Le recenti novità sul microcredito, un possibile strumento a favore dello sviluppo rurale

Le recenti novità sul microcredito, un possibile strumento a favore dello sviluppo rurale
a Università della Tuscia (Viterbo), Dipartimento di scienze e tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste la Natura e l’Energia (DAFNE) & Dipartimento di Economia e Impresa (DEIm)
b Università della Tuscia (Viterbo), Dipartimento di scienze e tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste la Natura e l’Energia (DAFNE)

Introduzione

Le attuali difficoltà di accesso al credito, nel settore agricolo e non, ostacolano lo sviluppo delle aree rurali e limitano gli investimenti, fondamentali per l’innovazione e la crescita. Gli strumenti finanziari si stanno rivelando utili per supportarli e, tra essi, grazie alle recenti disposizioni ministeriali che hanno reso operativa la legge di settore già esistente, si è aggiunto il microcredito, che possiede interessanti potenzialità per agevolare l’avvio e il consolidamento di nuovi business.
Il lavoro, dopo una breve panoramica sull’attuale politica di sviluppo rurale che pone l’accento su alcuni aspetti finanziari e creditizi, introduce il tema del microcredito in Italia e ne delinea la disciplina normativa. Dopo aver inquadrato il tema dell’implementazione di aiuti a fondo perduto e strumenti finanziari per agevolare l’accesso al credito e sostenere gli investimenti, si evidenzia il ruolo, soprattutto potenziale, che il microcredito può rivestire nel supportare la crescita socioeconomica delle aree rurali; infine, si offrono alcune conclusioni di sintesi.

Sviluppo rurale ed accesso al credito

Fin dalla modulazione imposta dalla Riforma Fischler del 2003, la Politica Agricola Comunitaria (Pac) ha progressivamente spostato risorse dal primo pilastro (politiche di sostegno ai redditi) al secondo (politiche strutturali). Tale evoluzione sta continuando con il nuovo settennato, nel quale le politiche strutturali sono contraddistinte da una maggior flessibilità e da un approccio integrato, finalizzato ad agevolare uno sviluppo rurale organico ed inclusivo (Mantino, 2013 b).
Il Position Paper della Commissione europea del dicembre 2012 ha indicato all’Italia un percorso di sviluppo che comprende la creazione di micro, piccole e medie imprese (Pmi) - anche in settori non agricoli o nel campo dei servizi - una strategia di diversificazione innovativa dei piccoli agricoltori, la riduzione del lavoro irregolare e un impegno nell’inclusione sociale attiva (Mantino, 2013 a).
Ai dati del 2011, quasi il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 addetti: tali realtà, le cosiddette microimprese, occupano il 46% degli addetti totali e molte di esse hanno subito gravi deficit di fatturato negli ultimi anni, anche perché in genere sono orientate alla domanda nazionale che ha sofferto la crisi in misura maggiore rispetto all’export (Commissione europea, Governo italiano, 2014).
L’accesso al credito costituisce un problema primario per il nostro sistema produttivo: stando ai dati del 2013, oltre il 17% delle imprese italiane ha rinunciato, per mancanza di risorse finanziarie, a programmi di investimento, con le microimprese che hanno subito maggiormente (il 18,4% su base nazionale) gli effetti della morsa creditizia (Commissione europea, Governo italiano, 2014).
Riguardo al credito agrario, gli impieghi bancari tra il 2011 e il 2014 sono cresciti del 2%; tuttavia, le erogazioni creditizie oltre i 12 mesi sono calate del 40% (Mipaaf, 2015). Di conseguenza, la rilevanza percentuale delle varie linee di credito per arco temporale sul totale dei finanziamenti si è modificata: le linee di credito di breve periodo hanno mostrato un peso progressivamente maggiore, quelle di medio periodo decrescente e quelle di lungo termine si sono tenute stabili. (Commissione europea, Governo italiano, 2014).
In passato il credito in agricoltura è stato regolato da norme particolari che hanno agevolato l’accesso agli investimenti; tuttavia, le modifiche degli ultimi anni al Testo Unico Bancario e l’introduzione nel 2001 delle regole di Basilea 2 hanno normalizzato in gran parte il “regime speciale” di cui l’agricoltura ha goduto, dando grande importanza alle garanzie da offrire alle banche (Adinolfi, Capitanio, 2008). Molte aziende agricole non sono in grado di soddisfare tali requisiti, per vari fattori fra cui (Mipaaf, 2010):

