Istituto Nazionale di Economia Agraria |
Dopo 2 giorni di trattative serrate, lo scorso 20 novembre è stato siglato il compromesso sull’Health Check della PAC. Al termine degli incontri bilaterali tra Commissione e Stati membri si è giunti alla definizione di una serie di modifiche al testo dei regolamenti licenziati dai servizi tecnici della Commissione al termine degli incontri dei Gruppi di Alto Livello Agricoltura. Si tratta di concessioni tese a facilitare il raggiungimento di un accordo prima della fine dell’anno, onde evitare il rischio di giungere alla co-decisione con il Parlamento europeo, che in passato si è sempre mostrato più conservatore della Commissione e del Consiglio in merito alle proposte di riforma della PAC.
Ad un anno esatto dal lancio della Comunicazione sulla “valutazione dello stato di salute della PAC” sono state gettate alcune basi riguardanti il futuro della PAC: totale disaccoppiamento degli aiuti diretti, aumento del tasso di modulazione per incrementare la dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale, sganciamento del valore dei titoli dai riferimenti storici, quest’ultimo punto rafforzato dalla dichiarazione congiunta di Commissione e Consiglio che “si impegnano a esaminare a fondo le possibilità di sviluppo del sistema dei pagamenti diretti nella Comunità e a considerare il differente livello dei pagamenti diretti tra gli Stati membri”.
Le modifiche dell’ultima ora, salutate come vittoria da quasi tutti gli Stati membri (ognuno è riuscito ad ottenere qualcosa per sé!), hanno annacquato le proposte iniziali, ma non hanno modificato il quadro generale: la Commissione, in altre parole, non è arretrata su nessuno dei punti fondamentali della riforma, sebbene abbia dovuto diluirne alcuni aspetti.
Veniamo dunque alla presentazione delle principali novità che attendono tanto il I quanto il II pilastro della PAC a partire dal prossimo anno.
Modulazione e "nuove sfide" nell’ambito dello sviluppo rurale
Il compromesso ha ridotto la carica redistributiva della modulazione ma ha mantenuto saldo il principio del maggior trasferimento di risorse dagli aiuti diretti del I pilastro della PAC alle misure del II pilastro, ed ha confermato l’idea che a pagare maggiormente siano coloro che ricevono più aiuti. Il nuovo testo, infatti, stabilisce che la modulazione aumenterà del 5% in 4 anni, aggiungendosi al 5% di modulazione base già in essere. Per gli aiuti superiori a 300.000 € è previsto un ulteriore taglio del 4%. I tagli si applicheranno agli aiuti diretti a partire dal 2009 per essere inclusi in bilancio dall’anno successivo. Rimane salva la franchigia a 5.000 € di aiuti per azienda.
Il cofinanziamento comunitario dei fondi drenati dalla modulazione sarà pari al 90% nelle aree in convergenza e al 75% nelle aree competitività (dagli attuali 75% e 50%, rispettivamente). Il restante sostegno sarà a carico dello Stato membro.
Tabella 1 - Modulazione obbligatoria progressiva
Soglie di aiuti diretti (in €) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
0-5.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5.000-300.000 | 5% | 5%+2% | 5%+3% | 5%+4% | 5%+5% |
Oltre 300.000 | 5% | 5%+2%+4% | 5%+3%+4% | 5%+4%+4% | 5%+5%+4% |
I fondi aggiuntivi derivanti dalla modulazione (quella base oltre il 5% e quella progressiva che colpirà gli aiuti oltre 300.000 €) rimarranno a disposizione dello Stato membro che li ha generati per finanziare un menù di misure, le cosiddette “nuove sfide”, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo rurale. Ai quatto ambiti di riferimento già previsti nella proposta di regolamento (le "nuove sfide" propriamente dette) – cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e salvaguardia della biodiversità – il compromesso ha aggiunto due nuove misure: quelle di accompagnamento nel settore lattiero-caseario (chiaramente una concessione alla Germania che aveva più volte espresso la necessità di creare un “fondo latte” per accompagnare il settore lattiero verso la fine del regime delle quote) e le misure di innovazione collegate alle prime 4 “sfide” (tema caro alla Danimarca).
