Glossario PAC
La maggior parte degli atti legislativi adottati dal legislatore (i cosiddetti “atti giuridici di base”) stabilisce regole piuttosto generali. Affinché queste regole generali possano essere realmente attuabili, è necessario integrarle con norme più precise, definite negli atti delegati o in atti di esecuzione. Gli atti delegati sono atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di atti giuridici di base (vedi articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Gli atti delegati possono essere adottati solo se il legislatore ha delegato alla Commissione il potere di farlo nell’atto giuridico di base. Inoltre, l’atto giuridico di base prevede che il legislatore possa revocare la delega alla Commissione e che un atto delegato possa entrare in vigore solo se nessuna obiezione viene espressa dal legislatore entro un periodo stabilito dall’atto legislativo.