La gestione del rischio in agricoltura nella futura politica di sviluppo rurale dell'UE

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La gestione del rischio in agricoltura nella futura politica di sviluppo rurale dell'UE

Proposta della Commissione europea ed attuale contesto normativo e operativo

La proposta sul nuovo regolamento per lo sviluppo rurale 2014-2020 conferma l’orientamento della Commissione, chiaramente emerso durante i lavori preparatori, di prevedere nel II Pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC) risorse dedicate alla gestione dei rischi in agricoltura, incluso quello di reddito.
In particolare, la Comunicazione della Commissione del 18 novembre 20101 ha evidenziato, in diversi passaggi, l’esigenza di irrobustire la strumentazione disponibile agli agricoltori europei per fronteggiare un’esposizione ai rischi istituzionali, naturali e di mercato, che nel corso di questi ultimi anni si è progressivamente ampliata. Infatti, da un lato, il percorso di riforma della PAC ha determinato un arretramento del livello di protezione garantito agli agricoltori con il conseguente incremento dell’esposizione ai rischi connessi agli andamenti del mercato, dall’altro, l’incrementata variabilità che sta caratterizzando le condizioni climatiche e la maggiore volatilità osservata nei mercati delle commodity agricole, si aggiungono alla tradizionale specificità del settore agricolo in tema di rischio.
La scelta operata dalla Commissione con le proposte regolamentari per la politica agricola per il periodo finanziario 2014 – 20202">http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.h... è quella di dare agli Stati Membri la possibilità di utilizzare, nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC), risorse attraverso cui sostenere l’accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione dei rischi. L’opzione di utilizzare il secondo pilastro appare legata soprattutto alla necessità di sviluppare forme di copertura che siano coerenti con la diversità dei quadri nazionali, oltre che all’opportunità di collocare le risorse così individuate in un quadro finanziario di natura pluriannuale. Si ricorda, infatti, che le logiche guida del secondo pilastro della PAC prevedono che gli Stati membri predispongano e cofinanzino programmi pluriennali nell’ambito di un framework comune con l’obiettivo di fornire ai singoli Stati la possibilità di disegnare misure maggiormente rispondenti ai fabbisogni nazionali. A questi vantaggi fa da contraltare la criticità rappresentata dalla rinuncia ad una prospettiva comunitaria di gestione del rischio, capace di far muovere il sistema verso una maggiore integrazione degli strumenti a livello europeo e che avrebbe comportato un ampliamento del risk pooling3. A tal proposito va sottolineato, che la Commissione aveva anche provato a percorrere la strada della compensazione pubblica diretta, analizzando la possibilità di introdurre un pagamento compensativo delle perdite di reddito compatibile con le regole WTO (Commissione (CE) 2008b). Un’ipotesi da attivare in caso di variazioni negative del reddito superiori al 30% della media dei tre anni precedenti e da implementare attraverso compensazioni non superiori al 70% della perdita subita nell’anno. I problemi maggiori rilevati sotto questa ipotesi sono quelli della definizione comune di reddito agricolo, dell’omogeneità del sistema di raccolta dei dati e soprattutto della rigidità del sistema finanziario comunitario, elemento quest’ultimo, che mal si adatta alla flessibilità richiesta dall’impossibilità di prevedere il montante annuale delle compensazioni. Secondo le simulazioni effettuate dalla Commissione gli importi di tali compensazioni, sotto l’ipotesi di una gestione comunitaria del rischio ammonterebbero, nel periodo 1998 – 2007, a circa 7 miliardi di euro l’anno (media del periodo). Si comprende, quindi, come l’alto costo - in aggiunta alle criticità sopra esposte di una prospettiva comunitaria di gestione - spinga verso un sistema di stabilizzazione dei redditi e più in generale di gestione del rischio, al di fuori del primo pilastro. Inoltre, le prospettive future di contrazione dell’ammontare di risorse disponibili in termini di pagamenti diretti (che rappresentano essi stessi uno strumento di stabilizzazione dei redditi agricoli), pone l’esigenza di introdurre strumenti per la gestione del rischio attivi a livello di singola impresa e pertanto, almeno in parte, alternativi ai pagamenti diretti (Matthews 2010, Bureau e Witzke 2010).
Ad oggi, la normativa vigente in ambito comunitario in tema di gestione del rischio è quella scaturita dall’health check (Art. 68 del nuovo regime di sostegno agli agricoltori, Regolamento (CE) n. 73/2009), che prevede - nell’ambito del primo pilastro - un sostegno specifico alla gestione del rischio in agricoltura sotto forma di contributi finanziari al pagamento dei premi di polizze assicurative del raccolto, delle piante e degli animali, oltre che compensazioni finanziarie alle perdite economiche subite dagli agricoltori per il verificarsi di malattie delle piante, degli animali o di incidenti ambientali attraverso contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. Secondo Capitanio F., Cioffi A., (2011) tale normativa concede nei fatti ampia autonomia gestionale agli Stati membri per effetto della possibilità di utilizzare fino al 10% dei massimali nazionali per l’erogazione di aiuti specifici in casi chiaramente definiti (art. 69 Reg. (CE) n.73/2009).Tuttavia, a parte le polizze assicurative a protezione degli eventi climatici, poco operative risultano in Italia gli strumenti a protezione degli altri eventi negativi individuati dalla normativa (in particolare del tutto assenti i fondi mutualistici). Ciò dipende, in parte, dalle caratteristiche di alcune tipologie di rischio, che risultano di difficile determinazione per le compagnie assicurative, oltre che – nel caso dei fondi di mutualità – dall’assenza di una chiara normativa nazionale inerente la costituzione e le modalità operative dei fondi. Ancora, il regolamento (CE) n. 479/2008, che ha riformato l’OCM vino, introduce la possibilità di ammettere agli aiuti - nell’ambito dei programmi di sostegno - strumenti preventivi come l’assicurazione del raccolto e i fondi di mutualizzazione per affrontare il rischio di reddito e le situazioni di crisi (art.7). Infine, il Regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM Unica), che riforma l’OCM dell’ortofrutta, con l’Art.103 quater, nella disciplina dei Programmi Operativi del settore, introduce la possibilità/necessità di misure specifiche per la gestione e la prevenzione delle crisi.