Secondo simulazioni della Commissione la nuova modulazione dovrebbe portare, nei quattro anni di applicazione, ad un ammontare complessivo di risorse pari a 3.241 milioni di euro, dei quali 369 milioni si realizzerebbero in Italia (secondo il MiPAAF, invece, la modulazione a regime ammonterà complessivamente a 252 milioni di euro). La modulazione progressiva (il taglio del 4% sugli aiuti superiori a 300.000 €) avrà complessivamente un impatto modesto, con situazioni molto differenziate tra paesi. Sulla base della distribuzione degli aiuti diretti al 2006, si stima che in Germania saranno assoggettati all’ulteriore taglio del 4% lo 0,41% delle aziende e il 16,83% degli aiuti. In Italia, al contrario, verrebbero assoggettati a questo taglio lo 0,02% delle aziende e solo il 3,17% degli aiuti, facendo assumere al taglio più che altro un valore simbolico.
Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione il piano strategico nazionale (PSN) e i programmi di sviluppo rurale (PSR) riveduti per tenere conto delle risorse supplementari da dedicare alle nuove sfide. A decorrere dal 1° gennaio 2010 i PSR dovranno prevedere tipi di operazioni rispondenti alle nuove sfide, le cui aliquote di sostegno potranno essere maggiorate di 10 punti percentuali. Tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015 gli Stati membri dovranno spendere nell’ambito dei PSR, un importo equivalente ai fondi aggiuntivi ricavati dalla modulazione per i tipi di operazioni collegati alle nuove sfide e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi. Nel caso in cui i PSR già contemplino i tipi di operazione collegati alle nuove priorità, finalizzati all’ottenimento degli effetti potenziali indicati, potrebbero liberarsi risorse per: a) finanziare nuove misure non comprese nei PSR (per mancanza di fondi, ad esempio) o b) potenziare vecchie misure già presenti, oppure c) aumentare la dotazione finanziaria per le nuove sfide.
Soglie minime e altri requisiti minimi per ottenere gli aiuti diretti del I pilastro
Riguardo alle soglie minime le nuove disposizioni stabiliscono che uno Stato membro non eroga pagamenti diretti quando l’importo totale in un anno non supera 100 € (limite finanziario) oppure quando la superficie ammissibile dell’azienda che richiede pagamenti diretti è inferiore a 1 ettaro (limite fisico). Le soglie, tuttavia, possono essere adattate entro limiti predefiniti. Per l’Italia, in particolare, i limiti entro cui fissare le soglie sono 0,5 ettari e 400 € di aiuti diretti. Si ricorda che in Italia già si applica una soglia di 100 € all’erogazione degli aiuti diretti. Di conseguenza, la nuova norma non comporta la necessità di apportare cambiamenti “non desiderati”.
Modificando quanto stabilito nella proposta di regolamento si dispone, inoltre, che ciascuno Stato membro garantisca che non siano concessi pagamenti diretti ad una persona fisica o giuridica la cui attività agricola è una parte “insignificante” delle sue attività economiche generali o la cui attività principale o l’obiettivo sociale non sia l’attività agricola.
Rimane confermato il principio del progressivo passaggio verso il disaccoppiamento totale degli aiuti, sebbene rispetto alla proposta iniziale sia stato concesso un rallentamento nel processo di integrazione degli aiuti nel regime di pagamento unico.
Per i prodotti trasformati è stata decisa una data unica per tutti gli Stati membri senza possibilità di anticipo. Di conseguenza il disaccoppiamento avverrà a partire dal:
- 1° aprile 2012 per l’aiuto alla trasformazione di foraggi essiccati;
- 1° luglio 2012 per il premio alla fecola di patate;
- 1° luglio 2012 per l’aiuto alla trasformazione di lino e canapa per la produzione di fibre.
Dal 1° gennaio 2010 saranno disaccoppiati gli aiuti per seminativi, grano duro (compreso l’aiuto alla qualità), oliveti e luppolo, vale a dire alcuni dei prodotti per i quali la riforma del 2003 aveva permesso agli Stati membri di mantenere parte degli aiuti accoppiati al prodotto.
Al più tardi dal 1° gennaio 2012 saranno integrati nel pagamento unico: i pagamenti per i bovini (ad eccezione di quello per le vacche nutrici) i pagamenti per il riso, la frutta in guscio (resta la possibilità di concedere l’aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 €/ha), le sementi, le colture proteiche, le patate da fecola. Agli Stati membri viene data facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2009, di anticipare il disaccoppiamento per questi prodotti.
