Finestra sulla PAC n. 10

Finestra sulla PAC n. 10
  Istituto Nazionale di Economia Agraria

Il 20 maggio, dopo 6 mesi esatti dalla presentazione della relativa Comunicazione, la Commissione europea ha presentato le proposte legislative relative al controllo sullo “stato di salute” (il cosiddetto "Health Check") della PAC. La presentazione è avvenuta quasi in contemporanea al Parlamento europeo, dove era presente il Commissario Fischer Boel, e nelle capitali degli Stati membri. Le proposte legislative sono state precedute da due seminari realizzati con la presenza delle parti interessate, da una consultazione pubblica e da una approfondita analisi di impatto. La tabella di marcia prevede che entro ottobre si giunga all'accordo politico in seno al Consiglio; a novembre dovrebbe essere acquisito il parere del Parlamento europeo; infine, entro dicembre si dovrebbe giungere alla adozione formale dei testi legislativi. L’obiettivo dichiarato è quello di chiudere l’iter legislativo sotto presidenza francese, evitando di protrarre le trattative al 2009. Ciò, infatti, avrebbe pesanti ripercussioni sulla possibilità di procedere celermente all'approvazione dei nuovi regolamenti, visto che, al termine delle necessarie ratifiche, il 1° gennaio 2009 entrerà in vigore il trattato di Lisbona che porterà l’agricoltura nell’ambito del processo di co-decisione Consiglio-Parlamento europeo. A ciò si aggiunga che, sempre nel 2009, si procederà al rinnovo dell’assemblea parlamentare e ciò determinerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di approvazione dei nuovi testi. Nella presentazione delle proposte legislative, la Commissione ha ribadito ancora una volta che esse non si configurano come una ulteriore riforma, ma che rappresentano una ulteriore “sintonizzazione” delle scelte del 2003, per permettere un migliore funzionamento della PAC negli anni a venire.
Le proposte riguardano tre regolamenti: il regolamento 1782/2003 sui pagamenti diretti viene integralmente riscritto, mentre il regolamento 1234/2007 sull’OCM unica e il regolamento 1698/2005 sullo sviluppo rurale vengono modificati.
Per quel che riguarda il 1782/2003, le proposte della Commissione rispecchiano le priorità emerse nella Comunicazione ma, per via delle nette posizioni espresse dai paesi su alcuni punti (ad esempio la degressività) e dei vincoli giuridici connessi al fatto che la risistemazione normativa si innesta su una riforma in corso di applicazione (ad esempio per quel che riguarda la possibilità di muoversi verso la regionalizzazione), alcune proposte si discostano dal documento di novembre 2007.
Vediamo nel dettaglio le proposte relative al regolamento 1782/2003:

Valore dei titoli del RPU

La proposta prevede due sistemi per rendere il valore dei titoli più uniforme. Il primo criterio è quello della regionalizzazione, che permette agli Stati membri che applicano il modello storico di passare al modello regionalizzato a partire dal 1° gennaio 2010. La decisione deve essere presa entro il 1° agosto 2009. Gli Stati membri dovranno definire le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, come la loro struttura amministrativa o istituzionale e/o il potenziale agricolo regionale. In ogni caso la regionalizzazione non potrà riguardare più del 50% del massimale regionale, che sarà distribuito tra tutti gli agricoltori le cui aziende ricadono nella regione interessata, inclusi quelli che non avevano titoli. La restante parte (minimo 50% del massimale regionale) verrà distribuita solo ai beneficiari storici in proporzione ai diritti storicamente maturati. Il numero di titoli per agricoltore sarà pari al numero di ettari dichiarati al 2010. La scelta di un periodo di riferimento futuro potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla movimentazione e allocazione della terra e quindi sul mercato fondiario giacché, prima di tale data, ci sarà scarsa disponibilità a vendere/affittare la terra in vista della distribuzione dei titoli. Nei paesi che decideranno di passare al modello regionalizzato i vecchi titoli saranno cancellati e sostituiti da nuovi titoli. Il secondo criterio è quello del “ravvicinamento” (“approximation”), che consente, ai paesi che applicano il RPU secondo il modello storico e che non vogliono passare al modello regionalizzato, di operare comunque un livellamento del valore dei titoli. L’art. 46, infatti, stabilisce che gli Stati membri che applicano il modello storico possano rivedere, a partire dal 2010, il valore dei titoli distribuiti (la decisione deve essere presa entro il 1° agosto 2009). Il ravvicinamento può essere operato a livello geografico adeguato, che sarà determinato secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale. Il ravvicinamento deve essere realizzato in un periodo di transizione almeno triennale. In ognuno di tali anni, inoltre, la riduzione del valore di ciascun titolo non può essere superiore al 50% della differenza tra il suo valore iniziale e quello risultante dall’applicazione dello step annuale.
Anche i paesi che passano al modello regionalizzato avranno l'opportunità di procedere al ravvicinamento del valore dei titoli. Ancora una volta la scelta dovrà essere operata entro il 2009, ma questa volta il processo di livellamento opererà a partire dal 2011, quindi al termine del passaggio al modello regionalizzato, in almeno 2 fasi. Infine, anche i paesi che stanno già applicando il criterio regionalizzato (quello definito in base al regolamento 1782/2003) potranno procedere ad un livellamento del valore dei titoli in 3 step a partire dal 2010. In entrambi i casi la riduzione del valore di ciascun titolo non potrà essere superiore al 50% della differenza tra il valore prima e dopo il livellamento per ciascuno step. Il ravvicinamento potrà essere fatto a livello geografico adeguato sulla base della struttura amministrativa o istituzionale e/o del potenziale agricolo regionale.
Dunque, il ravvicinamento consente di livellare il valore dei titoli, e quindi la redistribuzione degli aiuti, solo tra chi già possiede titoli (a livello geografico prescelto). La regionalizzazione permette una parziale redistribuzione degli aiuti anche tra tutti gli agricoltori della regione, compresi coloro che non possiedono titoli di pagamento unico perché in passato non sono stati beneficiari di aiuti diretti della PAC.

Defizione di agricoltore

La proposta permette agli Stati membri di escludere dal beneficio dei pagamenti quelle aziende o società il cui scopo sociale principale non è l'esercizio che dell'attività agricola.

Riserva nazionale

La riserva nazionale è costituita dalla differenza tra il massimale nazionale e il valore dei titoli all'aiuto assegnati. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto ai “nuovi agricoltori”. Inoltre, gli Stati membri che non utilizzano la specifica disposizione dell'art. 68 (ex art. 69), possono aumentare il valore dei titoli e/o il loro numero in aree soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l’abbandono delle terre o per affrontare specifici svantaggi.

Titoli da riserva

Per i titoli provenienti dalla riserva decade il divieto di trasferimento nei primi 5 anni e l’obbligo di attivare tutti i titoli ogni anno per i primi 5 anni.

Trasferimento senza terra

Decade l'obbligo di trasferire i diritti all'aiuto senza terra solo dopo aver utilizzato almeno l'80% dei diritti all'aiuto per almeno un anno civile.