  • il basso grado di patrimonializzazione delle imprese, derivante pure da fattori di natura fiscale e dallo scarso ricorso al mercato azionario;
  • un rilevante grado di “confusione” tra patrimonio aziendale e quello personale, specie nelle imprese familiari, dove sovente il bilancio aziendale è ridotto ai minimi termini a causa del contestuale trasferimento di risorse dall’azienda alla famiglia che la conduce;
  • una scarsa significatività dei dati contenuti nel bilancio o nel modello unico, che spesso paiono imprecisi e poco significativi, anche per le ragioni sopra addotte.

Molte realtà agricole dispongono di poche ed imprecise informazioni economico-patrimoniali: le banche tendono a ritenere rischiosi tali soggetti e quindi a non concedere prestiti, se non a tassi di interesse molto elevati. Simili tassi sono per lo più insostenibili nel comparto agricolo, che complessivamente si caratterizza (specie le aziende medio-piccole) per modesti saggi di profittabilità. Questo processo tende a generare l’esclusione finanziaria di interi segmenti di imprese agricole.
In un simile quadro si inserisce l’utilizzo degli strumenti finanziari, che appartengono alla categoria dei prodotti finanziari e possono facilitare gli investimenti in ambito rurale. Già nel 2010 il Mipaaf ne ha suggerito l’utilizzo, segnalando tra essi anche il microcredito (Mipaaf, 2010).