Agli Stati membri viene concessa una certa flessibilità nell’uso dei fondi risultanti dall'inserimento degli aiuti che verranno disaccoppiati nel pagamento unico. Infatti, le risorse provenienti dall'ulteriore disaccoppiamento (o parte di esse) potranno essere usate per concedere nuovi titoli o aumentare il valore di quelli esistenti in favore delle aziende che tra il 2005 e il 2008 hanno esercitato un’attività agricola che prevedeva l’utilizzo di pascoli o il possesso di bestiame. Gli agricoltori che beneficiavano del pagamento diretto confluito nel pagamento unico dopo il disaccoppiamento non dovranno ricevere un sostegno complessivo inferiore al 75% di quello medio ricevuto prima.
Solo gli Stati membri che in applicazione della riforma Fischler avevano deciso di escludere dal pagamento unico gli aiuti per bovini e ovicaprini rimane la facoltà di mantenere accoppiato il 100% del premio alla vacca nutrice e il 50% del premio per gli ovicaprini, con la possibilità di rivedere al ribasso il tasso di “accoppiamento”. Di conseguenza, l’Italia non ha alcuna facoltà di attivare ex novo questi aiuti.
Agli Stati membri, inoltre, viene concessa la facoltà di rivedere le decisioni in merito all’esclusione transitoria dal regime di pagamento unico degli aiuti ai prodotti ortofrutticoli, purché ciò conduca ad un più basso livello degli aiuti accoppiati (e anche a una maggiore velocità di transizione verso il pagamento unico?).
Infine, nulla è cambiato riguardo alle decisioni già prese con la riforma Fischler in merito agli aiuti per il tabacco. A partire dal 2011, infatti, il 50% dell’aiuto storico maturato dal settore, pari a 484 milioni di euro per l’intera UE, sarà trasferito allo sviluppo rurale e destinato all’attuazione di misure (quali, ad esempio, prepensionamento, aiuti all’investimento per la riconversione verso colture alternative altamente specializzate, diversificazione verso attività non agricole, ecc.) nelle regioni produttrici di tabacco che hanno beneficiato degli aiuti diretti nel triennio storico di riferimento (2000 - 2002).
Il compromesso ha introdotto una misura transitoria, pensata per il tabacco ma non esclusiva per questo prodotto, che prevede un sostegno al reddito alle “aziende agricole sottoposte a ristrutturazione” sotto forma di aiuto forfetario decrescente per i soli anni 2011, 2012 e 2013. L’aiuto sarà concesso alle aziende sottoposte a ristrutturazione a seguito della riforma della relativa OCM, che presentano un piano aziendale e i cui pagamenti diretti si siano ridotti di più del 25% tra il 2009 ed il 2010. L’aiuto forfetario non potrà eccedere il 50% della riduzione subita e saranno pagati entro un massimale di 4.500 € ad azienda nel 2011, 3.000 € nel 2012 e 1.500 € nel 2013.
Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione preparerà un rapporto sullo stato di applicazione dell’Health Check con particolare riferimento ai progressi del disaccoppiamento.
Regionalizzazione/ravvicinamento
Il testo approvato non cambia nella sostanza rispetto alla proposta di regolamento. Al fine di rendere il valore dei titoli più uniforme vengono messi a disposizione degli Stati membri due strumenti: la regionalizzazione e il ravvicinamento.
Ai paesi che attualmente adottano il regime di pagamento unico secondo il modello storico (come ad esempio l’Italia) è consentito passare al modello regionalizzato a partire dal 2010. In tal caso la decisione dovrà essere presa entro il 1° agosto 2009. La regionalizzazione potrà essere applicata anche dopo il 2010, ma una decisione in tal senso dovrà essere presa comunque entro il 1° agosto 2010. Gli Stati membri dovranno definire le “regioni” secondo criteri oggettivi e non discriminatori, come la propria struttura istituzionale o amministrativa e il potenziale agricolo regionale, e successivamente suddividere il massimale nazionale tra le “regioni” così definite. Un’importante novità è quella che permette agli Stati membri di considerare il loro territorio come “regione unica”, opzione prima concessa solo agli Stati membri con meno di 3 milioni di ettari ammissibili.
La regionalizzazione non potrà riguardare più del 50% del massimale regionale che verrà distribuito tra tutti gli agricoltori le cui aziende ricadono nella regione interessata, compresi coloro che non sono in possesso di titoli. L’aiuto forfetario sarà calcolato dividendo il massimale regionale soggetto a regionalizzazione per la superficie ammissibile regionale. Ciascun agricoltore avrà diritto ad un numero di titoli pari al numero di ettari posseduti nell’anno di applicazione della regionalizzazione. La regionalizzazione opera, dunque, una redistribuzione degli aiuti tra tutti gli agricoltori le cui aziende ricadono nella regione interessata.
