dissenso circa la possibilità dell’uso di pesticidi sull’Efa motivandolo con l’impatto negativo sulla biodiversità e i maggiori costi a carico della società (Bee Life, 2014).
Una seconda questione al centro di polemiche riguarda i fattori di conversione e di ponderazione relativi alle diverse tipologie di Efa, già previsti ma non stabiliti nell’allegato X del Reg. 1307/2013, e successivamente definiti proprio all’interno degli atti delegati. Tali fattori hanno lo scopo di differenziare i possibili elementi caratteristici stabilendo la corrispondenza tra 1 m2 (o metro lineare) di tali elementi e 1m2 di Efa. Nella proposta degli atti delegati pubblicata dalla Commissione l’11 marzo 2014 il fattore di ponderazione dell’Efa associato alle azotofissatrici era stato fissato a 0,3: per gli agricoltori sarebbe stato necessario riallocare a colture azotofissatrici oltre 3,3 ettari del proprio piano produttivo per poter coprire 1 ettaro di Efa. Successivamente, il 2 aprile 2014, in una dichiarazione speciale relativa agli atti delegati, la Commissione Europea si è impegnata ufficialmente a rivedere tale fattore precisando che: "per quanto riguarda la produzione di colture azotofissatrici sull’Efa la Commissione, nel corso del processo di codecisione con il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE, ha deciso di modificare il coefficiente di cui all'allegato X (Reg. 1307/2013), in modo che 1 ettaro di colture azotofissatrici come erba medica, trifoglio o lupino possa essere equivalente a 0,7 ettari di Efa (rispetto agli 0,3 ettari nel testo originale)" (CE, 2014b). Grazie alla modifica introdotta, basterà, quindi, riallocare a colture azotofissatrici meno di 1,5 ettari per rispettare l’obbligo di 1 ettaro di Efa; si tratta di una richiesta molto meno onerosa per gli agricoltori rispetto a quanto inizialmente proposto dalla Commissione che, insieme alla possibilità di utilizzare pesticidi e fertilizzanti su queste aree, rappresenta un’ulteriore attenuazione di una riforma, già notevolmente mitigata dal lungo processo di codecisione del Trilogo rispetto alla proposta del 12 ottobre 2011 (CE, 2011; Arfini et al., 2013; Pierangeli e Solazzo, 2013).  La giustificazione di questo cambiamento nel fattore di ponderazione delle azotofissatrici, come riportato nella dichiarazione della Commissione, sarebbe legata al contesto di forte dipendenza dell'UE dalle importazioni di colture proteiche. Le organizzazioni ambientaliste, già insoddisfatte per l’accordo raggiunto a dicembre sui regolamenti di base, hanno duramente criticato questa scelta. European Environmental Bureau (Eeb) e Birdlife International, in una lettera indirizzata al Commissario Cioloş riferendosi all’aumento del fattore di ponderazione Efa per le colture azotofissatrici, affermano che: "le Efas avrebbero dovuto interessare una piccola quota di ogni azienda per la protezione delle risorse ambientali, tra cui la fauna selvatica. Ma questo obiettivo onorevole è stato “annacquato” in modo che, nella migliore delle ipotesi, l’Efa non porterà quasi nulla a favore dell'ambiente naturale, e nel peggiore dei casi agirà come una forma bizzarra di sostegno finanziario alla produzione di colture proteiche. Se per questo caso fosse applicata la legge sull'etichettatura, la parola “ecologica” sarebbe considerata pubblicità ingannevole" (Eeb e Birdfile International, 2014).
Di contro, soddisfazione per le modifiche introdotte negli atti delegati è stata espressa dalle organizzazioni di produttori. Meurig Raymond, presidente della National Farmers' Union of England and Wales, ha dichiarato: "Sono molto lieto che i deputati europei siano riusciti ad aumentare il valore delle aree a colture azotofissatrici, in modo che, se un agricoltore ne coltiva 1 ettaro si assegneranno 0,7 ettari di Efa, piuttosto che gli 0,3 inizialmente proposti" (National Farmers' Union of England and Wales, 2014).