Disciplina del microcredito

Il microcredito è nato, sotto varie forme, nei contesti rurali di paesi in via di sviluppo e da qualche anno si sta progressivamente diffondendo in paesi con economie a sviluppo maturo. Per microcredito (Mc) si intende l’erogazione di prestiti di basso importo a finalità prevalente di investimento, i cui beneficiari sono individui o microimprese esclusi dal tradizionale circuito creditizio e privi di adeguate garanzie patrimoniali, verso i quali gli operatori di Mc adottano sistemi di garanzia alternativi per cautelarsi (Becchetti, 2008; Ciravegna, Limone, 2003).
Il microcredito appare nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha riscritto gli articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario (Tub). La mancanza dei decreti attuativi da parte del Ministro dell’economia e delle finanze (Mef) aveva confinato in un limbo il microcredito in Italia, specie quello proposto da enti non bancari che, a causa del vuoto normativo, erano di fatto impossibilitati a poter operare in piena autonomia; tuttavia, la situazione è cambiata con il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, che rende operativa la normativa sul Mc.
Secondo l’ordinamento italiano esistono due tipi di microcredito: il Mc “sociale o di solidarietà”, destinato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria rivolti a individui in specifiche situazioni di particolare vulnerabilità socio-economica1, e il Mc “all’impresa”, volto ad avviare o sviluppare iniziative imprenditoriali e a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Nel presente lavoro ci si concentrerà su quest’ultimo.
Nel Mc “all’impresa”2, i prestiti devono avere ammontare inferiore a 25.000 euro e non essere assistiti da garanzie reali, quali il pegno e l’ipoteca. La disciplina ministeriale ha reso possibili singoli Mc fino a 35.000 euro, nel caso il finanziamento preveda l’erogazione frazionata del prestito e i versamenti successivi siano subordinati all’avvenuto pagamento delle prime rate e alla positiva conclusione della prima fase del progetto finanziato. Reiterare i finanziamenti al medesimo beneficiario è possibile, purché la somma tra debito residuo e nuovo prestito non superi i 25.000 euro (35.000 nei casi ove è ammesso). La logica è di dar fiducia anche a progetti più consistenti e che necessitano di maggiori risorse, a patto di tenere “sotto controllo” il beneficiario (il pagamento frazionato del Mc è una forte leva in mano all’operatore erogante) ed aver avuto prova che l’attività finanziata proceda bene. La normativa prevede che il rimborso dei microcrediti avvenga di norma entro sette anni e con rate a cadenza al massimo trimestrale, il cui inizio può essere posposto.
L’assenza di garanzie reali non intacca la generale “Responsabilità patrimoniale” (artt. 2740 ss. del Cod. Civ.) per cui un debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri all’adempimento delle obbligazioni verso il creditore: infatti, il Mc è un prestito a tutti gli effetti. Tuttavia, il microcredito rompe il sinallagma “di fatto”, consolidatosi nell’odierno circuito bancario, per cui si concede un prestito solo a fronte di garanzie patrimoniali ritenute adeguate. Inoltre, nulla viene detto sulle garanzie personali, in primis la fideiussione (artt. 1936 ss. del Cod. Civ.), nelle quali un soggetto terzo garantisce il soddisfacimento dei diritti del creditore in caso di inadempienza del debitore, o su altre forme di garanzia improprie, non disciplinate dal Codice Civile ma sovente utilizzate nella prassi bancaria.
Riguardo ai potenziali destinatari dei microprestiti, le categorie ammesse sono le seguenti: persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata (Srls)3, cooperative (comprese quelle sociali)4, associazioni. Il legislatore ha delineato il microcredito come strumento di sviluppo molto specifico, atto a far nascere o consolidare microbusiness, e il decreto attuativo ha introdotto ulteriori criteri restrittivi (art. 1, co. 2), sia escludendo attività che siano presumibilmente radicate nel tessuto produttivo, per tempo di permanenza sul mercato o numero di risorse umane, sia impedendo che aziende in difficoltà finanziaria usino il Mc come mero serbatoio da cui attingere.
L’art. 111, co. 1 del Tub prevede che i microcrediti all’impresa ‹siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro›. Le recenti disposizioni emanate dal Mef hanno dettagliato in profondità tale proposizione, prevedendo l’uso di tali prestiti per molteplici fini: acquisto di beni e servizi, anche tramite microleasing finanziario, retribuzione di soci lavoratori o nuovi dipendenti, pagamento di corsi di formazione, anche universitari5. Il Mc deve essere accompagnato ‹dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati› (art. 111, co. 1, lett. c): la scelta del legislatore è strategica poiché la definizione europea di microcredito6 non ne fa cenno, mentre la nostra legge nazionale vincola almeno gli operatori non bancari a fornire attività di consulenza ai beneficiari, supportandoli così nell’avviare e consolidare il proprio business. La disciplina ministeriale prevede vari tipi di consulenza, che l’erogatore di Mc deve erogare da sé oppure tramite un operatore specializzato.
Infine, il decreto ministeriale (art. 16) disciplina una figura assente dall’art. 111 del Tub, ossia gli operatori di finanza mutualistica e solidale. Essi sono soggetti costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente7 e il cui statuto prevede determinati requisiti elencati dal decreto attuativo.
In presenza dei parametri sopracitati gli operatori di finanza mutualistica e solidale, oltre a erogare Mc rispettando le condizioni prima descritte, possono fornire, solo verso i propri soci, un finanziamento che deroga dal normale Mc per quattro elementi:

  • ammontare massimo fino a 75.000 euro;
  • durata sino a dieci anni;
  • possibile erogazione anche a lavoratori autonomi o imprese in possesso di propria partita Iva da più di cinque anni;
  • tasso effettivo globale applicato a tali prestiti che deve essere tale da non consentire all’operatore di produrre profitti, ma solo di coprire i propri costi di gestione e di remunerare il capitale in misura non superiore al tasso d’inflazione.