Il ravvicinamento, al contrario, opera solo nei confronti di chi possiede diritti all’aiuto, consentendo ad uno Stato membro di rendere più uniforme il valore dei titoli. Il ravvicinamento può essere applicato: a) dagli Stati membri che adottano attualmente il regime di pagamento unico secondo il modello storico (come l’Italia) e non intendono passare al modello regionalizzato; b) dagli Stati membri che passano al modello regionalizzato e c) da quelli che applicano il pagamento unico secondo il modello regionalizzato previsto dal regolamento 1782/2003. Nel primo caso il ravvicinamento può essere attuato dal 2010 (o anche successivamente) in non più di tre tappe annuali, nell’ambito delle quali la riduzione del valore di ciascun titolo non può essere superiore al 50% della differenza tra il suo valore iniziale e quello finale.
L’unica vera novità (piuttosto oscura) del compromesso è la possibilità di modificare progressivamente il valore dei titoli regionali (in non più di tre tappe annuali) sulla base di criteri oggettivi come il potenziale agricolo e criteri ambientali purché il valore totale dei diritti all’aiuto non sia ridotto di più del 10% del loro valore iniziale. Per capire appieno il significato di questa disposizione occorrerà attendere il regolamento definitivo. Si potrebbe pensare, infatti, di ridurre il valore dei titoli del 10% e di ridistribuire tra le regioni questo importo sulla base dei criteri ambientali e del potenziale agricolo, oppure la suddivisione del massimale nazionale tra le regioni potrebbe tenere conto anche dei criteri ambientali e agricoli, purché ciò non conduca, nelle regioni “penalizzate” (quindi quelle con meno problemi ambientali o minore potenziale agricolo), ad una riduzione complessiva del valore dei titoli maggiore del 10%.
Resta confermata l’abolizione del set aside a partire dal 1° gennaio 2009 e la conversione dei diritti di ritiro in titoli ordinari. La perdita ambientale connessa alla riattivazione delle superfici prima a riposo viene compensata dalla introduzione di nuovi vincoli nell’ambito delle BCAA.
Aiuto alle colture energetiche
L’aiuto alle colture energetiche di 45 €/ha è abolito dal 2010 senza che le somme relative vengano recuperate nel pagamento unico. Il risparmio annuo di 90 milioni di euro sarà allocato ai nuovi Stati membri e aggiunto ai massimali nazionali.
Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la differenza tra il massimale nazionale (contenuto nell’allegato VIII) e il totale degli aiuti assegnati per incrementare i fondi per l’art. 68 o, alternativamente, per aumentare la dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale. I fondi inutilizzati possono essere usati dal 2010 (con decisione presa entro il 1° agosto 2009) tenendo conto di un margine di sicurezza dello 0,5%. I fondi non utilizzati da destinare all'art 68 o allo sviluppo rurale non possono tuttavia superare il 4% del massimale al netto della modulazione. Per l’Italia si tratta di un importo di 140 milioni di euro. Nel caso di utilizzo per l’art. 68, tali somme non sono aggiuntive ma devono rientrano nel limite del 10% del massimale nazionale.
Superfici ammissibili al pagamento unico
Le aree forestali che hanno ricevuto un aiuto di Stato per imboschimento sono considerate superfici ammissibili al pagamento unico. La Commissione ha inoltre rilasciato una dichiarazione nella quale si conferma che gli Stati membri hanno sufficiente flessibilità per considerare superfici ammissibili al pagamento unico anche i pascoli semi-naturali usati per attività agricole e sui quali la densità degli alberi è superiore a 50 per ettaro. Sono ammissibili anche i pascoli semi-naturali con arbusti e impedimenti di speciale rilevanza. Specifici criteri di ammissibilità possono essere selezionati nell’ambito dei PSR e non devono necessariamente coincidere con i criteri utilizzati per l’ammissibilità al pagamento unico.