Come valutare l’impatto della riforma

Le informazioni utilizzate per l'analisi sono quelle contenute nella banca dati Rica del 2012 e riguardano un campione di 700 aziende agricole della regione Emilia Romagna, di cui 443 in pianura, 177 in collina e 80 in montagna. I dati estratti a livello aziendale sono relativi all’uso del suolo, la resa produttiva, i prezzi dei prodotti e i costi specifici per attività. Al fine di stimare la convergenza interna dei pagamenti diretti, l’analisi ha considerato i dati Rica sui pagamenti Pac, mentre altre variabili descrittive dell’azienda (come la certificazione biologica) sono state utilizzate per individuare i casi di esclusione dai vincoli di greening. La stima dell’impatto della politica è stata effettuata a livello di singola azienda agricola utilizzando il sistema di pesi della Rica al fine di ottenere risultati più coerenti con i sistemi di produzione agricola della regione (Solazzo et al., 2014; Consiglio dell’UE, 2009a).
L’approccio di Pmp (Paris, 1997; Paris e Howitt, 1998; Paris e Arfini, 2000) utilizzato considera anche le informazioni sui processi produttivi potenziali o “latenti”, ovvero quelle attività presenti nell’ordinamento produttivo regionale ma assenti nel piano produttivo osservato della singola azienda. Ogni azienda ha pertanto la possibilità di attivare nuovi processi produttivi non presenti nella situazione osservata (Arfini e Donati, 2013; Arfini et al., 2013). Tutti i processi produttivi presenti nella Rica sono stati riclassificati in 48 voci all'interno del modello. In particolare, tre di queste voci sono state classificate come colture azotofissatrici (soia, erba medica e leguminose) e sono state utilizzate, insieme alla superficie a riposo, per il calcolo dell'Efa già presente nelle aziende agricole e dell’eventuale quota mancante. Secondo quanto ipotizzato nel modello, le aziende agricole per soddisfare il vincolo di Efa possono decidere di destinare superficie a riposo e/o allocare superficie a una o più delle tre colture azotofissatrici1. Il modello tiene, inoltre, conto dei requisiti, vincoli e criteri di esclusione previsti dalle tre misure di greening.
Oltre all'impatto del greening, il modello valuta i possibili effetti della convergenza del pagamenti diretti. La stima dei nuovi pagamenti, suddivisi tra pagamento di base (70% del massimale nazionale) e pagamento verde (30%), tiene conto della riduzione al 2019 del 10,3% del massimale per l'Italia, della regionalizzazione (considerando l’Italia come regione unica) e del processo di convergenza interno (CE, 2011) secondo il “modello irlandese”2.
Il modello di simulazione valuta l’effetto della nuova Pac nei due livelli di ponderazione delle colture azotofissatrici qualificate come Efa: fattore 0,3 (Sim_03) e fattore 0,7 (Sim_07). Entrambi gli scenari sono messi a confronto con la situazione di mercato e di politica agricola del 2013 (Baseline).

I risultati del modello

L’impatto sull’uso del suolo

I risultati sull’ordinamento produttivo, relativi a tutte le aziende Rica dell’Emilia Romagna, mostrano per entrambi gli scenari considerati un rilevante impatto delle misure di greening sulle colture cerealicole (Tabella 1).

Tabella 1 – L’impatto del greening sull’uso del suolo in Emilia Romagna

*Colture azotofissatrici
Fonte: ns elaborazioni

Con l'eccezione di orzo e altri cereali minori, si registra una diminuzione significativa della superficie per i cereali più comuni. Da una parte questa riduzione è riconducibile all’obbligo di diversificazione, che impone alle aziende cerealicole specializzate di aumentare (o attivare) superficie destinata ad altri processi produttivi (in particolare altri cereali). Dall’altra parte, in molti casi le aziende agricole scelgono di destinare ad Efa le colture cerealicole, al fine di mantenere altre colture più redditizie presenti nel proprio piano produttivo.
Nello scenario Sim_07 l'impatto è complessivamente più limitato, in relazione al maggiore fattore di ponderazione dell’Efa e al conseguente aumento del numero di aziende che già soddisfano tale misura di greening. In questo scenario infatti, la nuova Efa, al netto di quella già esistente nella situazione osservata, è di circa 9.800 ettari (0,9% della Sau totale regionale), mentre nello scenario Sim_03 l’Efa richiesta sarebbe superiore a 11.000 ettari, di cui più di 8.500 ettari sarebbero lasciati a riposo. Il minore fattore di ponderazione spinge le aziende a preferire questa soluzione piuttosto che riallocare, per ogni ettaro di Efa, oltre tre ettari delle superfici iniziali a colture azotofissatrici. La quota di nuova Efa lasciata a riposo risulta, invece, nettamente più contenuta in Sim_07 non raggiungendo i 1.000 ettari (+12%). I risultati mostrano come il fattore di ponderazione definito dalla Commissione sia molto più vantaggioso per le aziende decise ad attivare o potenziare le colture azotofissatrici.
In una regione come l'Emilia Romagna, le implicazioni politiche sono rilevanti, soprattutto per il settore lattiero-caseario, dato l’incentivo di entrambi gli scenari, in particolare Sim_07, alla produzione di foraggere in quest’area. Parte consistente del territorio regionale (l’Emilia) presenta, infatti, un’agricoltura fortemente specializzata nella produzione di latte e inserita nelle filiere dei formaggi Dop (Parmigiano-Reggiano e Grana Padano), dove i disciplinari di produzione impongono l’impiego di una certa quota di foraggio di provenienza aziendale (il 50% per il Parmigiano-Reggiano).
In entrambi gli scenari, tra le tre possibili colture azotofissatrici previste, le aziende preferiscono l’erba medica, molto diffusa nella regione, e la soia piuttosto che le leguminose. Queste ultime, poco diffuse in Emilia Romagna, vengono maggiormente favorite dall’incremento del fattore di ponderazione. Nel primo scenario (fattore 0,3) infatti sono principalmente le aziende che già possiedono colture azotofissatrici in misura inferiore al 5% ad incrementarle per rispettare il vincolo di greening; invece l’aumento del fattore di ponderazione a 0,7 incentiva l’attivazione di tali colture anche nelle aziende che non presentavano azotofissatrici nella situazione osservata.