Strumenti finanziari, microcredito e sviluppo rurale

Tornando alle strategie di sostegno degli investimenti in ambito rurale nel contesto italiano, le tradizionali sovvenzioni dirette a fondo perduto presentano varie problematiche, poiché si scontano comunque con le difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende; infatti, a fronte della sovvenzione ricevuta, le imprese beneficiarie devono sia coprire la propria quota di co-finanziamento privato (quasi mai l’aiuto pubblico copre tutto l’investimento), sia anticipare quella ricevuta a fondo perduto, usualmente erogata solo a seguito delle spese sostenute dal beneficiario (Mipaaf, 2015).
Tale schema riguarda anche i fondi comunitari a valere sul Feasr ed erogati tramite i vari Psr, fondi a cui spesso gli imprenditori agricoli hanno difficoltà ad accedere; la programmazione 2014-2020 inizia in un contesto economico e finanziario non facile: in questo quadro, gli strumenti finanziari possono rivestire un ruolo fondamentale come volano per gli investimenti (D’Auria, Guido, 2014).
Vi sono varie categorie di strumenti finanziari. Quelli di tipo private equity (ossia, con investimenti diretti da parte di terzi nel capitale proprio dell’impresa) presentano interessanti punti di forza: i rendimenti del capitale di rischio apportato dipendono dalla performance economica dell’impresa e l’investitore esterno costituisce un partner che può fornire consulenza ed apportare skills. Tuttavia, essi paiono ancora fondamentalmente irrilevanti in Italia. (Commissione europea, Governo italiano, 2014). In ambito agricolo, la Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare (Sgfa) effettua interventi diretti sul capitale delle imprese agricole, ma prevede vincoli stringenti, come la presenza di altri investitori esterni (sovente non facili da trovare, ad esempio per apportare risorse in imprese operanti in colture che rientrano fra le commodities agricole) e il fatto che l’azienda beneficiaria sia una società di capitali (le quali, assieme alle cooperative, rappresentano solo lo 0,7% delle aziende agricole e coltivano il 3,7% della Sau, stando ai dati dell’ultimo censimento Istat).
Un crescente successo stanno riscontrando gli strumenti finanziari che facilitano l’accesso al credito attraverso la garanzia pubblica. Lo stesso Mipaaf, nella sua “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari inclusi nei Psr 2014-2020”, promuove l’utilizzo sia dei “Fondi di garanzia a prima richiesta”, per concedere garanzie parziali sui prestiti erogati dagli istituti creditizi alle imprese, sia dei “Fondi di crediti in risk-sharing”, per concedere prestiti agevolati a quest’ultime condividendone il rischio con le banche (Mipaaf, 2015). Questi strumenti aiutano le imprese ad accedere al circuito creditizio per ottenere prestiti a tasso agevolato. Ciò rappresenta un forte vantaggio rispetto ai sussidi a fondo perduto: quest’ultimi non devono essere rimborsati, responsabilizzano meno il beneficiario nell’usarli al meglio e pesano in modo notevole sui bilanci pubblici, risultando sempre meno sostenibili su vasta scala.
Il microcredito rappresenta uno strumento complementare ad altri e molto specifico: come target di investimento, che deve essere di piccola entità, e come target di beneficiari, business o microimprese in fase di avvio o consolidamento. A parere degli autori, il Mc presenta caratteristiche interessanti: in primo luogo, è un prestito concesso in assenza di garanzie patrimoniali, che rappresentano uno dei principali ostacoli per l’accesso al credito.
Il Mc prevede l’erogazione di servizi di consulenza a favore del beneficiario. L’età media dei conduttori di imprese agricole (un terzo ha più di 65 anni, solo il 5% ne ha meno di 35) rende strutturalmente necessario l’ingresso di giovani in agricoltura, siano essi i figli dei conduttori, al fine di accelerare un ricambio al vertice, o giovani di altra provenienza che decidano di dedicarsi all’agricoltura (Carbone, Corsi, 2013). L’impianto dei Psr per il 2014-2020 fa del supporto all’ingresso di nuovi giovani agricoltori uno degli obiettivi principali delle politiche di sviluppo rurale (Bartolini, 2013). Il microcredito ben si inserisce in questa prospettiva, consentendo ai beneficiari di accedere a servizi di consulenza durante il rimborso del prestito, per acquisire skills tecniche e manageriali.
Il Mc si integra anche con gli strumenti di garanzia prima citati per abbattere i tassi d’interesse richiesti, che altrimenti sarebbero molto alti sia per la mancanza di garanzie offerte dai beneficiari, sia per gli effetti della “legge di gravità” sui prestiti, per cui piccoli finanziamenti sono economicamente sostenibili per chi li concede solo se abbinati a tassi d’interesse elevati.
I fondi di garanzia e controgaranzia cui si può accedere per coprire operazioni di Mc sono diversi e fanno capo a vari livelli dell’amministrazione pubblica. Infatti, vi sono: (a) un fondo comunitario, il Progress microfinance, il quale è confluito all’interno dell’“EU Programme for Employment and Social Innovation - EaSI” e nel periodo di programmazione 2014-2020 disporrà di quasi 200.000.000 euro; (b) una quota del Fondo di garanzia a favore delle Pmi appositamente riservata al Mc (come sancito dalla Legge 214/2011), che di recente è diventata operativa grazie ai decreti attuativi; (c) vari fondi regionali, fra cui si cita quello della Regione Lazio; (d) fondi predisposti da varie fondazioni o associazioni (il “Prestito della Speranza” promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana a livello nazionale, il “Microcredito siciliano” in Sicilia, il “Microcredito per lo sviluppo locale” della Fondazione Carivit a Viterbo, etc.).
Inoltre, la maggior parte dei progetti e delle iniziative di Mc ha ad oggi natura locale: stando ai dati di fine 2012 su 172 programmi operativi di Mc in Italia, 81 hanno ambito provinciale e 30 comunale (CamCom U.M., Borgomeo, 2014). Se da un lato ciò può ostacolare la sostenibilità economica di tali programmi, specie in contesti rurali caratterizzati da scarsa densità abitativa, dispersione geografica della domanda e difficoltà di comunicazione, dall’altro la stretta vicinanza al territorio consente agli operatori di Mc coinvolti in tali programmi di poter venire incontro alle esigenze di ciascun beneficiario, predisponendo dei prestiti (ammontare totale, rate, arco di rimborso, etc.) e delle consulenze su misura.