Analisi della proposta di nuovo regolamento SR 2014-2020

La proposta di riforma della Commissione, nel dettaglio, prevede un set di misure destinate a sostituire (riprendendone in parte i contenuti) gli strumenti attualmente previsti dall’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009. Nel primo pilastro tuttavia sopravvivono, sostanzialmente immutate, le disposizioni attualmente vigenti nelle OCM vino e ortofrutta. Il mantenimento di queste norme comporterà alcuni problemi di demarcazione tra le azioni del primo e del secondo pilastro. Con riferimento alle assicurazioni, si ripropone in effetti l’attuale sovrapposizione tra articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 e le disposizioni delle OCM, che è stata già regolata a livello nazionale: le assicurazioni agricole nel settore vitivinicolo sono già finanziate in parte con fondi dell’articolo 68 e in parte dell’OCM. La novità risiede nel fatto che, sulla base della proposta di regolamento, la sovrapposizione si ripropone tra i due pilastri, con problematiche non trascurabili in termini di demarcazione in considerazione delle differenti regole finanziarie vigenti nel primo e nel secondo pilastro.
Nel dettaglio, il toolkit disegnato dalla bozza di regolamento sullo sviluppo rurale si compone di tre strumenti.

  1. contributi ai premi assicurativi per perdite derivanti da avversità atmosferiche, malattie degli animali e delle piante e infezioni parassitarie;
  2. contributi a fondi mutualistici diretti a indennizzare gli agricoltori per perdite derivanti da malattie degli animali o piante o in caso di incidenti ambientali;
  3. uno strumento di stabilizzazione del reddito (Income Stabilization Tool), consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito.