Titoli speciali

La novità è rappresentata dal fatto che i titoli speciali, che sono i titoli derivanti dal disaccoppiamento dei premi zootecnici senza terra, se trasferiti diventano titoli ordinari, a meno che non siano trasferiti per eredità (anche anticipata).

Soglie minime di sostegno

Gli Stati membri potranno scegliere di non concedere pagamenti diretti ad un agricoltore sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri: a) quando l’ammontare complessivo dei pagamenti richiesti in un anno civile non supera 250 euro; b) quando la superficie ammissibile dell’azienda che richiede pagamenti diretti non supera 1 ettaro. Attualmente la soglia minima è fissata a 50 €. L'Italia, dal 2007, ha innalzato tale valore applicando una soglia di 100 €. Nell'attuale regolamento 1782/2003 non esiste invece una soglia fisica. Ma si stabilisce che per fissare definitivamente il valore dei titoli al momento della presentazione della domanda occorre possedere 0,3 ha di superficie agricola.

Set aside

La proposta abolisce il set-aside. I relativi titoli di ritiro vengono trasformati in titoli ordinari. L’eventuale perdita ambientale connessa alla riattivazione delle superfici precedentemente messe a riposo viene compensata dalla introduzione di un nuovo vincolo – definizione di aree tampone lungo i corsi d’acqua – nell’ambito delle “buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA).

Art. 69 rivisto

Il nuovo art. 69 (che nella proposta diventa art. 68) viene potenziato e reso più flessibile. Viene rimossa la possibilità di operare riduzioni settoriali da utilizzare nell’ambito dello stesso settore, ma gli Stati membri possono ridurre il massimale nazionale fino al 10% per:

  • concedere un pagamento annuale addizionale agli agricoltori che si impegnano nei tre ambiti classici del vecchio art. 69 (specifici tipi di agricoltura, miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e miglioramento della commercializzazione);
  • concedere un pagamento a capo o ettaro per affrontare specifici svantaggi che influenzano i produttori di prodotti lattiero-caseari, di carne bovina, di carne ovicaprina e di riso in aree economicamente vulnerabili o sensibili dal punto di vista ambientale;
  • per aumentare il valore dei titoli e/o il loro numero in aree soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l’abbandono delle terre o per affrontare specifici svantaggi;
  • fornire un contributo, sotto forma di pagamento compensativo e alle condizioni specificate nei successivi articoli 69 e 70, alle assicurazioni sul raccolto o di fondi comuni per malattie animali o vegetali.

Le misure che non ricadono nella “scatola verde” definita dal WTO non possono superare il 2,5% del massimale nazionale e può essere fissato un limite per misura.

Disaccoppiamento parziale

I pagamenti per i seminativi, le sementi e il luppolo saranno totalmente disaccoppiati, vale a dire inseriti nel pagamento unico, a partire dal 2010. Il premio all’abbattimento (giovani e adulti) e il premio speciale ai bovini maschi saranno inclusi nel pagamento unico (quindi totalmente disaccoppiati) in due fasi (50% nel 2010 e 50% nel 2011). Restano parzialmente disaccoppiati il premio alla vacca nutrice e i pagamenti per gli ovicaprini.

Altri regimi di sostegno

Vengono aboliti e incorporati nel pagamento unico i seguenti aiuti:

  • premio alla qualità per il grano duro (dal 2010);
  • aiuto ad ettaro per le colture proteiche (dal 2010);
  • aiuto specifico per il riso (50% nel 2010 e 50% nel 2011);
  • aiuto ad ettaro per la frutta in guscio (dal 2010). Resta la possibilità per gli Stati membri di concedere un auto nazionale pari a 120,75 €/ha.

Premio per le colture energetiche

Abolito dal 2010 e non incorporato nel regime di pagamento unico.

Modulazione

I concetti di modulazione e degressività presenti nella Comunicazione di novembre, anche a seguito della forte opposizione dei paesi membri, vengono fusi per dare vita alla “modulazione obbligatoria progressiva” che adatta il concetto di modulazione progressiva lanciata dall’europarlamentare Goepel (si veda più avanti la notizia [link]). La proposta prevede un aumento del tasso di modulazione base dal 5 al 13% da raggiungersi gradualmente nel 2012. Al tasso base si aggiunge un elemento di progressività che ridurrà gli importi:

  • del 3% per l’ammontare di aiuti che si colloca tra 100.000 e 199.999 euro;
  • del 6% per l’ammontare di aiuti che si colloca tra 200.000 e 299.999 euro;
  • del 9% per l’ammontare di aiuti superiore a 300.000 euro.

Tabella 1Modulazione obbligatoria progressiva contenuta nelle proposte legislative sull’Health Check (i valori in parentesi rappresentano il taglio aggiuntivo rispetto alla modulazione originaria del 5%)

Limiti (in €) 2008 2009 2010 2011 2012
0-5.000 0% 0% 0% 0% 0%
5.000-99.999 5% 7% (2%) 9% (4%) 11% (6%) 13% (8%)
100.000-199.999 5% 10% (5%) 12% (7%) 14% (9%) 16% (11%)
200.000-299.999 5% 13% (8%) 15% (10%) 17% (12%) 20% (15%)
Oltre 300.000 5% 16% (11%) 18% (13%) 20% (15%) 22% (17%)

I fondi aggiuntivi derivanti dalla “modulazione progressiva” (le risorse provenienti dal taglio obbligatorio addizionale (8% al 2012) più quelle determinate dall’elemento di progressività), vale a dire, complessivamente, le somme derivanti dall’applicazione della percentuale in parentesi nella tabella 1, dovrebbero essere integralmente trasferite alla dotazione per lo sviluppo rurale degli Stati membri da cui sono state prelevate e destinate, a partire dal 1° gennaio 2010, a misure tese ad affrontare le nuove sfide (cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione idrica, salvaguardia della biodiversità). La Commissione, in allegato al regolamento 1698/2005, fornisce un elenco non esaustivo delle possibili misure collegate alle quattro priorità. Secondo la proposta, dunque, a regime (2012), le aziende che percepiscono oltre 300.000 vedrebbero i loro aiuti ridotti del 13% per la quota compresa tra 5.000 e 99.999 euro, del 16% per gli importi compresi tra 100.000 e 199.999 euro, del 20% per gli aiuti tra 200.000 e 299.999 euro e del 22% gli aiuti oltre 300.000 euro. Ai nuovi Stati membri la modulazione sarà applicata a partire dal 2010 con un tasso base del 3%. Bulgaria e Romania continuano ad essere escluse perché sono ancora in fase di phasing-in.

Condizionalità

Le norme relative alla condizionalità si alleggeriscono di alcune misure non direttamente connesse all’attività agricola (osservanza delle Direttive habitat e uccelli selvatici) e si arricchisce di un nuovo obiettivo “acqua” nell’ambito delle BCAA che fa riferimento a due norme introdotte per non far disperdere parte dei benefici ambientali del set-aside e per preservare la qualità delle acque.