Gli Stati membri possono utilizzare fino al 10% del massimale nazionale (per l’Italia pari a poco meno di 440 milioni di euro) per concedere sostegno agli agricoltori sulla base di un prefissato menù di azioni. Tale sostegno può assumere la forma di:
a) pagamenti annuali supplementari per specifici tipi di agricoltura importanti per:
i) la tutela o il miglioramento dell’ambiente (se rispettano i requisiti richiesti per le misure agroambientali del regolamento 1689/2005 e ad esclusiva copertura dei costi supplementari effettivamente sostenuti e della perdita di reddito subita per conseguire l’obiettivo);
ii) la tutela della qualità dei prodotti agricoli (se conformi ai regolamenti su STG, DOP/IGP, biologico e alle norme sulla commercializzazione contenute nel regolamento sull'OCM unica);
iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli (se ottempera ai criteri fissati nel regolamento 3/2008 relativo ad azioni di formazione e informazione dei prodotti agricoli sui mercati interni ed internazionali);
iv) il miglioramento del benessere animale;
b) pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capo di bestiame e premi ad ettaro di foraggere per far fronte a specifici svantaggi a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovicaprine e del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale o per tipi di aziende vulnerabili dal punto di vista economico che operano negli stessi settori, nella misura necessaria a mantenere gli attuali livelli di produzione. Evidentemente, nella stesura del testo definitivo dovrà essere apposta una correzione per permettere ai produttori di riso di usufruire di pagamenti supplementari ad ettaro non foraggero;
c) aumento del valore unitario dei titoli e/o del numero dei diritti all’aiuto per gli agricoltori che operano in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare il rischio di abbandono delle terre e/o far fronte agli svantaggi specifici degli agricoltori di tali aree;
d) pagamenti annuali supplementari a titolo di contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche (calamità naturali), epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;
e) contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, sotto forma di pagamenti compensativi, per le perdite economiche provocate dall’insorgenza di focolai di epizoozie e di malattie delle piante o dal verificarsi di un incidente ambientale.
Per le misure (d) ed (e) il sostegno pubblico sarà limitato al 65%. Il cofinanziamento comunitario non potrà superare il 75%.
Il sostegno accoppiato elargito nell’ambito delle misure (a), (b) ed (e) non potrà superare il 3,5% del massimale nazionale. Per l’Italia si tratterebbe di un importo pari a poco più di 150 milioni di euro (nell’ambito dei 440 milioni).
Il limite del 3,5% potrà essere superato esclusivamente per finanziare misure agroambientali i cui benefici siano aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell’ambito delle misure agroambientali del II pilastro. Tuttavia, non potrà essere superato il limite del 10%. Altre deroghe sono previste in favore di specifici paesi.
Gli Stati membri dovranno prendere una decisione su come usare l’envelope nazionale entro il 1° agosto 2009, o 2010, o 2011.
Gli Stati membri possono aumentare la dotazione finanziaria per l’art. 68 mediante un taglio dei pagamenti diretti accoppiati elargiti per gli ovicaprini e le vacche nutrici. Le somme non utilizzate dei massimali finanziari sono invece sostitutive e non vanno ad incrementare l’envelope per l’art. 68.
Entro il 1° agosto 2011 gli Stati membri che avranno deciso di adottare l’art. 68 potranno decidere, a partire dal 2012, di modificare gli importi per il finanziamento delle misure (entro i limiti previsti) oppure potranno porre termine all’applicazione dell’art. 68. Le somme liberate verranno integrate nel regime di pagamento unico.
Se i paesi applicano attualmente l’art. 69 con misure incompatibili con il nuovo art. 68, e non intendono modificarle, i relativi importi saranno integrati nel pagamento unico. Nella ripartizione del sostegno gli Stati membri potranno tenere conto dei beneficiari storici dei settori interessati oppure potranno scegliere un periodo rappresentativo più recente. Se invece applicano attualmente l’art. 69 con misure incompatibili e intendono applicare il nuovo art. 68 avranno a disposizione un periodo transitorio di tre anni (2010, 2011 e 2012) per adeguarsi. A partire dal bilancio 2014 le misure esistenti dell’art. 69 non saranno più finanziate.
Ai paesi che applicano l’art. 69 mediante tagli ai pagamenti diretti di singoli settori (come in Italia, dove le trattenute sono applicate sui plafond di cereali, carni bovine, carni ovicaprine e barbabietola da zucchero) sarà permesso mantenere in via facoltativa tale modalità di finanziamento anche nell’art. 68. Viene meno comunque l’obbligo di utilizzare i fondi negli stessi settori da cui sono drenate le risorse. Gli Stati membri, infine, possono finanziare le misure dell’art. 68 già a partire dal 2009 utilizzando le risorse provenienti dalla riserva nazionale.
Passaggio alla riserva nazionale
I diritti non attivati per due anni (vale a dire quelli per i quali per due anni di seguito non si richiede il relativo pagamento) sono riversati nella riserva nazionale.