L’impatto sui redditi aziendali

L'analisi delle variabili economiche aziendali mostra il potenziale impatto sul margine lordo (ML) aziendale per effetto dell’applicazione delle misure di greening (ML I livello) e della riforma nel suo complesso (ML II livello) (Tabella 2). Il greening applicato secondo la nuova riforma Pac comporterebbe una contrazione del margine lordo (I livello) a livello regionale inferiore allo 0,5%, in entrambi gli scenari. I risultati ottenuti sono fortemente condizionati dalle ultime decisioni sulle misure di greening che hanno notevolmente ridimensionato la proposta iniziale della Commissione (CE, 2011), aumentando il numero di aziende esonerate dagli obblighi delle nuove misure ambientali. A questo si aggiunge la possibilità di coltivare azotofissatrici sull’Efa, con un’attenuazione ulteriore  dell’onere economico conseguente all’applicazione del greening per le aziende.
Le figure 1 e 2 mostrano come le varie modifiche apportate prima ai regolamenti di base e poi agli atti delegati abbiano portato ad un impatto del greening praticamente nullo nelle aree di montagna ed estremamente limitato nel complesso; solo in alcune aree in cui si concentrano aziende molto grandi e fortemente specializzate, l’impatto delle nuove misure ambientali risulta significativo.
Il valore medio del margine lordo nelle aziende analizzate è pari a 2.085 €/ha, quindi la perdita di redditività legata al greening sarebbe pari, in media, a soli 11 €/ha nello scenario Sim_03. Nell'ultimo scenario (Sim_07), tale riduzione è ulteriormente contenuta (-3,4 €/ha) per effetto del cambiamento nel fattore di ponderazione che allarga il numero di aziende esonerate dal vincolo di Efa. Le zone maggiormente interessate dalle misure di greening risultano quelle delle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, dove si concentra il 60-70% della nuova Efa richiesta, per l’elevata presenza di grandi aziende cerealicole.

Figura 1 - Impatto a livello comunale del greening sul ML aziendale (€/ha) - Scenario Sim_03

Fonte: ns elaborazioni

Figura 2 - Impatto a livello comunale del greening sul ML aziendale (€/ha) - Scenario Sim_07

Fonte: ns elaborazioni

La riduzione dei pagamenti diretti comporta una riduzione molto più significativa del margine lordo rispetto alle misure ambientali, pari in media a 35 €/ha. Il margine lordo medio (di II livello), corrispondente a poco più di 2.400 €/ha, subirebbe una riduzione inferiore al 2% del reddito aziendale nei due scenari analizzati (Tabella 2).

Tabella 2 – L’impatto del greening (ML I livello) e della ridistribuzione dei pagamenti diretti (ML II livello) sulle variabili economiche in Emilia Romagna

Fonte: ns elaborazioni

L’analisi dei risultati aziendali per specializzazione produttiva (Figura 3) evidenzia un maggiore impatto economico negativo del greening per le aziende specializzate in seminativi e granivori, a causa del basso numero di colture (in alcuni casi monocoltura) e alle ampie superfici coltivate.
Analizzando anche l’impatto della ridistribuzione dei pagamenti diretti, le aziende specializzate in erbivori e seminativi mostrano una significativa riduzione dei margini lordi di II livello (60-90 €/ha). Nel primo caso, la riduzione del margine lordo è dovuta esclusivamente all’effetto della convergenza dei pagamenti, mentre vi è un effetto combinato del greening e della convergenza per le aziende specializzate in seminativi. Di contro, le aziende specializzate in colture permanenti evidenziano un aumento complessivo del margine lordo: chiaramente si tratta di aziende che nella situazione pre-riforma hanno ricevuto un livello di pagamento diretto basso, o in molti casi nullo, e che potranno in futuro beneficiare della ridistribuzione degli aiuti.