RPUS

Il regime di pagamento unico per superficie viene prorogato fino alla fine del 2013.

 

Le proposte relative al regolamento 1234/2007 sull’OCM unica riguardano:

Regime di intervento

Viene abolito il regime di intervento per il grano duro, le carni suine e il riso. Per il frumento tenero panificabile agirà un sistema di aste senza limiti quantitativi. Per gli altri cereali i limiti quantitativi dell’intervento sono fissati a zero. Per i prodotti lattiero-caseari il sistema di aste è obbligatorio fino al raggiungimento del limite quantitativo. Per le carni bovine il sistema di aste agirà quando il prezzo di mercato scende al di sotto di 1.560 €/t.

Quote latte

Per preparare il settore lattiero-caseario all’abolizione delle quote latte, che avverrà dal 2015, è stato proposto un loro aumento dell’1% annuo a partire dal 2009 e fino al 2013, per un complessivo aumento del 5% che si somma all’aumento del 2% concesso nel 2008. Nel 2012 è prevista la verifica degli sviluppi di mercato. La decisione si basa sui risultati di uno studio commissionato dalla DG AGRI, nella quale sono stati confrontati quattro scenari alternativi di abolizione del regime delle quote in termini di impatto sui prezzi, sulla produzione, sul consumo e sugli scambi con i paesi extra-UE.

Altre misure per i prodotti lattiero-caseari

Si propone l’abolizione dello stoccaggio privato di tre formaggi (Grana Padano, Provolone e Parmigiano Reggiano). Allo stesso modo si propone di abolire l’aiuto facoltativo ai formaggi ovicaprini a stagionatura lunga. Lo stoccaggio privato per il burro, l’auto al latte scremato in polvere per l’alimentazione animale e l’aiuto per al latte scremato in polvere per la produzione di caseine sono resi facoltativi, sarà la Commissione a decidere sulla base delle condizioni di mercato. Viene proposta l’abolizione dell’aiuto allo smaltimento di burro.

Altri regimi di sostegno

Per tutta una serie di regimi di sostegno viene proposto il disaccoppiamento totale e l’integrazione dei relativi aiuti nel regime di pagamento unico:    
   - aiuto a lino e canapa destinati alla produzione di fibre (50% nel 2011 e 50%      nel 2013);    
   - aiuto alla trasformazione per i foraggi essiccati (nel 2011);    
   - fecola di patate

  • aiuto alla produzione (50% nel 2011 e 50% nel 2013);
  • aiuto alla trasformazione (nel 2011);
  • abolizione delle quote (nel 2013);
  • abolizione del prezzo minimo (nel 2011);
  • abolizione delle restituzioni alla produzione (nel 2010).

Per maggiori informazioni e per scaricare la copiosa documentazione allegata alle proposte di regolamento si veda [link]

 

Notizie: 
Notizie flash

Caso «Parmsan»: sentenza della Corte di Giustizia europea (febbraio 2008)

Il 26 febbraio la Corte di Giustizia europea ha emanato la sentenza sul procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione europea nei confronti della Germania, ritenendo che quest’ultima non avesse adottato le misure tese ad impedire l'utilizzo della denominazione «Parmesan» per prodotti non rispondenti al disciplinare della Dop «Parmigiano Reggiano». In particolare, la Commissione aveva chiesto la condanna della Germania per aver rifiutato di “perseguire come illecito nel suo territorio nazionale l’impiego della denominazione «Parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano», agevolando così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode l’autentico prodotto, tutelato a livello comunitario”. La sentenza, che ricalca la conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 28 giugno 2007, respinge il ricorso della Commissione europea stabilendo che uno Stato membro non è tenuto a sanzionare d’ufficio le violazioni di Dop provenienti da un altro Stato membro, ma il rispetto della Dop deve essere assicurato dagli organi di controllo dello Stato membro da cui proviene la Dop. In altra parole, non spetta alla Germania, bensì all’Italia, far rispettare la Dop «Parmigiano Reggiano» sul territorio tedesco, o qualsiasi altro territorio comunitario. La sentenza, tuttavia, stabilisce che, in virtù delle somiglianze fonetiche e visive fra le due denominazioni e dell’analogo aspetto esterno dei due prodotti, il termine «Parmesan» è una violazione della Dop «Parmigiano Reggiano» e non può intendersi come denominazione generica per indicare un formaggio a pasta dura grattugiato o da grattugiare.
Per maggiori informazioni si veda il sito della Corte di Giustizia digitando il numero di causa C-132/05 [link].

Rete europea per lo sviluppo rurale (febbraio 2008)

La Commissione europea ha istituito la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale. La rete ha il compito di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale. Per lo svolgimento di tale funzione è istituito un “comitato di coordinamento della rete europea per lo sviluppo rurale” che deve assistere la Commissione, garantire il coordinamento tra rete europea, reti nazionali e organizzazioni operanti a livello comunitario e proporre alla Commissione la creazione di gruppi di lavoro tematici. Nell’ambito del comitato di coordinamento è istituito un sottocomitato Leader, che ha il compito di sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale. Infine, è istituito un comitato di esperti responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

Aiuto nazionale agli agricoltori della Finlandia (febbraio 2008)

La Commissione europea ha approvato un programma di sostegno speciale temporaneo in favore degli agricoltori della Finlandia del Sud, sulla base dell’art. 141 del trattato di adesione della Finlandia. Il sostegno è finalizzato al miglioramento delle strutture agricole e prevede, in particolare, aiuti agli investimenti e aiuti ai giovani agricoltori. L’ammontare complessivo di aiuti al reddito decrescerà dal 2008 al 2013, passando da poco meno di 94 milioni di euro a 63 milioni di euro.

Ritiro preventivo zucchero (febbraio 2008)

Sulla base delle rinunce alla quota notificata dai paesi al 31 gennaio 2008 (si veda Finestra sulla Pac febbraio 2008) e delle previsioni di mercato, la Commissione non ritiene di dover procedere a un ritiro preventivo di zucchero per la campagna 2008/09. Entro il 16 marzo di ogni anno, infatti, al fine di evitare la formazione di eccedenze, la Commissione può decidere di ritirare obbligatoriamente dal mercato zucchero e isoglucosio, permettendo, di conseguenza, ai bieticoltori di adattare la superficie coltivata.