I titoli speciali, cioè i titoli per i quali gli agricoltori usufruiscono di una deroga all’obbligo di attivare i diritti mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, purché venga mantenuto almeno il 50% dell’attività agricola espressa in UBA, se trasferiti diventano titoli ordinari, a meno che non siano trasferiti per eredità (anche anticipata). Il compromesso, tuttavia, ha previsto, limitatamente al 2009, 2010 e 2011, che il cessionario benefici della deroga soltanto se sono trasferiti tutti i titoli speciali (così come è attualmente stabilito nel regolamento 1782/2003).
Decade l'obbligo di trasferire i diritti all'aiuto senza il contestuale trasferimento della terra solo dopo aver utilizzato almeno l'80% dei diritti all'aiuto per almeno un anno civile.
Per i titoli provenienti dalla riserva decade il divieto di trasferimento nei primi 5 anni e l’obbligo di attivare tutti i titoli ogni anno per i primi 5 anni.
Il sistema di consulenza aziendale
Continua a presentare gravi difficoltà di applicazione, tanto che, nel ribadire la scadenza del 31 dicembre per presentare una relazione sull’applicazione del sistema, accompagnata, se necessario, da proposte appropriate, è stata cancellata la frase che legava la presentazione delle proposte all’obiettivo di rendere obbligatoria la consulenza aziendale.
A partire dal 2010 saranno aboliti alcuni obblighi nell’ambito dei CGO ritenuti non pertinenti o non legati alla responsabilità degli agricoltori (alcune delle misure collegate alla Direttiva Uccelli e alla Direttiva Habitat) e sarà cancellata la norma sulla identificazione e registrazione dei bovini (già prevista altrove).
La lista delle BCAA si allunga per assicurare il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, stagni, fossi e filari d’alberi. Inoltre, per tenere conto dei benefici ambientali che con l’eliminazione del set aside verrebbero a perdersi, si prescrive l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, non più tardi del 2012.
Importante è anche la nuova veste che assumono le BCAA. Infatti, il nuovo articolo 6 prescrive che gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non sono previsti nel quadro di riferimento. Inoltre, l’allegato III, in cui si elencano obiettivi e norme delle BCAA, si arricchisce di una terza colonna che contiene l’elenco delle norme che gli Stati membri applicano, ove pertinente. A questo proposito, il compromesso stabilisce che questi standard sono facoltativi, a meno che lo Stato membro non li abbia già previsti con decisione presa prima del 1° gennaio 2009, oppure siano presenti nella normativa nazionale.
Le modifiche apportate alla condizionalità implicano una revisione dei PSR per tenere conto di quelle misure previste nell’ambito dell’Asse II (ma anche dell’Asse I) che adesso, essendo divenute obbligatorie, non possono più godere del finanziamento pubblico.
È previsto che Commissione e Consiglio continuino a lavorare per pervenire ad una maggiore semplificazione dell’applicazione della condizionalità.
Regola del de minimis per i pagamenti diretti
L’integrale erogazione dei pagamenti diretti è subordinata al rispetto della condizionalità. L’eventuale inadempienza riscontrata in un anno comporta una riduzione dell’aiuto, fino alla sua esclusione. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni per importi pari o inferiori a 100 €. Con le ultime decisione dell’Health Check è consentito non applicare la riduzione degli importi fino a 100 € anche, e separatamente, in caso di inosservanza della condizionalità nell’ambito delle misure di sviluppo rurale.
Resta confermato l’aumento delle quote latte del 5% in 5 anni (dell’1% annuo tra il 2009 e il 2013). Per l’Italia l’aumento avverrà in un’unica tranche nel 2009. Al compromesso è allegata una dichiarazione dell’Italia nella quale si specifica che la quota aggiuntiva sarà distribuita prioritariamente ai produttori oggi responsabili dell’esubero. Questa dichiarazione ha fatto molto discutere perché si teme che nel sanare le condizioni di chi produce oltre la propria quota, possano essere lesi i diritti di chi ha sempre lavorato nella legalità in favore dei produttori che non hanno mai ritenuto la quota vincolante e hanno fatto di tutto per non pagare le multe.
L’aumento delle quote latte è stato accompagnato da un inasprimento della sanzione a carico dei produttori responsabili degli esuberi, voluto dalla Germania. Per il 2009/10 ed il 2010/11, infatti, gli esuberi oltre il 6% della quota attribuita nella campagna 2008/09 saranno sanzionati con un superprelievo pari al 150% di quello normale.