Dal regolamento non appare chiara, al momento, la possibile strategia di integrazione degli strumenti o eventuali trade-off nelle scelte sul loro utilizzo. I primi due interventi sono senza dubbio da considerarsi complementari in quanto sono destinati a coprire perdite derivanti da cause in parte diverse. Il terzo strumento può essere utilizzato in alternativa ai due precedenti, operando a compensazione delle perdite di reddito che possono derivare anche dai rischi di produzione coperti dai primi due strumenti. Tuttavia, l’utilizzo complementare di tutti gli strumenti sembra contemplato dal regolamento nel momento in cui prevede che gli Stati adottino misure dirette ad evitare sovra-compensazioni derivanti dall’utilizzo congiunto degli strumenti di gestione del rischio. Naturalmente, su questi aspetti sarà necessario attendere i regolamenti applicativi della Commissione per avere delle indicazioni più precise. È ovvio, che qualora i Programmi di sviluppo rurale optassero per l’attuazione di tutte le misure di gestione del rischio, sarà necessario operare delle scelte, o comunque stabilire dei vincoli rispetto alle possibilità di accesso della singola impresa ai vari strumenti. La struttura del regolamento proposto dalla Commissione, in realtà, contiene delle misure idonee ad evitare doppi pagamenti per rischi assicurati contemporaneamente con polizza assicurativa/fondo mutualistico e IST. Questo effetto è garantito da due norme:

  1. il principio per cui devono essere stabilite delle procedure dirette ad evitare sovra-compensazioni;
  2. il meccanismo di contribuzione ai fondi, in base al quale - con riferimento alle perdite della singola impresa - lo stato paga un rimborso al fondo per le sole perdite effettivamente risarcite al beneficiario.

Ad esempio, se un’impresa che ha sottoscritto una polizza assicurativa oltre ad aver aderito all’IST subisce una perdita per un evento atmosferico, questa otterrà, se soddisfa i criteri di accesso previsti dalle misure, il rimborso da parte dell’assicurazione e un pagamento da parte dell’IST, ma solo per l’eventuale perdita di reddito non coperta dall’indennizzo assicurativo e nei limiti di intervento dello strumento. Bisogna tener presente che la verifica, al fine di evitare sovra-compensazioni, ed eventuali controlli sul rispetto da parte delle imprese su eventuali “trade-off” imposti dall’Autorità di gestione (ADG) nella scelta degli strumenti, risulta piuttosto complessa vista la diversità dei tre strumenti del toolkit. Sebbene, come detto, la bozza di regolamento contenga alcune misure dirette ad evitare sprechi e doppi pagamenti, rimane la possibilità di scelta da parte dell’Autorità di gestione nell’uso complementare o alternativo degli strumenti basata su una valutazione di efficienza ed economicità degli interventi.
Concentrando l’attenzione sull’IST, si ritiene che tale strumento porti una forte innovazione nell’architettura della politica agricola in riferimento alla gestione del rischio. Nel corso dei lavori preparatori condotti dalla Commissione per la progettazione della PAC post 2013, il tema della stabilizzazione dei redditi agricoli è stato, infatti, centrale. È opinione diffusa e condivisa dalla stessa Commissione, che l’apertura al mercato derivante dalle recenti riforme della PAC, la crescente competizione dei mercati agricoli internazionali e alcuni fattori nuovi, quali il cambiamento climatico, tendano a far aumentare la variabilità dei redditi. Questi fattori si sommano alla tradizionale incertezza che grava sulle produzioni agricole, per effetto dell’esposizione ai fattori ambientali. La variabilità determina uno scenario di forte incertezza, può disincentivare gli investimenti e, in anni particolarmente critici, può portare all’insolvenza anche di imprese economicamente sane.
L’IST ha il vantaggio di essere uno strumento onnicomprensivo, in grado di coprire i tradizionali rischi di produzione e assicurare protezione contro fattori attualmente non gestibili, quali le crisi di mercato o shock sul mercato dei fattori produttivi. In tal senso potrebbe essere uno strumento particolarmente appetibile anche per le imprese che non hanno mai partecipato ai programmi assicurativi, che rappresentano una domanda potenziale di tutto rispetto. Bisogna tener presente che l’adesione di quante più imprese possibili a misure di gestione dei rischi rappresenta un elemento di forza per il settore nel suo complesso, qualora gli interventi siano effettivamente in grado di ridurre l’impatto delle crisi che periodicamente si manifestano.
Nella bozza di proposta regolamentare esaminata, l’IST ha un’architettura in parte diversa rispetto a quella ipotizzata nei documenti preparatori diffusi dalla Commissione. In particolare, nel documento datato 2010 “Impact assessment future CAP – Risk management” l’ipotesi era quella di un fondo pubblico con contribuzione volontaria degli agricoltori, sul modello del Canadian Agricultural Income Stabilization Program (CAIS). Nella bozza di regolamento invece, si fa riferimento a fondi di mutualizzazione privati, in cui il sostegno pubblico interviene sotto forma di rimborso per i pagamenti effettuati a titolo di compensazione. Questa scelta, se da una parte rischia di ridurre le riserve disponibili del fondo (almeno nei primi anni di operatività) rendendo più complessa la gestione finanziaria e la solidità del fondo stesso, dall’altra consente di sfruttare meglio i vantaggi dell’accordo mutualistico con particolare riferimento alla limitazione dei comportamenti opportunistici.