Regime di ristrutturazione zucchero (marzo 2008)

Sul fronte del regime di ristrutturazione dell’Ocm zucchero, le imprese che hanno effettuato rinunce di quota entro il 31 gennaio 2008 per un volume equivalente al ritiro preventivo del 2007/08 (13,5%) hanno potuto procedere ad ulteriori riduzioni entro il 31 marzo (approccio in due fasi), volontariamente e alle condizioni accordate per il 2008/09 (corresponsione a produttori di barbabietole e fornitori di macchinari, a titolo di compensazione, di un pagamento supplementare di 237,5 €/t ed esonero delle imprese dal versamento di una parte del contributo temporaneo di ristrutturazione dovuto per la campagna 2007/08). L’alternativa era non procedere ad ulteriori riduzioni, ma rischiare di essere obbligate a ridurre la quota senza compensazione. Fino ad ora sono state oggetto di rinuncia 5,6 milioni di tonnellate di quota, di cui circa 3,4 milioni di tonnellate nella sola campagna 2008/09. A tale proposito, la Commissione ha comunicato che il fondo temporaneo di ristrutturazione ha fondi sufficienti per erogare l’aiuto alla ristrutturazione per tutte le domande presentate entro il 31 gennaio 2008 per la campagna 2008/09 e dichiarate ammissibili. Nonostante le ulteriori rinunce, ancora non è stato raggiunto l’obiettivo di 6 milioni di tonnellate, necessario a portare il mercato in equilibrio. Nel caso in cui la Commissione dovesse procedere a riduzioni obbligatorie, i paesi maggiormente a rischio sarebbero Bulgaria e Romania (per i quali il taglio sarebbe superiore all’11%), mentre per altri paesi, quali Finlandia e Grecia, si supererebbe di poco l’1%. Italia e Portogallo non subirebbero alcuna riduzione, mentre Irlanda, Lettonia e Slovenia hanno rinunciato totalmente alla propria quota. Per maggiori informazioni di veda anche Finestra sulla Pac novembre 2007.

Tabella 2– Stati membri che potrebbero essere obbligati a ridurre la quota zucchero al 2010 (senza compensazione)

Fonte: Agra facts

Parlamento europeo: relazione Goepel su Health Check (marzo 2008)

Il Parlamento europeo, con 510 voti a favore, 88 contrari e 80 astensioni, il 12 marzo ha adottato la relazione Goepel sulla Comunicazione “Valutazione dello stato di salute della Pac riformata”. Il rapporto Goepel accoglie favorevolmente il documento della Commissione, soprattutto nelle parti in cui propone il passaggio ad un aiuto per superficie regionale o nazionale sganciato dai riferimenti storici, afferma la necessità di pervenire ad un maggiore disaccoppiamento degli aiuti e approva anche l’idea di rafforzare l’art. 69 in modo da permettere il mantenimento degli allevamenti nelle zone di montagna, proponendo di portare dal 10 al 12% la percentuale di aiuti da destinare a questo strumento, e di abolire il set aside e l’aiuto per le colture energetiche. La relazione, però, respinge con forza la degressività e l’aumento del tasso di modulazione, ritenendo che la loro introduzione sia ipotizzabile solo a fronte di una preventiva valutazione delle conseguenze. La relazione ritiene che la degressività sia discriminante nei confronti di determinate forme aziendali e che la sua applicazione possa condurre alla frammentazione delle strutture aziendali, con conseguente perdita di competitività. Propone pertanto una modulazione progressiva che porterebbe il taglio degli aiuti al 6% per gli importi oltre 10.000 e inferiori a 100.000 €, al 7% tra 100.000 e 200.000 €, all’8% tra 200.000 e 300.000 e a al 9% per gli importi superiori a 300.000 €. Tali tagli si applicherebbero per il periodo 2009-2013. I fondi risultanti dal taglio dei primi 6 punti percentuali andrebbero distribuiti con le modalità attualmente previste per la modulazione (80%-20%). La restante somma dovrebbe rimanere interamente a disposizione dello Stato membro. Al contempo la relazione appoggia l’idea di aumentare le soglie minime agli aiuti portandole ad 1 ettaro (in luogo degli attuali 0,3 ha) o 250 € (attualmente gli Stati membri possono escludere dagli aiuti gli importi inferiori a 100 €). Nell’adozione della relazione, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di proseguire sulla strada delle riforme e della semplificazione amministrativa. Ma ciò non dovrà comportare la rinazionalizzazione della politica agricola né la riduzione dei fondi agricoli del I pilastro fino al 2013. La Pac dovrà potenziare lo sviluppo rurale e garantire la sostenibilità e la sicurezza alimentare. Particolare riguardo dovrà essere fornito alle zone montane, svantaggiate, periferiche e insulari della Comunità, che presentano metodi di produzione estensiva e producono essenzialmente per il mercato locale.

Dazi cereali (marzo 2008)

A seguito delle critiche condizioni di mercato, la Russia in dicembre ha imposto una tassa sulle esportazioni di grano e orzo, per permettere l’adeguata offerta sul mercato interno a prezzi ragionevoli (si veda Finestra sulla Pac febbraio 2008). Inizialmente la tassa avrebbe dovuto rimanere in vigore fino ad aprile. A seguito di una ulteriore decisione il periodo di validità è stato esteso fino al 1° luglio 2008. La tassa sul grano da un minimo del 10% (ma non inferiore a 22 €/t) ad un massimo del 40% (ma non inferiore a 105 €/t).

Ungheria si muove dal Rpus al Rpu (marzo 2008)

L’Ungheria ha dichiarato di volere cambiare il suo modello di pagamento unico passando dal Rpus al Rpu dal 2009, sulla scia di quanto già fatto da Malta e Slovenia.

Regime di sostegno per lino e canapa (marzo 2008)

È stato formalmente adottata la proposta della Commissione che estende fino al termine della campagna 2008/09 il regime di aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e le fibre di canapa (si veda Finestra sulla Pac febbraio 2008). Il regolamento (CE) n. 247/2008, dunque, apporta le necessarie modifiche al regolamento n. 1234/2007 sulla Ocm unica per integrarvi le modifiche necessarie a prorogare il regime di sostegno al lino e alla canapa destinati alla produzione di fibre.

Aumento quote latte (marzo 2008)

Il Consiglio dei ministri agricoli ha approvato, con i voti contrari di Danimarca e Austria e l’astensione della Francia, la proposta della Commissione di aumento del 2% delle quote latte a partire dal 1° aprile 2008. La proposta era stata presentata dalla Commissione in dicembre per far fronte all’incremento della domanda di prodotti lattiero-caseari atteso tanto sul mercato comunitario che sui mercati mondiali (per maggiori informazioni si veda Finestra sulla Pac febbraio). Il regolamento 248/2008 attribuisce all’Italia un aumento di 210.601,2 tonnellate, che saranno temporaneamente assegnati alla riserva (per la sola campagna 2008/09) per essere ripartiti tra i produttori a partire dal 1° aprile 2009 ad opera di Regioni e Province autonome. I criteri di assegnazione dovranno rispettare le priorità stabilite dalla legge 119/2003: produttori con quota B tagliata, giovani, altre priorità definite a livello regionale. La quota aggiuntiva non è tuttavia sufficiente a sanare l’ormai strutturale squilibrio esistente tra produzione nazionale e quota di riferimento. Nella sola campagna 2006/07 l’esubero dell’Italia è stato pari a 617.623 tonnellate corrispondente ad una multa di 176 milioni di euro. Ciononostante, non tutti gli operatori nazionali si sono detti soddisfatti della decisione, per via dei timori connessi alla possibile ulteriore tensione al ribasso sui prezzi nella trattativa per il rinnovo degli accordi interprofessionali.