Nel compromesso viene avanzata la proposta di modificare il coefficiente di tenore in materia grassa del latte consegnato per i paesi che superano i livelli di riferimento (da 0,18 a 0,09). Secondo stime della DG AGRI questo potrebbe comportare complessivamente un aumento delle quote di circa 1,6 milioni di tonnellate, distribuito tra 17 Stati membri. Per l’Italia la riduzione del coefficiente dovrebbe tradursi in un ulteriore aumento della quota di poco meno di 80.000 tonnellate (0,8%) che si aggiungerebbe al già ottenuto aumento di 547.881 tonnellate. Successivi chiarimenti sembrano però avere indicato che l’aggiustamento del tenore dei grassi verrà fatto su base individuale e non comporterà un aumento occulto dei quantitativi di riferimento nazionali. Infine, se un produttore non utilizza l’85% della propria quota (ora 70%) in un periodo di 12 mesi, uno Stato membri può decidere se e a quali condizioni riversare in tutto o in parte la quota non utilizzata nella riserva nazionale. L’aumento dal 70 all’85% è a discrezione dello Stato membro.
La Commissione presenterà due rapporti sull’evoluzione del mercato lattiero in relazione al soft landing (vale a dire, del processo che porterà alla progressiva abolizione delle quote), uno entro il 31 dicembre 2010 e l’altro entro il 31 dicembre 2012, accompagnati, se necessario, da proposte appropriate. Un altro rapporto studierà le conseguenze della eliminazione delle quote sui formaggi a denominazione di origine.
Gli Stati membri potranno concedere aiuti di Stato fino al 31 marzo 2014 per un importo annuo non superiore al 55% del massimale del 3,5% fissato per gli aiuti accoppiati dell’art. 68 (che per l’Italia significa un importo annuo di 84 milioni di euro) che può essere aggiunto al sostegno previsto dall’art. 68 misura (b) per i produttori lattieri, sempre restando nel predetto limite del 3,5%.
Finanziamento dei programmi di attività nel comparto olivicolo
I programmi di attività triennali delle organizzazioni di operatori nel settore olivicolo non saranno più finanziati dalla trattenuta operata sugli importi storici maturati dal settore (in Italia il 5% del plafond settoriale per un importo pari a 35,991 milioni di euro) ma saranno finanziati direttamente dall’UE.
La misura di acquisto all’intervento viene mantenuta sebbene ad un livello di sicurezza (basso):
- per il frumento tenero panificabile l'intervento sarà attivato tra il 1° novembre ed il 31 maggio ad un prezzo (invariato) di 101,31 €/t fino ad un massimo di 3 milioni di tonnellate. Una volta raggiunto il limite si procederà attraverso un sistema di aste (che tenderà a ridurre il prezzo di acquisto all’intervento);
- gli incrementi mensili del prezzo di intervento per i cereali di 0,46 €/t nei mesi da novembre a maggio saranno aboliti;
- per frumento duro, riso, orzo e sorgo il regime di acquisiti all’intervento è mantenuto ma con limiti quantitativi fissati a zero (applicando il modello vigente per il mais);
- per il burro e il latte scremato in polvere l’intervento è attivato dal 1° marzo al 31 agosto fino ad un massimo di 30.000 tonnellate per il burro e di 109.000 tonnellate per il latte scremato in polvere, ad un prezzo fissato ad inizio del periodo di intervento. Oltre questi quantitativi l’acquisto all’intervento potrà avvenire, a discrezione della Commissione, attraverso un sistema di aste;
- per le carni bovine il sistema di aste agirà quando il prezzo di mercato scende al di sotto di 1.560 €/t;
- per le carni suine l’intervento viene definitivamente abolito.
Altre misure di sviluppo rurale
Il limite dell’aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori passa da 55.000 a 70.000 €.
Viene permesso agli Stati membri di porre termine agli impegni agroambientali, senza che i beneficiari siano costretti a restituire quanto percepito, purché il sostegno sia nuovamente reso disponibile nell’ambito di misure che producono i medesimi effetti agroambientali complessivi di quelle chiuse, il sostegno per i beneficiari interessati non sia più sfavorevole e questi siano stati informati. Questo consente di convertire gli impegni agroambientali del secondo pilastro in pagamenti nell’ambito del primo pilastro senza incorrere in sanzioni.
Infine, verrà abolita la norma che nell’ambito del FEASR limitava il sostegno alle aziende lattiere allo scopo di rimanere nei limiti della quota latte disponibile.