Conclusioni

Il microcredito in Italia è uno strumento recente ed in evoluzione, poiché le norme vigenti sono operative da pochi mesi; la sua applicazione in agricoltura è a livello pionieristico: si citano alcune esperienza sostenute dal Fondo per il microcredito della Regione Lazio e dal progetto “Microcredito Siciliano” in Sicilia, il progetto “La Buona Terra” nell’area della Provincia di Viterbo e un fondo per il Mc agricolo attualmente in discussione presso la Regione Sardegna.
Lungi dall’essere una soluzione onnicomprensiva e nonostante i vari vincoli esistenti (specificità del target, complessità normativa, limiti nell’accesso ai fondi di garanzia), se abbinato ad altri strumenti finanziari e ad un contesto socioeconomico adeguato il Mc può costituire un’utile opzione, fra gli strumenti disponibili, per supportare in aree rurali l’avvio e il consolidamento di start-up agricole e non, in un’ottica di diversificazione, poiché presenta caratteristiche idonee allo scopo: assenza di garanzie reali, servizi di consulenza annessi, complementarietà agli strumenti di garanzia, flessibilità.
Si vuole qui sottolineare come il microcredito possa essere utile non solo per supportare microimprese agricole, ma pure business esterni all’agricoltura (anche se magari strettamente correlati: si pensi all’apertura di una piccola officina che ripari mezzi agricoli): botteghe artigianali, piccole realtà produttive, imprese di servizi, attività turistiche e culturali. Di conseguenza, il microcredito potrebbe essere un efficace sostegno alla già citata strategia di diversificazione del tessuto produttivo delle aree rurali, suggerita all’Italia in sede comunitaria.
Lo schema generale del Mc, basato su un sistema di garanzie pubbliche a supporto della concessione di prestiti da parte di operatori privati, segue la recente evoluzione del partenariato pubblico-privato, con il pubblico che eroga meno aiuti diretti, ad esempio a fondo perduto, e punta maggiormente a fungere da supporto addizionale all’azione dei privati (l’evoluzione degli strumenti di garanzia va letta anche in quest’ottica). Gli operatori privati, che erogano i microcrediti e a cui rimane l’onere della sostenibilità economica della loro attività, seppur parzialmente mitigata dai fondi di garanzia, possono valutare al meglio i potenziali beneficiari di Mc, selezionando quelli maggiormente meritevoli di garanzia pubblica.
Un’ulteriore suggestione fornita al lettore, che potrà essere suffragata solo dall’esperienza concreta nel prossimo futuro, riguarda le risorse comunitarie: il Feasr fornirà all’Italia 21 miliardi di euro, fra 2014 e 2020, e gli investimenti legati al secondo pilastro della Pac sono caratterizzati dal principio di cofinanziamento pubblico-privato. Al fine di ottenere la liquidità necessaria a sostenere la quota di investimento a carico del privato e anticipare quella coperta dal Feasr, una via alternativa al tradizionale circuito bancario potrebbe essere data dal microcredito; ciò, in particolare, per investimenti di limitato ammontare e per accedere a determinate misure contenute nei Psr, ad esempio “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (art. 17, Reg. (UE) N. 1305/2013) e “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (art. 19). Lo stesso Reg. (UE) N. 1303/2013 (artt. 37-38) promuove l’utilizzo di strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi delle priorità di ciascun fondo strutturale dell’UE.
Infine, considerate le valenze sociali del microcredito, l’interesse nei suoi confronti va valutato anche alla luce della sesta priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale (art. 5, Reg. (UE) N. 1305/213), che promuove l’inclusione sociale. Tale priorità rappresenta un’importante novità poiché riconosce in modo esplicito l’importanza di questa dimensione per sostenere, grazie anche ai fondi strutturali, percorsi di sviluppo locale nel senso più ampio del termine.