Possibili criticità di attuazione della proposta di regolamento

Il trasferimento degli strumenti di risk management nell’ambito del secondo pilastro (ad esclusione di quelli operativi nelle OCM vino e ortofrutta) e l’introduzione del nuovo strumento di stabilizzazione dei redditi, così come stabilito dalla proposta di regolamento sullo sviluppo rurale 2014-2020, comporta alcune criticità con riferimento alla governance e alla rendicontazione degli interventi.
Un primo aspetto critico è rappresentato dalla difficoltà di fare delle previsioni di spesa affidabili per misure completamente nuove, per le quali non esistono esperienze precedenti e le cui dimensioni in termini finanziari derivano esclusivamente dall’adesione volontaria da parte delle imprese. Il problema, in particolare, è relativo ai fondi muualistici e all’IST. Per l’aiuto alle polizze assicurative, infatti, esiste un’esperienza che consente ormai di fare previsioni di spesa abbastanza solide, anche se si devono considerare le relazioni tra gli strumenti: l’istituzione dell’IST o dei fondi mutualistici potrebbe catturare una parte della domanda per le polizze assicurative falsando le previsioni di spesa. Le difficoltà, inoltre, sono amplificate dal meccanismo di contribuzione definito dalla Commissione per i fondi mutualistici e l’IST per i quali, come illustrato nei paragrafi precedenti, il programma può effettuare pagamenti solo a rimborso delle somme già versate dal fondo agli associati a titolo di indennizzo. Nella gestione della spesa, dunque, l’Autorità di gestione si trova davanti a tre elementi di incertezza:

  1. l’adesione delle imprese allo strumento di cui si diceva in precedenza;
  2. il verificarsi di eventi avversi con conseguenze negative sulle produzioni o sui redditi;
  3. la capacità del fondo (o dei fondi) di effettuare i pagamenti senza ritardi e richiedere tempestivamente il rimborso degli indennizzi versati.

Con riferimento al secondo punto, nel caso particolare dell’IST, gli eventi impattanti in modo negativo sul reddito sono molteplici, alcuni con una natura sistemica, per cui la possibilità di fare previsioni sulle dimensioni della spesa annuale risulta particolarmente complessa.
In effetti, le difficoltà di definire (e rispettare) dei budget annuali era presente anche nel primo pilastro, nel quale peraltro, la rigidità dei meccanismi di spesa è maggiore rispetto allo sviluppo rurale in cui il disimpegno automatico delle risorse finanziarie si attiva solo alla fine del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio, qualora tali le risorse impegnate non risultino spese (regola definita “n+2”) . Bisogna tener presente, tuttavia, che i PSR sono già dei programmi estremamente complessi, in cui tradizionalmente esistono problemi sulle previsioni e sul rispetto degli impegni annuali di spesa. Tale problematica appare ancora più di rilievo se si considera che, quantomeno in Italia, l’unica misura di risk management che ha trovato attuazione è stata quella dell’agevolazione sulle polizze (operativa sul primo pilastro) nella quale, però, l’elemento di incertezza è rappresentato soltanto dall’adesione delle imprese alla misura, mentre non incidono sulla programmazione l’incertezza sul verificarsi dei sinistri e i tempi di indennizzo. Sarebbe dunque opportuno l’inserimento di meccanismi di rendicontazione in grado di garantire maggiore flessibilità. Le soluzioni potrebbero essere le seguenti:

  • consentire un versamento pubblico annuale ai fondi, proporzionale ai versamenti privati4, che possa essere rendicontato attraverso una dichiarazione intermedia di spesa;
  • consentire un accantonamento delle risorse, con relativa rendicontazione a titolo di dichiarazione intermedia, attraverso un meccanismo simile a quello previsto nella bozza regolamentare per l’abbuono interessi (Escrow account).