Figura 3 - Scomposizione dell’impatto della Riforma (greening e ridistribuzione dei pagamenti diretti) sul Margine Lordo aziendale per specializzazione produttiva (Ote) in Emilia Romagna

Fonte: ns elaborazioni

Conclusioni

I risultati forniti dal modello confermano come il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE abbiano sostanzialmente annullato la valenza ambientale del greening facendone uno strumento per giustificare l'intervento pubblico in agricoltura più che un vero e proprio strumento per condurre il settore agricolo ad assumere maggiori impegni nella riduzione del proprio impatto sull'ambiente. La profonda revisione del testo originale della Commissione europea ha coinvolto anche il sistema di ridistribuzione dei pagamenti diretti che, con l’applicazione delle opzioni demandate agli Stati Membri nel documento finale, risulta piuttosto conservatore a livello nazionale. Tali decisioni di politica contribuiranno ad attenuare gli obiettivi di solidarietà che la nuova Pac doveva avere all'inizio dell'intero processo di riforma.
Dai risultati del modello la ridistribuzione dei pagamenti diretti e l’applicazione del greening produrrebbero una riduzione del reddito agricolo, a livello regionale, inferiore al 2% rispetto allo scenario di riferimento. Il risultato più evidente dell'introduzione del greening è, a livello produttivo, la diminuzione della superficie a cereali e il contestuale aumento dell’area coltivata a colture proteiche (soia, erba medica e leguminose). La scelta di includere queste ultime nella lista delle azotofissatrici qualificate come Efa potrebbe produrre un rilevante aumento della loro superficie, principalmente per soia ed erba medica. I risultati del modello mostrano come il cambiamento del fattore di ponderazione per le colture azotofissatrici (da 0,3 a 0,7) riduca l’impatto del greening, con un netto aumento della convenienza a destinare l’Efa richiesta a tali colture, piuttosto che a superficie a riposo. Ciò ha implicazioni rilevanti a livello territoriale per quelle province specializzate nella produzione di latte che, soprattutto per le produzioni Dop, sono fortemente legate alla produzione di colture proteiche, prima fra tutte l’erba medica. Tuttavia, sia la diversificazione che l’obbligo di Efa non sembrano influenzare in misura significativa il reddito delle aziende. Il “costo del greening” risulta infatti inferiore a 5 €/ha a livello regionale nello scenario con fattore di ponderazione pari a 0,7. Tale impatto economico è maggiore per le aziende specializzate in seminativi e granivori e in quelle delle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, mentre sono completamente esonerate dal greening le aziende che operano in aree di montagna.
Arfini et al. (2013) mostrano come l’impatto della nuova Pac, e in particolare del greening, sia stato notevolmente mitigato dal lungo processo di codecisione che dalla proposta iniziale della Commissione aveva portato all’accordo finale raggiunto il 26 giugno 2013. Le successive scelte a livello europeo, di qualificare le colture azotofissatrici come Efa senza un esplicito divieto all’uso di pesticidi e di incrementare il loro coefficiente di ponderazione (da 0,3 a 0,7), sembrano confermare la scarsa azione ambientale del greening ma soprattutto la scarsa volontà (o capacità) delle istituzioni europee di incidere realmente sulle questioni ambientali, dando priorità ad altri obiettivi, quali produttività, competitività e approvvigionamento alimentare.
L’articolo precedentemente citato, con riferimento all’accordo politico raggiunto sui regolamenti di base, si chiudeva con il dubbio “se l’azione riformatrice della Commissione in chiave ambientale e ridistributiva si fosse fermata o fosse solo rimandata”. A distanza di un anno, osservando quanto accaduto tra marzo e aprile con la pubblicazione degli atti delegati, almeno per le questioni ambientali, sembra per ora confermata la prima ipotesi.

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  • 1. Nel modello è stato previsto un costo di gestione (sfalcio) di 100 €/ha per la superficie a riposo, e un costo di attivazione di 200 €/ha per le colture azotofissatrici nelle aziende che non hanno tali colture nel loro ordinamento produttivo di partenza. Tale costo trova una spiegazione nel cambiamento tecnologico che presumibilmente si troverebbero a dover affrontare le aziende in conseguenza dell’introduzione di un nuovo processo produttivo.
  • 2. Alla componente di base del pagamento (pari al 70%), aggiornata con la riduzione del massimale previsto per il 2015 (PE e Consiglio dell'UE, 2013), è stato applicato un sistema di convergenza verso la media nazionale stimata al 2019 (204,9 €/ha), prevedendo il recupero di 1/3 della differenza dal 90% del valore medio unitario nazionale dello stesso anno, imponendo che nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60% del valore medio unitario e fissando una riduzione massima del 30% rispetto al valore unitario iniziale; il pagamento verde è stato, inoltre, calcolato come quota della componente di base (Reg. (UE) n 1307/2013).
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