Trasparenza: beneficiari della Pac (marzo 2008)

La Commissione ha emanato le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1290/2005 (così come modificato dal regolamento (CE) n. 1437/2007) per quel che riguarda la pubblicazione dei beneficiari dei fondi della Pac (Feaga e Feasr). Il regolamento (CE) n. 259/2008 ribadisce che lo scopo della pubblicazione è quello di garantire la trasparenza nell’uso dei Fondi e di migliorarne la sana gestione. Le informazioni dovranno essere rese disponibili per la consultazione entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’esercizio finanziario precedente. Il regolamento definisce il contenuto minimo delle informazioni; oltre a nome e cognome, ragione sociale, nome dell’associazione, comune di residenza dovranno essere resi pubblici, per il Feaga, l’importo dei pagamenti diretti e l’importo dei pagamenti diversi da quelli diretti percepiti da ciascun beneficiario, per il Feasr, l’importo totale dei finanziamenti pubblici comprensivo del contributo comunitario e di quello nazionale. La pubblicazione dei dati dovrà essere effettuata tramite un sito internet unico per ciascuno Stato membro consultabile attraverso uno strumento di ricerca e dovranno restare disponibili su tale sito per due anni. La Commissione costituirà un sito internet comunitario dal quale sarà possibile accedere ai siti degli Stati membri. Il regolamento si applica alle spese sostenute dal Feaga a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese Feasr sostenute a partire dal 1° gennaio 2007.
Per maggiori informazioni [link] [link].

Approvazione della riforma dell’OCM vitivinicola (aprile 2008)

Il Consiglio dei ministri agricoli ha formalmente adottato la riforma dell’Ocm vitivinicola che incorpora i cambiamenti apportati dall’accordo politico di dicembre dello scorso anno (si veda Finestra sulla Pac febbraio 2008). Il nuovo regime entrerà in vigore dal 1° agosto 2008. Esso prevede l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri per la realizzazione di programmi nazionali di sostegno di durata quinquennale. Entro il 30 giugno 2008 gli Stati membri dovranno presentare un unico progetto di programma al livello territoriale ritenuto più adeguato. In tale progetto dovranno essere indicate le misure di sostegno di cui ci si intende avvalere corredate dalla quantificazione degli obiettivi, dalla valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi, dalla tempistica di attuazione, dalla ripartizione indicativa delle risorse finanziarie tra le misure prescelte, dagli indicatori di monitoraggio e valutazione. Le misure che rientrano nel programma e tra le quali occorre scegliere sono: sostegno disaccoppiato nell’ambito del regime di pagamento unico, promozione nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione dei raccolti, ma anche investimenti, distillazioni (dei sottoprodotti, di alcole e di crisi) e uso dei mosti per l’arricchimento, vale a dire le “vecchie” misure di gestione del mercato che nella proposta iniziale erano state eliminate e che l’accordo politico di dicembre ha reinserito. Tuttavia, le distillazioni di crisi e di alcole e l’uso dei mosti concentrati avranno una durata massima di 4 anni e una dotazione finanziaria progressivamente decrescente. L’Italia avrà diritto a poco più di 238 milioni di euro nel 2009, che saliranno a poco meno di 337 milioni di euro dal 2014 (per il programma nazionale di sostegno predisposto dal Mipaaf si veda più giù nella sezione dedicata all’Italia [link]). A partire dal 2009 una parte delle risorse storicamente maturate dagli Stati membri per misure di regolarizzazione dei mercati è trasferita allo sviluppo rurale per misure da attuare nelle regioni produttrici di vino. Complessivamente saranno resi disponibili come importi supplementari al secondo pilastro 40,5 milioni di euro al 2009, 80,9 milioni di euro, al 2010 e 121,4 milioni di euro dal 2011. Per l’Italia si tratterà di un trasferimento pari a 13,2 milioni di euro il primo anno, 26,3 milioni di euro il secondo e 39,4 milioni di euro dal 2011 in poi. La riforma introduce un regime di estirpazione volontaria di durata triennale che mira a ridurre la superficie vitata di 175.000 ettari. I produttori che estirpano riceveranno diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (mentre i produttori di uva da vino riceveranno diritti all’aiuto solo se lo Stato membro decide di utilizzare tutto o parte delle dotazioni nazionali a questo scopo). I diritti di impianto saranno aboliti dal 2015, ma uno Stato membro ha la possibilità di prolungare la loro validità fino al 2018. Riguardo all’etichettatura permane la possibilità di indicare vitigno ed annata nell’etichetta di vini di origine comunitaria che non hanno indicazione geografica. Infine, viene mantenuta l’ammissibilità della pratica dello zuccheraggio, sebbene venga imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto.
Per maggiori informazioni si veda il comunicato della Commissione. Il regolamento approvato non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale.

Modulazione (aprile 2008)

La Commissione europea ha modificato i massimali nazionali per gli aiuti supplementari corrisposti nell’ambito della modulazione. Come si ricorderà, la modulazione applica un taglio del 5% agli aiuti diretti ricevuti da ciascun agricoltore in un determinato anno civile. La modulazione non si applica sui primi 5.000 € di aiuti di ciascuna azienda. Tuttavia, anziché imporre una franchigia, la modulazione viene attuata su tutto l’ammontare degli aiuti diretti percepito dall’azienda, ma ciascuna di essa si vede restituito, sotto forma di aiuto supplementare, l’importo corrispondente all’applicazione della modulazione sui primi 5.000 euro di aiuti. Al fine di evitare la frammentazione delle aziende, l’ammontare complessivo degli importi supplementari corrisposti in uno Stato membro non può superare un determinato massimale. In funzione delle modifiche strutturali intervenute nelle aziende, tale massimale è stato rivisto a partire dal 2008. Per l’Italia si assiste ad una contrazione del massimale che lascia supporre una riduzione del numero delle aziende rispetto al 2003 e/o un ingrandimento delle aziende più piccole che hanno superato i 5.000 euro di aiuti.

Tabella 3 - Italia - Massimale nazionale per il pagamento supplementare derivante dalla modulazione (milioni di euro)

Fonte: regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 293/2008

Aiuti di Stato in materia ambientale (aprile 2008)

La Commissione europea ha emanato la disciplina comunitaria da applicare agli aiuti di Stato volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato. La disciplina si applica agli aiuti per la tutela ambientale sia a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca che nel settore della produzione agricola primaria. In quest’ultimo caso si applica unicamente alle misure che non sono regolamentate dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, mentre, per quanto riguarda la produzione primaria nel settore della pesca e dell’acquacoltura, essa si applica unicamente in assenza di disposizioni specifiche relative agli aiuti ambientali.