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla dimensione geografica dell’intervento. Sulla base della bozza di regolamento disponibile, gli Stati che optano per una programmazione regionalizzata non hanno la possibilità di programmare delle misure nazionali. Nel caso italiano, le misure di gestione del rischio dovrebbero necessariamente essere attuate a livello regionale. Tuttavia, la natura e il carattere innovativo degli strumenti, con particolare riferimento all’IST, rendono più opportuno un intervento di carattere nazionale per almeno due ordine di motivi:

  1. una misura di carattere nazionale consente la costruzione di un portafoglio maggiormente diversificato, garantendo una maggiore solidità dello strumento;
  2. essendo l’IST uno strumento innovativo potrebbe essere estremamente difficile il suo avvio in regioni dove non vi è una diffusa attitudine alla gestione del rischio. In caso di regionalizzazione, lo scenario più facile da ipotizzare è quello di regioni in cui vi è una maggiore vocazione per il risk management (in cui sono già diffuse le assicurazioni) che attiveranno la misura, mentre le regioni già in ritardo sulla diffusione degli strumenti esistenti avrebbero grosse difficoltà a trovare le adesioni necessarie alla fase di avvio.

Su questi aspetti, una possibile soluzione, sulla base dell’attuale versione del nuovo regolamento, sarebbe quella dell’attivazione di misure regionali con l’utilizzo di un unico fondo nazionale, sul modello di quanto fatto nell’ambito degli strumenti finanziari con le garanzie nell’attuale programmazione. Questa soluzione, andrebbe considerata come valida alternativa ad una modifica di regolamento che permettesse l’attivazione di misure nazionali, oppure la realizzazione di programmi nazionali, per specifici obiettivi, parallelamente ai programmi regionali (come avviene attualmente per i fondi strutturali). Quest’ultima soluzione, tuttavia, ha il vantaggio di consentire la definizione di una strategia nazionale in materia di gestione del rischio, ma comporta rilevanti difficoltà di gestione della spesa, poiché non esistono altre fonti di spesa per il programma in grado di “ammorbidire” gli effetti del disimpegno automatico.
Alcune ulteriori riflessioni andrebbero condotte sull’architettura ipotizzata dalla Commissione per l’IST per il quale andrebbe anche approfondita la possibilità di un modello con fondo pubblico e contribuzione volontaria degli agricoltori, ovvero alla “canadese”, per aumentare gli incentivi alla partecipazione e per sterilizzare oneri accessori per lo Stato in caso di perdite di reddito rilevanti (MIPAAF, ISMEA, 2011).
Un’ultima riflessione va fatta sulla percentuale di contribuzione pubblica allo strumento di stabilizzazione del reddito. Come anticipato, ai sensi delle norme vigenti in sede WTO, è possibile un indennizzo con risorse pubbliche in caso di perdite di reddito superiori al 30%, per un importo massimo non superiore al 70% della perdita subita. Nella bozza di regolamento, i suddetti vincoli sono fissati per gli indennizzi del fondo, ma l’aiuto pubblico è limitato al 65% degli indennizzi corrisposti alle imprese associate. Ciò comporta che, in caso di perdita, l’aiuto pubblico è di fatto del 45,5% (cioè il 65% del 70% delle perdite indennizzabili). La soluzione scelta è dunque notevolmente più restrittiva rispetto a quanto consentito dagli accordi internazionali, con conseguente riduzione dell’appetibilità dello strumento per le imprese. Anche su questo aspetto, sarebbe opportuno verificare la possibilità di ottenere una modifica della bozza regolamentare.