Il “regime di pagamento unico per superficie” applicato nei nuovi Stati membri viene prorogato fino alla fine del 2013.
I paesi che hanno aderito all’UE dal 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania) hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti fino a 50 punti percentuali (ora 30 punti) oltre il livello applicabile sulla base della tabella degli incrementi (phasing-in), attraverso pagamenti diretti nazionali integrativi (top-up).
Nei 10 Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 la modulazione si applicherà dal 2012 ad un tasso del 4%.
I nuovi Stati membri applicheranno l’art. 68 dopo il completamento del phasing-in dei pagamenti diretti.
Infine, riguardo all’applicazione della condizionalità, il rispetto dei CGO relativi all’ambiente, alla sanità pubblica e salute degli animali (punto A) decorre a partire dal 1° gennaio 2009 (2012 per Bulgaria e Romania); il rispetto dei criteri relativi alla sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, notifica delle malattie (punto B) decorre dal 1° gennaio 2011 (2014 per Bulgaria e Romania). Il solo rispetto dei criteri relativi al benessere degli animali (punto C) decorre dal 1° gennaio 2013 (2016 per Bulgaria e Romania).
Quanto le modifiche apportate alla PAC dall’Health Check siano funzionali al dibattito sul bilancio dell’UE che sta entrando nel vivo e a quello sul futuro stesso della PAC dopo il 2013 è da vedere. La “riforma”, infatti, appare debole proprio sotto il profilo della sua tenuta nel lungo periodo, in particolar modo dopo le modifiche apportate alle proposte della Commissione dal compromesso.
Nella riforma Fischler l’art. 69 e la condizionalità erano stati indicati come i due strumenti in grado di fornire “legittimazione” all’aiuto fornito agli agricoltori. Le ultime decisioni hanno notevolmente minato il ruolo legittimante sia del nuovo art. 68 che della condizionalità, e, quindi, indirettamente, dello stesso sistema del pagamento unico.
Il primo strumento è divenuto un coacervo di misure senza alcuna coerenza interna. Accanto a misure di carattere strutturale, tipo quelle del II pilastro (in alcuni casi, provenienti dal II pilastro, come le misure agroambientali), si trovano aiuti accoppiati ad ettaro o a capo di bestiame per settori specifici al fine di compensare svantaggi economici e ambientali, oltre ai contributi alle assicurazioni e ai fondi di mutualizzazione.
La caratteristica dell’art. 69, che ne faceva lo strumento per legittimare i pagamenti diretti attraverso l’individuazione di una strategia nazionale di tutela e valorizzazione dell’ambiente, del miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli, si è persa a causa della necessità di creare un contenitore in cui far confluire misure di varia natura che non potevano trovare altra collocazione. Ciò nonostante, è ancora possibile fare buon uso dell’art. 68, soprattutto in Italia, purché si concentrino le risorse su misure “selettive”, in grado di premiare comportamenti virtuosi degli agricoltori.
Allo stesso modo, la semplificazione della condizionalità, se necessaria per ridurre gli oneri burocratici a carico di agricoltori e pubbliche amministrazioni, oneri che non sempre trovano riscontro nei benefici attesi, annacqua lo strumento rendendolo sempre meno in grado di fornire una valida motivazione agli occhi dei contribuenti per il mantenimento dei pagamenti diretti.
L’Health Check, dunque, se compie notevoli passi avanti sulla strada dell’affinamento della riforma del 2003, non ne fa invece sul versante della tenuta di lungo periodo degli aiuti diretti della PAC. Anche, e soprattutto, per tenere conto dell’ulteriore spinta verso il totale disaccoppiamento degli aiuti, sembra giunto il momento di dare impulso ad un ampio dibattito sul futuro della PAC, in un orizzonte che va oltre il 2013, per dare risposte in grado di contrastare le forti tensioni sul bilancio comunitario e l’ampio fronte degli interessi non agricoli che va costituendosi, teso a ridurre il peso della spesa per la PAC. Ma, soprattutto, le risposte dovranno essere in grado di rassicurare la società civile, e anche gli stessi agricoltori, sul ruolo dell’agricoltura e dei pagamenti erogati a questo settore, pagamenti che, svincolati dalla produzione, sono rimasti orfani di una valida giustificazione al loro proseguimento nel tempo. Tutto ciò senza dimenticare la necessità di dotarsi di una strategia nazionale, visto il ruolo crescente dei singoli Paesi chiamati ad impegnarsi in prima linea nel decidere la “forma” della PAC.