Riferimenti bibliografici

  • Adinolfi F., Capitanio F. (2008), Rischio di impresa e accesso al credito, Agriregionieuropa, n. 15

  • Bartolini M. (2013), La riforma della Pac 2014-2020 si presenta all’insegna dei giovani, Agriregionieuropa, n. 34

  • Becchetti L. (2008), Il Microcredito, Il Mulino, Bologna

  • CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014), Microcredito e inclusione, Roma, Donzelli editore

  • Carbone A., Corsi A. (2013), La riforma della Pac e i giovani, Agriregionieuropa, n. 35

  • Ciravegna D., Limone A. (a cura), Otto modi di dire Microcredito, Il Mulino, Bologna

  • Commissione europea, Governo italiano (2014), Accordo di partenariato 2014-2020. Italia. Sezione 1A [pdf]

  • D’Auria R., Guido M. (2014), Rischio di impresa e accesso al credito, PianetaPSR, n. 34 [link]

  • Mantino F. (2013 a), La programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020: il position paper e l’accordo di partenariato, Agriregionieuropa, n. 32

  • Mantino F. (2013 b), La riforma delle Politiche di sviluppo rurale 2014-2020, Agriregionieuropa, n. 35

  • Ministero dell'economia e delle finanze (2014), D.M. 17 ottobre 2014, n. 176. Disciplina del microcredito

  • Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) (2010), Strumenti finanziari a supporto della gestione delle politiche di sviluppo rurale [link]

  • Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) (2015), Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020. Valutazione ex ante nazionale [link]

  • Parlamento italiano (2010), Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, GU n.207 del 4-9-2010 - SO n. 212

  • 1. Vedi art. 111, co. 3 del Tub e art. 5 del Decreto n. 176/2014 del Mef.
  • 2. Vedi disposto combinato dato da art. 111, co. 1 del Tub e da artt. 2-3-4 del Decreto n. 176/2014 del Mef.
  • 3. Le “Società a responsabilità limitata semplificata” (Srls) possono avere come soci solo persone fisiche; vedi art. 2463-bis del Codice Civile.
  • 4. In riferimento alle cooperative sociali vedi Legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali.
  • 5. Il microcredito si avvicina al prestito d’onore sotto alcuni aspetti; tuttavia, essi differiscono per vari elementi, fra cui: iter seguito per accedervi (eccetto per motivi di studio, usualmente al prestito d’onore s’accede tramite bandi di concorso), ambito d’applicazione, obiettivi, servizi offerti.
  • 6. Il Reg. (UE) n. 1296/2013 qualifica il microcredito come un prestito di importo massimo pari a 25.000 euro.
  • 7. Per approfondimenti vedi artt. 2513-2514 del Codice Civile.
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