Commenti conclusivi

Con l’introduzione di un’opzione di cofinanziamento di strumenti di copertura del rischio su base pluriennale, il panorama delle previsioni normative sulla gestione dei rischi potrebbe arricchirsi ulteriormente. Tuttavia, le opportunità e la complessità di queste nuove previsioni dipenderanno soprattutto dalle scelte che verranno operate a livello di Stato Membro.
In linea generale si tratta, come accennato, di stabilizzare in un quadro di programmazione diverso dal passato, risorse comunitarie già rese disponibili per gli stessi fini con l’health check5.
Oggi, l’aggiunta tra gli strumenti di gestione del rischio dell’IST, porta la riflessione a spostarsi sulle modalità di sostegno che potranno essere accordate a questa formula di copertura dei rischi e sull’integrazione tra questo strumento e quelli già esistenti. Le esperienze più importanti in tal senso sono riconducibili nel contesto olandese che conta una lunga tradizione di schemi mutualistici che in molti casi sono evoluti in forme di assicurazione mutualistica, con l’intervento di capitali esterni a fianco di quelli apportati dagli agricoltori. Esperienze più recenti hanno invece visto la Francia proporre schemi mutualistici ai sensi dell’art.71 dell’health check6.
Va sottolineato, che al di là dei possibili miglioramenti delle norme contenute nella proposta della Commissione sullo sviluppo rurale 2014-2020, il percorso nazionale all’implementazione dello strumento di stabilizzazione del reddito richiede un notevole sforzo da parte di tutto il sistema agricolo nazionale. Infatti, l’innovazione prevista non trova ad oggi un sistema di regole ed un livello di conoscenze adeguato. In breve tempo occorrerà infatti definire un nuovo e aggiornato quadro normativo, oltre che specifiche procedure e metodologie di raccolta e monitoraggio dei risultati economici delle aziende agricole interessate. Tutto ciò dovrà essere avviato entro il 2012 in modo da potere consentire un effettivo funzionamento dell’IST già dal primo anno della nuova programmazione (2014).

Riferimenti bibliografici

  • Bureau J.C., Witzke H.P., (2010). The single payment scheme after 2013: new approach new target. Study for European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development

  • Capitanio F., Cioffi A., (2011). Gestione del rischio in agricoltura ed intervento pubblico. Evoluzione, sostenibilità e prospettive del sistema italiano. Rivista Economia e Diritto Agroalimentare, n. 3

  • Commissione Europea, (2010). The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. EC Communication (COM (2010) 672). [link]

  • Commissione Europea, (2011). Legal proposal for the CAP after 2013. [link]

  • Matthews A., (2010). Perspectives on addressing market instability and income risk for farmers. Paper presented at a joint AES and SFER conference on ― The common agricultural policy post 2013. March 2010. Edinburgh

  • Mipaaf, Ismea, (2011). Politiche di stabilizzazione dei redditi per le imprese agricole e fondi mutualistici: obiettivi, strumenti ed intervento pubblico – Osservatorio sulle politiche strutturali. [link]

  • 1. EC Communication (COM (2010) 672, 18 November 2010: "The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future". (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/Communication/index_en.htm).
  • 2. Le proposte sono consultabili al seguente link 3. Per risk pooling si intende il meccanismo mediante il quale un rischio sopportato a livello individuale viene ripartito collettivamente. Il risk pooling, in particolare, consente una riduzione del rischio individuale mediante la contrazione della varianza dei risultati attesi.
  • 4. In caso di adesione ad un fondo mutualistico, i partecipanti sono chiamati ad effettuare versamenti annuali che alimentano le riserve finanziarie a disposizione del fondo per il pagamento delle opportune compensazioni. Ovviamente, l’entità dei versamenti sarà stabilita in funzione dell’ammontare di riserve finanziarie a disposizione del fondo.
  • 5. L’Italia ha utilizzato questa possibilità notificando nel 2010 sussidi per il sostegno alle assicurazioni agricole per circa 70 Mln di Euro. Allo stesso tempo esistono, nella disponibilità dell’OCM vino, risorse pari a circa 60 Mln di Euro per il periodo 2010-2013.
  • 6. L’Italia ha utilizzato questa possibilità notificando nel 2010 sussidi per il sostegno alle assicurazioni agricole per circa 70 Mln di Euro. Allo stesso tempo esistono, nella disponibilità dell’OCM vino, risorse pari a circa 60 Mln di Euro per il periodo 2010-2013.
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