Attività Mipaaf - Agea

Etichettatura olio d’oliva (febbraio 2008)

Il 16 gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto ministeriale che stabilisce le indicazioni obbligatorie da inserire sulle etichette dell’olio vergine ed extravergine di oliva. Lo scorso 5 febbraio sono state emanate le norme applicative di tale decreto. In particolare, si stabiliscono le diciture da apporre in etichetta relativamente alla indicazione del luogo di coltivazione delle olive e di estrazione degli oli. Si va dal caso più semplice di olio prodotto nella stesso paese in cui sono state coltivate le olive (“Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”) a quello più complesso di tagli di oli provenienti da più paesi e prodotti con olive provenienti da paesi diversi. In tal caso l’etichetta deve riportare, in ordine decrescente di quantità, l’indicazione di tutti i paesi da cui provengono gli oli e di tutti i paesi in cui sono state coltivate le olive (“Olio ottenuto da tagli di oli provenienti da A e B da olive coltivate in A, B e C”). Da tale etichettatura sono esclusi gli oli a denominazione di origine. L’uso di contenitori esistenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere smaltiti purché le indicazioni obbligatorie siano apposte su detti contenitori con etichette adesive non rimovibili. Le imprese di condizionamento riconosciute devono detenere un registro di carico e scarico preventivamente vidimato dagli uffici dell’Ispettorato per il Controllo della Qualità (Icq). I registri sono quelli predisposti nella “vecchia” legge sul Made in Italy del 2004, mai entrata in vigore. Il nuovo decreto sull’etichettatura, ancora una volta, non ha riscosso consensi unanimi ed è stata contestata soprattutto dai confezionatori. Anche in questo caso, come già quattro anni fa, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per possibili violazioni della Direttiva sull’etichettatura nonché delle norme per la commercializzazione dell’olio. Al momento la Commissione ha inviato una lettera chiedendo chiarimenti sul decreto. Il governo italiano avrà 2 mesi di tempo per replicare. Se la documentazione inviata dall’Italia non dovesse essere riconosciuta sufficientemente convincente, la Commissione invierà una opinione ragionata che potrebbe precedere la citazione dell’Italia alla Corte di Giustizia. Sul fronte comunitario la questione della qualità è all’ordine del giorno. Per ottobre 2008 è infatti atteso un Libro verde sulla Politica per la qualità che dovrebbe interessare tanto le indicazioni geografiche che l’etichettatura alimentare. Il Libro verde dovrebbe rappresentare la base su cui aprire le consultazioni pubbliche, per procedere poi ad una proposta legislativa nel 2009.

Modalità di applicazione della riforma nei settori delle pere, pesche e prugne (febbraio 2008)

A seguito dell’approvazione della riforma della Pac nel settore ortofrutticolo, il Mipaaf ha emanato il decreto applicativo delle norme relative all’aiuto transitorio nel settore delle pere, pesche e prugne d’Ente. Si ricorda che per questi prodotti è previsto un periodo transitorio di tre anni (2008, 2009 e 2010) nel corso del quale ai produttori del prodotto consegnato alla trasformazione è erogato un aiuto ad ettaro entro il 100% del massimale nazionale. Per le prugne, il periodo transitorio prosegue anche nei due anni successivi (2011 e 2012) nel corso dei quali l’aiuto ad ettaro è limitato al 75% del massimale mentre il restante 25% entra a far parte del regime di pagamento unico. Al termine del periodo transitorio per tutti e tre i prodotti l’aiuto sarà erogato in forma totalmente disaccoppiata. Il nuovo atto normativo definisce i beneficiari e le condizioni di ammissibilità all’aiuto. L’aiuto è concesso ai produttori associati ad una OP riconosciuta o ad un gruppo di produttori riconosciuto che si impegnano a consegnare alla trasformazione una quantità minima di prodotto (25 t/ha per le pere, 24 t/ha per le pesche e 1,5 t/ha per le prugne); che abbiano una dimensione minima di superficie agricola destinata ai prodotti in questione; che abbiano concluso, per il tramite di una OP, un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore; che conferiscano i prodotti al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l’impegno di conferimento. L’aiuto indicativo ad ettaro coltivato a pere, pesche o prugne è fissato annualmente entro il 15 marzo. Per il 2008 l’aiuto è pari a 2.200 €/ha per le pere, 800 €/ha per le pesche e 2.000 €/ha per le prugne d’Ente. Gli importi definitivi saranno stabiliti successivamente ai controlli di ammissibilità della superficie per la quale è richiesto l’aiuto. Il decreto stabilisce le modalità di accreditamento e revoca dei primi trasformatori, cosa debba intendersi per OP riconosciuta, gli elementi dei contratti o impegni di conferimento, le modalità di presentazione della domanda di aiuto transitorio, la determinazione delle superfici ammissibili e le caratteristiche qualitative della materia prima e dei prodotti finiti.

Modalità di applicazione della riforma nel settore dei pomodori da trasformazione (febbraio 2008)

L’Agea ha proceduto all’emanazione delle modalità applicative per l’accreditamento e la revoca dei primi trasformatori nonché i requisiti del contratto o impegno di conferimento, necessari al funzionamento del periodo transitorio nel settore dei pomodori destinati alla trasformazione. In particolare, si stabilisce che i primi trasformatori devono richiedere l’accreditamento alla Regione in cui ha sede legale l’impresa; le OP hanno il compito di concludere il contratto di coltivazione con il primo trasformatore e fornire all’Agea le informazioni sui soci interessati al regime e i contratti stipulati; i produttori devono costituire il fascicolo aziendale presso l’organismo pagatore. Come si ricorderà, la riforma della Pac nel settore ortofrutticolo ha comportato la necessità di effettuare delle scelte nazionali anche in merito al regime da applicare al settore dei pomodori destinati alla trasformazione. L’Italia, con decreto n. 1540 dell’ottobre 2007, ha deciso di corrispondere, per le campagne 2008, 2009 e 2010, un aiuto ad ettaro ai produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione, destinando a tale scopo il 50% degli importi disponibili per il settore (complessivamente pari a poco meno di 184 milioni di euro). Il restante 50%, nei tre anni in questione, è attribuito ai produttori storici sotto forma di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico. Dal 2011 l’importo di riferimento dei produttori sarà aumentato della quota attualmente destinata all’aiuto ad ettaro. Il successivo decreto n. 1229 del gennaio 2008 ha stabilito le modalità di applicazione del regime transitorio. Infine, a seguito dell’intesa raggiunta nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 12 marzo 2008,il Mipaaf ha emanato il decreto 3448 relativamente alla ripartizione degli aiuti di Stato per il pomodoro. Come si ricorderà l’Italia è stata autorizzata ad utilizzare, a titolo di aiuto di Stato, 10 milioni di euro, per la sola campagna 2007/08, a sostegno del settore della trasformazione del pomodoro da industria allo scopo di alleviare i problemi connessi al passaggio all’aiuto disaccoppiato. L’aiuto costituirà una integrazione all’aiuto ricevuto dai produttori nella campagna 2007/08 per i quantitativi di pomodoro conferiti alla trasformazione.

Regime ristrutturazione zucchero (marzo 2008)

La “riforma bis” dell’Ocm zucchero ha disposto che a partire dalla campagna 2008/09 un importo pari al 10% dell’aiuto alla ristrutturazione da concedere alle imprese produttrici di zucchero che hanno rinunciato a parte dello loro quota sia riservato ai coltivatori di barbabietole e canna da zucchero e ai fornitori di macchinari (regolamento (CE) n. 1261/2007)). Per la campagna 2008/09 i coltivatori riceveranno, inoltre, un pagamento supplementare di 237,5 €/t di quota rinunciata, che potrà essere pagato retroattivamente anche per le campagne 2006/07 e 2007/08 e, a determinate condizioni, potrà essere ricevuto anche per la campagna 2009/10. Con decreto n. 1493 del 20 novembre 2007 il Mipaaf ha disposto il 70% dell’importo ottenuto sia destinato ai fornitori di macchinari e il 30% ai coltivatori di barbabietola da zucchero. A tal fine la l’Agea chiarisce che possono presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione i bieticoltori che non hanno sottoscritto contratto di fornitura, per la campagna successiva a quella di cui trattasi, con l’impresa saccarifera che ha richiesto l’aiuto alla ristrutturazione e i fornitori di macchinari che dimostrino di aver lavorato con i loro macchinari agricoli per i bieticoltori di sui sopra. Inoltre, stabilisce le procedure per procedere al pagamento retroattivo del pagamento supplementare ai coltivatori di barbabietola che, tenuto conto di quanto già percepito, sarà al massimo pari a 256,20 €/t.
Per maggiori informazioni si veda Finestra sulla Pac novembre 2007.

Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (marzo 2008)

La Conferenza Stato-regioni il 20 marzo ha formalmente adottato il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, che prevede la ripartizione dei fondi comunitari per la diversificazione produttiva a seguito dell’applicazione dell’Ocm [pdf]. Il programma rappresenta una versione aggiornata di quella del 2006, per tenere conto della ulteriore rinuncia di quota effettuata dall’Italia nel 2007, oltre che della completa definizione dei Psr. Il programma provvede a ripartire tra 15 regioni, sulla base delle superfici dimesse, un ammontare di 88 milioni di euro (Tabella 4).

Tabella 4 – Italia – Ripartizione regionale degli aiuti alla diversificazione

Fonte: Mipaaf

Gli obiettivi del programma sono triplici: sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, in un ottica di filiera; intervenire a supporto dei progetti di ristrutturazione dell’industria saccarifera; promuovere la diversificazione verso attività extra-agricole. Il programma, dunque, si svilupperà attorno a quattro misure, che richiamano quelle del regolamento 1698/2005 (formazione, ammodernamento delle aziende agricole, accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, diversificazione verso attività non agricole). Il programma sarà attuato dalla Regioni; il Mipaaf manterrà un ruolo di coordinamento.

Ristrutturazione e riconversione vigneti (marzo 2008)

Sulla base della dotazione finanziaria assegnata all’Italia, pari a 101 milioni di euro, il Mipaaf ha definito la distribuzione tra le Regioni e Province Autonome delle risorse e degli ettari oggetti del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2007/08. La ripartizione è effettuata per il 50% sulla base della superficie vitata risultante dall’inventario del potenziale produttivo viticolo e per l’altro 50% sulla base di un parametro di efficienza che tiene conto dello scostamento tra ettari assoggettati a ristrutturazione e ettari assegnati nel periodo 2004-2007. Al fine di permettere il pieno utilizzo delle risorse, anche per la campagna 2007/08 le Regioni e Province Autonome sono autorizzate a presentare elenchi di liquidazione aggiuntivi (per un massimo del 20% in più rispetto all’assegnazione) a titolo di “overbooking”.

Condizionalità e sviluppo rurale (marzo 2008)

Il Mipaaf ha emanato il decreto 20 marzo 2008 (GU n. 76 del 31/3/2008) recante disposizioni comuni per l’applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune (per il mancato rispetto della condizionalità) e del sostegno allo sviluppo rurale).

Riforma Ocm vitivinicola: programma nazionale di sostegno (marzo 2008)

In applicazione della riforma dell’Ocm vino (si veda la notizia più su [link]) il Mipaaf, d’intesa con le Amministrazioni regionali e provinciali, ha predisposto un programma nazionale di sostegno per il periodo 2009-2014. Le misure inserite sono: promozione sui mercati dei paesi terzi al fine di migliorare la competitività del settore; riconversione e ristrutturazione dei vigneti per adeguare le strutture viticole ai nuovi orientamenti dei consumi; vendemmia verde, da applicarsi tenendo conto delle domande relative al regime di estirpazione; investimenti, da applicarsi solo previa individuazione delle linee di demarcazione e complementarietà con l’analoga misura contenuta nella programmazione sullo sviluppo rurale; distillazioni dei sottoprodotti, di alcole per uso alimentare e di crisi (da attivarsi dietro richiesta motivata delle regioni); impiego dei mosti concentrati. Restano escluse le misure innovative “anticrisi” (vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione) e la possibilità di distribuire aiuti disaccoppiati nell’ambito del regime di pagamento unico. Riguardo alla distribuzione della dotazione finanziaria, il primo anno le risorse saranno prevalentemente indirizzate all’uso dei mosti e alla riconversione/ristrutturazione dei vigneti (Tabella 1). Al 2014 una parte importante dei fondi sarà destinata alle azioni di promozione, ma importanti sarà anche l’attenzione per il regime di ristrutturazione/riconversione e gli investimenti. La riserva servirà a far fronte ad eventi previsti e ad essa si attingerà per attivare le distillazioni di crisi. Solo per questa ultima voce non è prevista una suddivisione dei fondi a livello regionale.

Tabella 5 - Italia - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (milioni di euro)  

Fonte: Mipaaf

Applicazione nazionale della riforma dell’Ocm ortofrutta (marzo 2008)

Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’intesa su una serie di provvedimenti riguardanti l’applicazione della riforma dell’Ocm ortofrutta.
Il primo riguarda la Strategia nazionale per la stesura di PO sostenibili per il 2008. Ogni Stato membro è chiamato ad elaborare una strategia nazionale che segua le indicazioni contenute nell’allegato VII del regolamento 1580/2007. Per il 2008 è concessa una deroga che permette di definire la struttura e il contenuto generale della strategia. Il documento italiano per il 2008 contiene anche la Disciplina Nazionale in materia di azione ambientale. I PO, infatti, devono comprendere due o più azioni ambientali o destinare almeno il 10% della spesa ad azioni ambientali (art. 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1182/2007). Il documento sulla Strategia nazionale per il 2008, pertanto, dopo aver analizzato la compatibilità degli obiettivi assunti con gli orientamenti comunitari e aver individuato i criteri di demarcazione con i Psr regionali, indica le linee strategiche e i conseguenti obiettivi generali compatibili con l’analisi svolta (analisi settoriale ed analisi Swot del sistema organizzato dei produttori); definisce le indicazioni operative sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi; adotta le indicazioni operative per il riconoscimento e l’operatività delle OP. Inoltre, indica un criterio di ripartizione delle risorse tra le varie azioni pertinenti agli obiettivi dei programmi operativi (pianificazione della produzione; miglioramento della qualità dei prodotti; incremento del valore commerciale dei prodotti; promozione dei prodotti, freschi o trasformati; misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, inclusa l’agricoltura biologica; prevenzione e gestione delle crisi). Infine, individua una struttura operativa, il Tavolo tecnico permanente (Ttp), costituito da Mipaaf, Regioni e Province Autonome e Agea, che avrà il compito di coordinare il sistema di monitoraggio e di valutazione della Strategia nazionale, proporne eventuali modifiche, definire azioni orizzontali di carattere nazionale a beneficio dell’ortofrutticoltura italiana e del sistema integrato, predisporre e gestire le linee guida nazionali.
Anche le procedure di riconoscimento e di controllo delle OP e i limiti in termini di numero di associati e di valore minimo della produzione commercializzata sono stati definiti tramite decreto ministeriale. Il numero minimo di aderenti per OP è confermato in 5; per alcuni prodotti il valore minimo della produzione commercializzata è stato abbassato e ora varia da 100.000 € (piante aromatiche e zafferano) a 1,5 milioni di euro (frutta, ortaggi, compresa quella da trasformare), per arrivare a 3 milioni di euro in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie (ortaggi, frutta, zafferano e timo, piante aromatiche e carrube). Il riconoscimento spetta alle Regioni e Province autonome che possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzata a livelli più elevati di quelli fissati dal Mipaaf. La Regione o Provincia alla quale presentare domanda è quella che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata. Ai produttori associati è consentito vendere direttamente al consumatore una percentuale non superiore al 15% della loro produzione e/o dei loro prodotti. Il decreto disciplina anche la possibilità di accogliere come socio di una OP anche una persona fisica o giuridica che non sia produttore. Per tali soci non produttori, tuttavia, sono previste delle limitazioni in termini di quote sociali dell’OP con diritto di voto possedute e di esercizio del diritto di voto.
Allo stesso modo, un decreto ministeriale ha definito le misure di prevenzione e gestione delle crisi di mercato previste nei Programmi operativi (PO). Contemporaneamente, a livello comunitario è stato emanato il regolamento (CE) n. 292/2008 che permette di includere nei PO, già dal 2008, le misure sulle crisi di mercato. Esse sono il ritiro dal mercato, la raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli, la promozione e comunicazione, l’assicurazione del raccolto. Il decreto stabilisce l’ammontare massimo del supporto ai ritiri dal mercato per i prodotti non indicati nell’allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007. Al fine di garantire una completa informazione relativamente ai livelli e alle dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP le altre forme associate riconosciute possono svolgere azioni di monitoraggio del mercato. La raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta sono possibili solo a fronte di una analisi della situazione e/o previsione di mercato operata dal soggetto richiedente. Il decreto stabilisce quali specie frutticole ed orticole possono beneficiare di questa misura e ne fissa l’indennità riconoscibile ad ettaro, sulla base di rese standard ricavate come media dei dati forniti dall’Istat per gli anni 2005, 2006 e 2007. Anche gli interventi di promozione e comunicazione sono possibili dietro presentazione di una relazione tecnica contenente l’analisi della possibile situazione e/o previsione di mercato; tali misure sono comunque complementare ad altre attività di promozione e comunicazione effettuate nell’ambito dei PO. Infine, gli interventi nell’ambito dell’assicurazione sul raccolto saranno definite da Ismea.

Documentazione

Eurostat: redditi agricoli (marzo 2008)

L'Eurostat ha reso note le seconde stime sul reddito agricolo per unità di lavoro nel 2007 nei 27 paesi dell’UE. I dati aggregati mostrano un aumento del reddito del 5,4% rispetto al 2006, rivedendo al rialzo le prime stime che prevedevano un aumento del 4,7%. La crescita maggiore è fatta segnare in Lituania (+39,3%), seguita da Estonia e Repubblica ceca, con aumenti superiori al 20%. La Svezia, in quarta posizione è il primo dei 15 vecchi membri dell'UE, con un aumento del 16,5%. La Romania è il paese ultimo in classifica, con una riduzione del reddito del 16,7%. l'Italia è in quart'ultima posizione con una riduzione del reddito agricolo stimata in -2%.

Eurostat: prezzi agricoli 2007 (marzo 2008)

Nel 2007, rispetto all'anno precedente, l'Eurostat stima un aumento dei prezzi agricoli del 5%. Tale aumento si deve al settore dei seminativi (+9,6%), delle uova (13,1%) e dei prodotti lattiero-caseari (+7,9%), controbilanciati dalla riduzione dei prezzi dell'olio d'oliva (-20,1%) e delle carni suine (-9,6%). In termini di localizzazione geografica, i maggiori aumenti sono stati fatti registrare dai nuovi Stati membri.

DG Aagri: statistiche sul commercio agricolo (marzo 2008)

La DG Agri ha reso pubbliche un numero consistente di tabelle contenti informazioni dettagliate sul commercio agricolo dell'UE relativamente al 2006 e al primo semestre 2007. Le informazioni sono disponibili a livello di capitolo e di prodotti aggregati, per regioni, in quantità e valore.

Informazioni statistiche ed economiche 2007 (marzo 2008)

La DG Agri della Commissione europea ha pubblicato il volume contenente le informazioni statistiche ed economiche dell’agricoltura europea relative al 2007. Rispetto alle consuete informazioni statistiche (situazione economica, strutture, mercati agricoli), il volume si arricchisce di tutta una serie di dati riguardanti l’applicazione della riforma Fischler della Pac (panoramica delle scelte dei paesi, massimali nazionali).

UE: prospettive a medio termine per i mercati e i redditi agricoli 2007-2014 (aprile 2008)

La Commissione europea ha pubblicato le prospettive a medio termine per l'UE-27 sulla base di un certo numero di assunzioni e dei dati disponibili a fine dicembre 2007. Le previsioni non tengono conto delle modifiche alla normativa apportate a partire dal 1° gennaio 2008, così come dell'aumento delle quote latte del 2% avviato nel 2008 e neppure dei risultati delle trattative sulla liberalizzazione del commercio agricolo.
Il reddito agricolo per unità di lavoro, in termini reali, dovrebbe aumentare del 18% tra il 2006 ed il 2014. I prezzi dei cereali dovrebbero mantenersi su livelli più elevati di quelli dell'ultimo decennio, ma inferiori al record dell'ultimo anno. La superficie a mais dovrebbe aumentare del 18%. Il mercato delle oleaginose dovrebbe essere sostenuto dalla domanda di biocarburanti, ma l'UE dovrebbe restare il maggiore importatore mondiale di semi oleosi e olio vegetale. Il mercato zootecnico dovrebbe essere caratterizzato da un aumento della produzione di suini e avicoli, mentre i bovini dovrebbero proseguire nel trend al ribasso.
Le previsioni sono tuttavia condizionate da numerosi elementi di incertezza quali lo sviluppo delle politiche per i biocarburanti, l'esito del Doha Round, la crescita macroeconomica internazionale, le condizioni climatiche e lo sviluppo degli Ogm [link].

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